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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 27572/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RVEGLIANZA di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza dell’11 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Cataniaha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dalcondannato [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto nonessere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimentosociale in considerazione dei precedenti penali, dei carichi pendenti, dellarevisione critica solo parziale, del giudizio di pericolosità elevato che deriva anchedalla nota della Divisione anticrimine che evidenzia la sua vicinanza apregiudicati e contesti criminali.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce non esser stato considerato che il condannato svolge regolare attivitàlavorativa e che la pendenza processuale riguarda fatti commessi nel 2021, e,quindi, antecedenti ai fatti in espiazione.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il Tribunale ha effettuato una valutazione coerente con gli scopi dellemisure alternative e con i paletti che il legislatore pone alla loro concessione.

Levalutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare neldecidere sull’affidamento in prova, infatti, sono due: che non esista un pericolo direcidiva (“assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, cfr.art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354) e che l’affidamento sia utile peril reinserimento sociale del condannato (“contribuisca alla rieducazione del reo”,ibidem).

La valutazione sul pericolo di recidiva è necessaria anche per l’accessoalla detenzione domiciliare (“sempre che tale misura sia idonea ad evitare ilpericolo che il condannato commetta altri reati”, cfr. art. 47-ter, comma 1-bis,ord. pen.).Le fonti di conoscenza che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza hautilizzato per effettuare questo doppio giudizio prognostico, hanno superato loscrutinio della corte di legittimità (sui precedenti penali v.

Sez. 1, n. 38953 del18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01; sulle pendenze processuali v., daultimo, Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia, n.m.; sulle informazioni dipolizia v.

Sez. 1,n. 31640 del 14/07/2022, Serao, n.m.; sull’inizio di un percorsodi revisione critica del proprio passato v.

Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep.2020, M., Rv. 277924 – 01).Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché il condannatosvolge regolare attività lavorativa, ma l’argomento è infondato, in quanto “ai finidella concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale a soggettosottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, lo svolgimento diun'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere allaformazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale delcondannato, di per sé insufficiente quando non emergano ulteriori elementi daiquali desumere l'avvio di un serio e affidabile processo di revisione critica” (Sez.1, n. 14443 del 20/01/2026, Pantusa, Rv. 289803 - 01).Il ricorso deduce che la denuncia del 10 luglio 2025 riguarda fatti del 2021,quindi, antecedenti a quelli in espiazione, ma l’argomento è infondato, inquanto, per respingere l’istanza, non è necessario che vi siano condottesuccessive a quelle in espiazione, ma solo che il giudizio di pericolosità delcondannato impedisca di ritenere eliso il pericolo di recidiva, come ritenuto nelcaso in esame dal Tribunale a fronte del ripetuto coinvolgimento del ricorrente infatti di estorsione con aggravante mafiosa.In definitiva, la valutazione del Tribunale, che è fondata, in particolare, sulparere negativo della divisione anticrimine di Siracusa del 13 ottobre 2025, cheevidenzia la pericolosità sociale del condannato, avendo il soggetto contatti conpregiudicati ed essendo stato denunciato in data 17 luglio 2025 per i reati di cuiagli articoli 629 e 416-bis cod. pen.., non presenta profili di manifesta illogicità,in quanto dà conto di un quadro di pericolosità attuale del condannato, cheimpedisce di formulare il giudizio prognostico positivo di cui al ricordato art. 47ord. pen.Il ricorso è, in definitiva, infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza dell’11 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Cataniaha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dalcondannato [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto nonessere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimentosociale in considerazione dei precedenti penali, dei carichi pendenti, dellarevisione critica solo parziale, del giudizio di pericolosità elevato che deriva anchedalla nota della Divisione anticrimine che evidenzia la sua vicinanza apregiudicati e contesti criminali.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce non esser stato considerato che il condannato svolge regolare attivitàlavorativa e che la pendenza processuale riguarda fatti commessi nel 2021, e,quindi, antecedenti ai fatti in espiazione.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il Tribunale ha effettuato una valutazione coerente con gli scopi dellemisure alternative e con i paletti che il legislatore pone alla loro concessione. Levalutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare neldecidere sull’affidamento in prova, infatti, sono due: che non esista un pericolo direcidiva (“assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, cfr.art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354) e che l’affidamento sia utile peril reinserimento sociale del condannato (“contribuisca alla rieducazione del reo”,ibidem). La valutazione sul pericolo di recidiva è necessaria anche per l’accessoalla detenzione domiciliare (“sempre che tale misura sia idonea ad evitare ilpericolo che il condannato commetta altri reati”, cfr. art. 47-ter, comma 1-bis,ord. pen.).Le fonti di conoscenza che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza hautilizzato per effettuare questo doppio giudizio prognostico, hanno superato loscrutinio della corte di legittimità (sui precedenti penali v. Sez. 1, n. 38953 del18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01; sulle pendenze processuali v., daultimo, Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia, n.m.; sulle informazioni dipolizia v. Sez. 1,n. 31640 del 14/07/2022, Serao, n.m.; sull’inizio di un percorsodi revisione critica del proprio passato v. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep.2020, M., Rv. 277924 – 01).Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché il condannatosvolge regolare attività lavorativa, ma l’argomento è infondato, in quanto “ai finidella concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale a soggettosottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, lo svolgimento diun'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere allaformazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale delcondannato, di per sé insufficiente quando non emergano ulteriori elementi daiquali desumere l'avvio di un serio e affidabile processo di revisione critica” (Sez.1, n. 14443 del 20/01/2026, Pantusa, Rv. 289803 - 01).Il ricorso deduce che la denuncia del 10 luglio 2025 riguarda fatti del 2021,quindi, antecedenti a quelli in espiazione, ma l’argomento è infondato, inquanto, per respingere l’istanza, non è necessario che vi siano condottesuccessive a quelle in espiazione, ma solo che il giudizio di pericolosità delcondannato impedisca di ritenere eliso il pericolo di recidiva, come ritenuto nelcaso in esame dal Tribunale a fronte del ripetuto coinvolgimento del ricorrente infatti di estorsione con aggravante mafiosa.In definitiva, la valutazione del Tribunale, che è fondata, in particolare, sulparere negativo della divisione anticrimine di Siracusa del 13 ottobre 2025, cheevidenzia la pericolosità sociale del condannato, avendo il soggetto contatti conpregiudicati ed essendo stato denunciato in data 17 luglio 2025 per i reati di cuiagli articoli 629 e 416-bis cod. pen.., non presenta profili di manifesta illogicità,in quanto dà conto di un quadro di pericolosità attuale del condannato, cheimpedisce di formulare il giudizio prognostico positivo di cui al ricordato art. 47ord. pen.Il ricorso è, in definitiva, infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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