CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo per [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con rinvio in riferimento all'art.163 c.p. e rigetto degli altri ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del proprio ricorso e l'accoglimento dei ricorsi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame «di Brescia ha accolto l'appello del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di misura cautelare nei confronti di tutti gli indagati; [OSCURATO:PERSONA], invero, ravvisava la gravità indiziaria in ordine a tutti reati contestati, ad eccezione dei delitti di tentata estorsione e detenzione e porto d'armi di cui ai capi F) ed E), ma escludeva, con riferimento a tutti gli indagati, la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva, evidenziando quanto ad [OSCURATO:PERSONA] che il tentato omicidio e la detenzione e porto di arma comune da sparo, allo stesso riconducibili sotto il profilo gravemente indiziario, fossero inquadrabili in un contesto caratterizzato dall'esigenza estemporanea di difendere sé e i propri familiari dall'agguato dalla fazione rivale (i congiunti di sua moglie), e quanto agli altri indagati il carattere risalente o comunque modesto dei relativi precedenti e l'assenza, in epoca successiva ai fatti del 3 marzo 2022, di ulteriori e simili rappresaglie. Il Tribunale del riesame, invece, ritenuta la sussistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentato omicidio dei congiunti della moglie (Hudorovic) di cui al capo B) e alla detenzione e porto illegali sub A) dell'arma clandestina utilizzata nella condotta summenzionata, in relazione alla quale ha escluso la scriminante della legittima difesa, ha applicato al medesimo la custodia cautelare in carcere, ravvisando un elevato rischio di recidiva in considerazione della spiccata lucidità e freddezza criminale manifestate con l'esplosione di almeno tre colpi di pistola in pieno giorno e sulla pubblica via con l'intento di uccidere gli avversari, e, comunque, col comportamento successivo di cambio dei vestiti e di uscita, finalizzato a sviare le indagini, incompatibili con estemporaneità ed episodicità del fatto. Lo stesso Tribunale, ritenuti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi di colpevolezza in ordine alle lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA] e rispettivamente figlia e sorella dei suddetti) di cui al capo H), esclusi i gravi indizi di colpevolezza in ordine a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si erano posti il giorno dei fatti all'inseguimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (padre e madre di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe poi per ritorsione commesso i fatti di cui sopra), dei reati di porto e detenzione di armi di cui al capo E), ma ritenuti ravvisabili in detto inseguimento, come nell'inseguimento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i gravi indizi di colpevolezza della violenza privata ex art. 610 cod. pen., così riqualificata la condotta di tentata estorsione aggravata di cui al capo F), ha applicato a tutti i suddetti indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto consentita per il tipo di reati (lesioni aggravate e violenza privata) e adeguata a contenere la spinta criminale dei suddetti, considerate le gravi modalità dei fatti, commessi in pieno giorno, e i precedenti penali e di polizia degli indagati. Ha aggiunto, altresì, che non possono trarsi elementi tranquillizzanti dalla cessazione del conflitto tra i Bogdan e gli Hudorovich o comunque dal sopimento di determinazioni violente dopo i fatti del 3 marzo 2022, non avendo, invero, alcuno degli indagati manifestato il benché minimo segnale di analisi critica della vicenda e di dissociazione dalla precedente, ferma, deliberazione cruenta. 2. Propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. I difensori lamentano l'esclusione da parte del Tribunale del riesame della scriminante della legittima difesa. Rilevano che [OSCURATO:PERSONA] era stato informato dai genitori di un inseguimento armato e, quindi, a prescindere dall'effettiva esplosione di spari nei confronti dei suddetti (che dovrà essere successivamente approfondita), quantomeno era stato indotto in errore sulla sussistenza degli estremi della legittima difesa, avendo, quindi, agito per difendere i propri congiunti e a nulla rilevando le argomentazioni di detto Tribunale su un dolo alternativo, che sarebbe escluso dalla ritenuta sussistenza di un pericolo di aggressione da cui difendersi. Rilevano che, comunque, è proprio la dinamica dei fatti occorsi ad escludere il pericolo di reiterazione del reato. Bogdan proprio per evitare scontri con il suocero e con l'intera famiglia Hudorovich si trasferiva da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]Oglio e comunque non reagiva mai alle provocazioni, consistite in vere e proprie minacce di morte anche con video pubblicato sulla piattaforma Facebook. Il giorno dei fatti reagiva per difendersi e non per attaccare.Osservano i difensori che, comunque, nel caso in esame manca il pericolo attuale, essendo trascorso dai fatti oltre un anno, senza comportamenti criminosi successivi. Si dolgono, inoltre, che il Tribunale del riesame non abbia valorizzato il fatto che la pistola usata, che Bogdan custodiva da tempo nella sua abitazione senza averla prima utilizzata, era stata dal medesimo spontaneamente consegnata ai carabinieri, a riprova della sua resipiscenza; inoltre, non abbia valorizzato il fatto che tale pericolo di recidiva neppure era stato ritenuto dal P.m. procedente, tanto da lasciare libero l'indagato la notte dei fatti. Evidenziano, altresì, che Bogdan in altro procedimento è sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e che gli è stato anche consentito di allontanarsi da casa per lavorare, a riprova dell'adeguatezza di detta misura cautelare. La difesa, pertanto, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Hanno, altresì, proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio comune difensore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge con riferimento al difetto di procedibilità per mancanza di querela. Nel riqualificare i fatti il Tribunale del riesame, secondo la difesa, trascura che il reato è perseguibile a querela di parte, che in atti manca (essendovi solo per le lesioni aggravate da parte di [OSCURATO:PERSONA]). 3.2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame non considera le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] condizionate dall'interesse della donna a coprire [OSCURATO:PERSONA] (così come erano state considerate le dichiarazioni dei genitori di quest'ultimo) e non ne approfondisce la credibilità. 3.3. Con il terzo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione degli artt. 274, 299 e 125 cod. proc. pen. e insussistenza di una valutazione in concreto relativa alla permanenza del pericolo di recidiva. Lamenta il difensore che la circostanza che, dopo i fatti, siano trascorsi oltre dieci mesi prima della richiesta di applicazione della misura, senza alcuna reiterazione delle condotte criminose, non è stata minimamente valutata. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Propone, infine, ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e in particolare rileva che, a seguito della riforma operata dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di violenza privata ex art. 610 cod. pen., in cui è stata riqualificata la tentata estorsione aggravata sub F), è divenuto procedibile a querela della persona offesa, che nel caso di specie manca (essendovi la sola querela di [OSCURATO:PERSONA] per le sole lesioni aggravate). Si osserva, quindi, che,/ mancando tale condizione di procedibilità, manca una condizione generale di applicabilità della misura. 4.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari con particolare riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Si duole il difensore che manchi la motivazione in relazione alle ragioni per le quali l'indagato avrebbe una comune risoluzione criminale con gli altri indagati per fatti avvenuti prima della vicenda in esame e che si parli di precedenti penali e di polizia degli indagati, trascurando l'incensuratezza del suo assistito; e che manchi, altresì, la motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione e sulla possibile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui prospettazione escluderebbe l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, invece applicata. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono infondati e vanno, pertanto, rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Infondato è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Infondata è la prima doglianza sul mancato riconoscimento della legittima difesa anche nella forma putativa.Invero, il Tribunale del riesame ritiene configurabile il tentato \) omicidio connotato da dolo alternativo a carico di Bogdan1. che)avvisato dai propri genitori dell'inseguimento posto in essere nei loro confronti dagli Hudorovic, anziché allertare le forze dell'ordine, pur avendone il tempo e la possibilità concreta, decideva di inseguire a sua volta i rivali e sparare ripetutamente all'indirizzo degli stessi, per poi rientrare a casa, cambiarsi gli indumenti ed allontanarsi dall'abitazione per distogliere da sé i sospetti. Evidenzia, inoltre, che le conversazioni successive al fatto confermano l'intento omicidiario e che neppure può ipotizzarsi una legittima difesa, sia in ragione della obiettiva sproporzione della reazione di Bogdan (tenuto conto che gli Hudorovic non erano in possesso di armi da sparo e che al momento dell'esplosione dei colpi erano a bordo della vettura, lontani da Bogdan stesso, dai suoi genitori e da [OSCURATO:PERSONA]), sia della non contestualità tra l'offesa e la difesa, avendo avuto Bogdan tutto il tempo di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. E' evidente che, a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici come quelle appena riportate, che soprattutto fanno leva sulla distanza tra l'offesa e quella che dovrebbe essere la difesa e sulla possibilità di soluzioni alternative, il rilievo sulla erronea ritenuta sussistenza di un pericolo di aggressione da cui difendersi si dimostra infondato. Altrettanto infondate sono le censure sul ritenuto pericolo di recidiva, a fronte dell'iter motivazionale dell'ordinanza impugnata:a) che valorizza a tale riguardo la gravità della condotta sopra descritta e comunque la personalità dell'indagato di soggetto estremamente pericoloso, pronto ad uccidere i familiari della moglie per vincere la faida interna e che non ha manifestato il minimo segnale di rivisitazione critica e resipiscenza, neppure dopo aver compreso l'elevatissima probabilità che gli avversari \\> rimanessero uccisi, b) che insiste sull'elevato e attuale rischio di reiterazione e di esiti ancora più' gravi, anche il ragione dell'accertato possesso di una pistola clandestina, sintomatico delle entrature criminali dell'indagato e della capacità, e volontà, di avere a disposizione strumenti di offesa micidiali non registrati; c) che - in generale per tutti gli indagati - fa leva sull'impossibilità di riconoscere effetto neutralizzante al tempo trascorso dai fatti, tenuto conto della spiccata animosità che ha contraddistinto lo scontro reciproco, nell'ambito di una faida ancora in essere.1.2. Infondati sono anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Invero, la violenza privata commessa da più persone riunite (l'imputazione provvisoria riguardava, difatti, un'estorsione aggravata dalle più persone riunite) è procedibile d'ufficio, anche a seguito della modifica introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai sensi della seconda parte del terzo comma del modificato art. 610 cod. pen., che richiama il secondo comma, che a sua volta rinvia alle condizioni previste dall'art, 339 cod. pen., tra le quali rientra quella delle più persone riunite. 1.2.2. Infondate sono anche le censure sul mancato approfondimento, ai fini della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente figlia e sorella dei suddetti), delle dichiarazioni della donna e della sua credibilità. Invero, il Tribunale a quo evidenzia che la donna ha reso un racconto della vicenda lineare, pacato e privo di deviazioni iperboliche, anche rispetto al contesto conflittuale che vedeva coinvolte le due famiglie, la propria e quella del compagno; racconto coerente e spurio da evidente animosità da non far dubitare della relativa genuinità. Rileva che anche la descrizione dell'intera vicenda in esame - con riferimento alle condotte del padre e del fratello, alla porzione di inseguimento cui la donna aveva assistito e al danneggiamento della Mercedes con una mazza da baseball - è conforme alle risultanze emerse aliunde, sicchè non vi è motivo di dubitare della generica attendibilità della propalante e, in particolare, della credibilità di quanto riferito in merito alle percosse subite, di cui peraltro vi è riscontro nel certificato medico stilato dai sanitari la sera stessa dei fatti. 1.2.3. Il terzo motivo è infondato, avendo il Tribunale del riesame sottolineato, con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, come per i ricorrenti, nonostante il tempo trascorso dai fatti, permanga il pericolo di recidiva, tenuto conto della spiccata animosità che ha contraddistinto lo scontro reciproco, della dimostrata proclività dei suddetti a risolvere con la violenza estrema l'annoso conflitto familiare, dell'assenza di resipiscenza, infine della promessa reciproca che i due gruppi si sono scambiati h una resa dei conti (come emergente dalle conversazioni intercettate).2. Parzialmente fondato è invece il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione, per le stesse considerazioni svolte con riguardo al primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. 2.2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato della sola violenza privata commessa in più persone riunite, di cui al capo F). Il Tribunale del riesame, equiparando sotto il profilo delle esigenze cautelari, la posizione dello stesso a quella degli indagati appena menzionati, svolge per il ricorrente le medesime considerazioni sopra riportate, ritenendo adeguata anche per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Senza considerare che lo stesso, a differenza degli altri, è sottoposto a misura cautelare per la sola violenza privata. E senza confrontarsi col suo certificato penale per verificare, ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, l'eventuale concedibilità della sospensione condizionale della pena, ostativa all'applicazione della misura custodiale. 3. Le carenze motivazionali individuate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio alla luce delle considerazioni appena svolte. Il ricorso va rigettato nel resto. 4. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei suddetti al pagamento delle spese processuali. Vanno, infine, disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c. p. p. Rigetta nel resto il ricorso.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]