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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23177/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4085/2024 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e di mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico ed aspecifico, non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della de- cisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giu- stificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto im- pugnato.

Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con le modalità della condotta e l'intensità del dolo (cfr. pagg. 3-4 della sentenza im- pugnata).

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

S.U.

Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un N. 4085/2024 RG. veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto).

Quanto alla istanza di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria ex art. 20 bis cod- pen. che in sentenza si evidenzia essere stata avanzata solo nella parte "conclusiva" dell'atto di appello, in sede di enunciazione delle richieste, la stessa è stata correttamente ritenuta inammissibile.

Ciò, in primo luogo, a te- nore dell'art. 95 disp. transitorie del d.ivo n 150/22, detta istanza andava presen- tata al giudice di primo grado (in quanto la sentenza del Gup è del 3 maggio 2023), mentre dai verbali di udienza 2023) nulla risulta.

In secondo luogo, viene motiva- tamente rilevato che essa è generica e del tutto priva di motivazione a sostegno, non avendo il difensore allegato elementi concreti da cui potere desumere la ca- pacità del Cosimato di adempiere e/o non avendo, in ogni caso indicato gli indici cui parametrare l'importo minimo giornaliero.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4085/2024 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e di mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico ed aspecifico, non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della de- cisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giu- stificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto im- pugnato. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con le modalità della condotta e l'intensità del dolo (cfr. pagg. 3-4 della sentenza im- pugnata). La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un N. 4085/2024 RG. veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto). Quanto alla istanza di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria ex art. 20 bis cod- pen. che in sentenza si evidenzia essere stata avanzata solo nella parte "conclusiva" dell'atto di appello, in sede di enunciazione delle richieste, la stessa è stata correttamente ritenuta inammissibile. Ciò, in primo luogo, a te- nore dell'art. 95 disp. transitorie del d.ivo n 150/22, detta istanza andava presen- tata al giudice di primo grado (in quanto la sentenza del Gup è del 3 maggio 2023), mentre dai verbali di udienza 2023) nulla risulta. In secondo luogo, viene motiva- tamente rilevato che essa è generica e del tutto priva di motivazione a sostegno, non avendo il difensore allegato elementi concreti da cui potere desumere la ca- pacità del Cosimato di adempiere e/o non avendo, in ogni caso indicato gli indici cui parametrare l'importo minimo giornaliero. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 23177/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris