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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24091/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; Sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lei ascritto quale amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 17 novembre 2014.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della condotta materiale del reato.

L'istruttoria svolta non avrebbe dimostrato la responsabilità dell'imputata in ordine a condotte di sottrazione, distruzione falsificazione delle scritture contabili, essendo emersa sola l'omessa consegna delle scritture al curatore fallimentare; omissione giustificata dalla impossibilità di accedere all'immobile ove le scritture erano conservate per come dimostrato dalle prove documentali prodotte dalla difesa e ignorate dal giudice di merito.

2.2. Con il secondo motivo deduce analoghi vizi in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

I giudici di merito traggono il dolo specifico dagli «ingenti ricavi in nero come accertati dalla relazione della Guardia di Finanza redatta nel settembre 2017», tuttavia si tratta di verifiche tardive rispetto al fatto che l'imputata ha effettuato l'ultimo rifornimento di carburante nel 2013 e non ha più avuto accesso allo stabilimento già prima del 2014 «come riferito dalla stessa in sede di esame».

In ogni caso: - la valutazione della Corte di appello si fonda su una lettura parziale dei dati ricavabili dalla relazione della GdF, che, peraltro, ha determinato i ricavi secondo criteri induttivi, non effettivi; - nessuno ha mai verificato l'esistenza di giacenze di magazzino; - i creditori insinuati nel passivo fallimentare sono il Centro rifornimento combustibili e i lavoratori; nessun fornitore si è insinuato, a riprova del fatto che «tali creditori sono stati pagati contestualmente alla fornitura».

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Tuttavia deve essere rilevata di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., legge fall., applicate nella durata fissa di dieci anni.

2. Entrambi i motivi proposti, pur enunciando formalmente vizi ricompresi nel novero dell'art. 606, comma 1, cod. proc. peri, si esauriscono nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio che, come tale, non varca la soglia di ammissibilità.2.1.

Invero il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

2.2. Peraltro il ricorso non risponde neppure al requisito di autosufficienza, poiché non allega alcuno dei documenti e delle emergenze probatorie di cui lamenta la omessa o erronea valutazione.

2.3. Le obiezioni, versate in fatto, non scalfiscono la tenuta argomentativa della c.d. doppia conforme di condanna che riposa sui seguenti elementi: - presso la sede della società non sono stati trovati i libri e le scritture contabili ad eccezione di «alcune bolle e alcune fatture della fallita, mischiate ad altre di diverse società e rese in parte illeggibili dall'umidità» (pag. 5 sentenza impugnata); i libri e le scritture contabili non sono mai stati rinvenuti; dunque, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, non si tratta della omessa consegna al curatore, ma di una assenza, quasi totale, della documentazione contabile alla data delle verifiche da parte degli organi della procedura; - da tale elemento fattuale, i giudici di merito traggono il convincimento che la documentazione, in precedenza esistente (visto che l'imputata non ha mai sostenuto di non averla istituita), è stata sottratta o distrutta; - a questa condotta materiale, si accompagna l'accertamento del dolo specifico richiesto dalla prima parte dell'art. 216, comma primo n. 2, legge fall. - consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori -; accertamento che i giudici di merito hanno condotto sulla scorta degli esiti di una verifica compiuta dalla guardia di finanza da cui è emerso che l'imputata aveva acquistato significativi quantitativi di gasolio e li aveva rivenduto "in nero" distraendo quindi il denaro ricevuto in corrispettivo di tale vendita.

A fronte di tanto non hanno presa i rilievi della ricorrente che pretende una rivalutazione della relazione della GdF, peraltro neppure allegata, e deduce una circostanza incontroversa (l'avvenuto pagamento "a morte" dei fornitori) e non pertinente rispetto al fatto di rilevanza penale: la distrazione degli importi intascati "a valle" quale prezzo della rivendita del carburante.

3. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fall., applicate nella misura fissa di anni dieci.

3.1. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi rnpresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

3.2. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez.

U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione).

4. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.; a tale riguardo il giudice di merito provvederà alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; Sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lei ascritto quale amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 17 novembre 2014. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della condotta materiale del reato. L'istruttoria svolta non avrebbe dimostrato la responsabilità dell'imputata in ordine a condotte di sottrazione, distruzione falsificazione delle scritture contabili, essendo emersa sola l'omessa consegna delle scritture al curatore fallimentare; omissione giustificata dalla impossibilità di accedere all'immobile ove le scritture erano conservate per come dimostrato dalle prove documentali prodotte dalla difesa e ignorate dal giudice di merito. 2.2. Con il secondo motivo deduce analoghi vizi in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. I giudici di merito traggono il dolo specifico dagli «ingenti ricavi in nero come accertati dalla relazione della Guardia di Finanza redatta nel settembre 2017», tuttavia si tratta di verifiche tardive rispetto al fatto che l'imputata ha effettuato l'ultimo rifornimento di carburante nel 2013 e non ha più avuto accesso allo stabilimento già prima del 2014 «come riferito dalla stessa in sede di esame». In ogni caso: - la valutazione della Corte di appello si fonda su una lettura parziale dei dati ricavabili dalla relazione della GdF, che, peraltro, ha determinato i ricavi secondo criteri induttivi, non effettivi; - nessuno ha mai verificato l'esistenza di giacenze di magazzino; - i creditori insinuati nel passivo fallimentare sono il Centro rifornimento combustibili e i lavoratori; nessun fornitore si è insinuato, a riprova del fatto che «tali creditori sono stati pagati contestualmente alla fornitura». 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Tuttavia deve essere rilevata di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., legge fall., applicate nella durata fissa di dieci anni. 2. Entrambi i motivi proposti, pur enunciando formalmente vizi ricompresi nel novero dell'art. 606, comma 1, cod. proc. peri, si esauriscono nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio che, come tale, non varca la soglia di ammissibilità.2.1. Invero il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 2.2. Peraltro il ricorso non risponde neppure al requisito di autosufficienza, poiché non allega alcuno dei documenti e delle emergenze probatorie di cui lamenta la omessa o erronea valutazione. 2.3. Le obiezioni, versate in fatto, non scalfiscono la tenuta argomentativa della c.d. doppia conforme di condanna che riposa sui seguenti elementi: - presso la sede della società non sono stati trovati i libri e le scritture contabili ad eccezione di «alcune bolle e alcune fatture della fallita, mischiate ad altre di diverse società e rese in parte illeggibili dall'umidità» (pag. 5 sentenza impugnata); i libri e le scritture contabili non sono mai stati rinvenuti; dunque, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, non si tratta della omessa consegna al curatore, ma di una assenza, quasi totale, della documentazione contabile alla data delle verifiche da parte degli organi della procedura; - da tale elemento fattuale, i giudici di merito traggono il convincimento che la documentazione, in precedenza esistente (visto che l'imputata non ha mai sostenuto di non averla istituita), è stata sottratta o distrutta; - a questa condotta materiale, si accompagna l'accertamento del dolo specifico richiesto dalla prima parte dell'art. 216, comma primo n. 2, legge fall. - consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori -; accertamento che i giudici di merito hanno condotto sulla scorta degli esiti di una verifica compiuta dalla guardia di finanza da cui è emerso che l'imputata aveva acquistato significativi quantitativi di gasolio e li aveva rivenduto "in nero" distraendo quindi il denaro ricevuto in corrispettivo di tale vendita. A fronte di tanto non hanno presa i rilievi della ricorrente che pretende una rivalutazione della relazione della GdF, peraltro neppure allegata, e deduce una circostanza incontroversa (l'avvenuto pagamento "a morte" dei fornitori) e non pertinente rispetto al fatto di rilevanza penale: la distrazione degli importi intascati "a valle" quale prezzo della rivendita del carburante. 3. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall., applicate nella misura fissa di anni dieci. 3.1. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi rnpresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 3.2. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 4. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.; a tale riguardo il giudice di merito provvederà alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di app
Sentenza Cassazione n. 24091/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris