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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 1975

Cassazione n. 44178/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/02/1975 avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 639 cod. pen. e alla sua corretta qualificazione giuridica, affermando, in particolare, che debba ritenersi integrata la fattispecie di danneggiamento semplice - oggi depenalizzata - di cui al d.

Igs. 7/2016, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata (ove, con congrui e non illogici argomenti, si indicano gli elementi che hanno determinato la sussunzione della fattispecie nel reato ascritto all'odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/02/1975 avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 639 cod. pen. e alla sua corretta qualificazione giuridica, affermando, in particolare, che debba ritenersi integrata la fattispecie di danneggiamento semplice - oggi depenalizzata - di cui al d. Igs. 7/2016, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata (ove, con congrui e non illogici argomenti, si indicano gli elementi che hanno determinato la sussunzione della fattispecie nel reato ascritto all'odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 44178/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris