CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 03595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 9 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Rimini, in data 6 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha escluso l'aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. (in relazione all'art. 635, comma secondo cod. pen.), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti riconosciuto la circostanza dell'esposizione alla pubblica fede, evidenziando come l'auto oggetto del danneggiamento si trovasse in luogo aperto al pubblico e non costantemente custodito (sul punto, v. Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Giusto, Rv. 268626); Considerato che anche le rimanenti doglianze, che lamentano il mancato riconoscimento dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., e un vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, oltre ad essere del tutto generiche, si limitano a riproporre questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, non confrontandosi così con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] *en