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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 05088/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle per-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 il Tribunale di Lecce - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta di rideterminazione della pena, inflitta con la sentenza di applicazione della pena del 10.12.19, proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione MAIORANO Giovanni con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle per-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 il Tribunale di Lecce - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta di rideterminazione della pena, inflitta con la sentenza di applicazione della pena del 10.12.19, proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione MAIORANO Giovanni con atto personale. 3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden
Sentenza Cassazione n. 05088/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris