CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17112/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza 17/05/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzain data 17.5.2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna alla pena di 1.000 euro diammenda per il reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110 del 975;Rilevato che il ricorso, a fronte della motivazione della sentenza impugnata cherichiama la circostanza oggettiva del rinvenimento di due coltelli nell’auto alla cui guida sitrovava [OSCURATO:PERSONA], lamenta genericamente che il giudice abbia collegato tale condotta ad unanon meglio specificata “aggressione”, di cui tuttavia non si torva traccia nella pronuncia delTribunale;Considerato, pertanto, che il ricorso muova alla sentenza una censura del tuttosganciata dal contenuto letterale della motivazione, senza in alcun modo attaccare le ragioniposte a base della decisione di condanna;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifestainfondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ed al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]