CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27748/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al ricorso, nonché con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura allegata in calce alla «comparsa di costituzione di nuovo difensore e contestuale memoria ex art. 378 c.p.c.», -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provinciadi UDINE, -intimato - avverso l’ O rdinanza del G iudice di P ace di Udine n. 2 19 /2020 depositata il22.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.6.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Udine ha respinto il ricorso ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011 presentato dal cittadino pakistano [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di quella città che ne aveva disposto l’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U. Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998). Avverso l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione sviluppato in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ura non ha svolto difese in questo grado di giudizio. Parte ricorrente ha depositato – con un nu ovo difensore – memoria nel termine di legge anteriore alla data della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico, ma articolato, motivo il ricorrente d e nuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 161 c.p.c. con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra e dell’art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 2, lett. e) e lett. g), del d. lgs. 251 del 2007, dell’art. 14 d. lgs. n. 251 del 2007, nonché violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 5, allegato E, legge n. 2248 del 1865 con riferimento alla omessa pronuncia circa l a disapplicazione del provvedimento espulsivo illegittimamente emesso in violazione di norme che impedivano al ricorrente di ottemperare all’ordine di lasciare il Paese a causa dell’emergenza epidemiologica». 2.Il ricorso è inammissibile. 2.1. Per quanto riguarda la pretesa omessa pronuncia sulla disapplicazione del provvedimento espulsivo perché emesso in violazione delle norme limitative degli spostamenti delle persone emanate per fare fronte all’emergenza epidemica, è sufficiente osservare che la questione non risulta essere st ata posta all’esame del giudice di pace nel corso del giudizio di merito . Il decreto impugnato non vi fa cenno in alcun modo e nel ricorso nemmeno si allega che la questione fosse stata prospettata. È pertanto escluso che il giudice a quo abbia violato l’obbligo di «pronunciare su tutta la domanda». 2.2. Nemmeno sussiste i l denunciato omesso esame della questione relativa all’applicabilità, nel caso di specie, del principio di non-refoulement, attuat o nel nostro ordinamento con l’art. 19 del T.U. Immigrazione. Il giudice di pace ha infatti affrontato tale aspettodella questione , esprimendo il giudizio che « il ricorrente si è limitato a dedurre una situazione generale del suo Paese d’Origine, non provando una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave». Il ricorrente non può pretendere dalla Corte di Cassazione un riesame dell’accertamento in fatto su cui è basatala decisione impugnata. 3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite, in mancanza di costituzione delle parti intimate. P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que