CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 14989/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con riferimento alla scriminante putativa è evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato e la finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali, essendo stata innanzitutto respinta la ricostruzione del fatto sollecitata dalla difesa perché contradetta dalla dinamica dei fatti come descritti dalle due guardie giurate, senza alcun travisamento delle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 31 marzo 2025 e estensore Il