CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per assenza di querela in relazione ai fatti contestati al capo 1) e per intervenuta prescrizione in relazione ai fatti contestati al capo 2) della stessa imputazione; Considerato che il ricorrente contesta, con l'unico motivo proposto, i criteri applicati nella determinazione della pena, e ciò senza alcun apprezzabile interesse ad impugnare, poiché non è stata pronunciata alcuna decisione di condanna a suo carico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27