CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, il ricorrente ripropone in questa sede le censure circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e circa la mancata applicazione nella massima estensione della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice di appello); Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha notato l'obiettiva gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, al fine di negare ulteriori diminuzioni di pena oltre a quelle conseguenti per la circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.); Atteso che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (caratteristiche che si riscontrano nel caso in esame, come sopra esposto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 magg