Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03371/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29864/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ope legisdomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 474, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende con l’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Oggetto:Graduatorie ad esaurimento - richiesta di reinserimento R.G.N. 29864/2017 Pag.avverso la sentenza n. 401/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 21/09/2017 R.G.N. 211/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con sentenza n. 401/2017, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione del Tribunale di Savona, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca (di seguito MIUR) e dichiarava il suo diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Savona a far data dall’anno scolastico 2014/2015 con il punteggio attribuitole all’atto della cancellazione e ordinava all’Amministrazione scolastica di procedere al predetto inserimento;

2. riteneva la Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, che, in forza della normativa di riferimento (art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, convertito nella l. n. 143/2004, non abrogato implicitamente dall’art. 1, comma 605, lett. c ) legge 27 dicembre 2006, n. 296), la mancata presentazione da parte di un docente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie ne comporta la cancellazione, ma non pregiudica il diritto dell’insegnante di ottenere, a seguito di domanda presentata successivamente, il reinserimento nelle graduatorie valide per gli anni scolastici a venire; ciò comportava la disapplicazione delle disposizioni di cui ai dd.mm. n. 42 dell’8 aprile 2009,n. 44 del 2 mag gio 2011 e n. 235 dell ’ 11 aprile 2014 in contrasto con il disposto del citato art. 1, comma 1 bis, della l. n. 143/2004; né poteva condurre a diversa conclusione l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70/2011 conv. con l. n. 116/2011, invocato dal Miur, inidonea a prevalere sull’art. 1, comma 1 bis, norma speciale tuttora in vigore e mai abrogata;

3. avverso tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso il MIUR denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 comma 1 cod. proc. civ., la contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 bise 4, del d.l. n. 97/2004 convertito in l. n. 143/2004, dell’art. 1, comma 695, della l. n. 296/2006, nonché la violazione e/o falsa applicazione dei decreti ministeriali n. 42/2009 e n. 44/2011; in particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la cancellazione dalle graduatorie non precludesse all’interessato di chiedere R.G.N. 29864/2017 Pag.il reinserimento nelle stesse in forza dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, in quanto il giudice d’appello, limitando l’analisi al solo comma 1 bis sopracitato, avrebbe omesso di considerare quanto stabilito dal successivo comma 4 che esclude espressamente la possibilità di ulteriori inserimenti, in aderenza con lo scopo perseguito dal legislatore di trasformazione delle graduatorie ad esaurimento;

2. il motivo è infondato e va rigettato;

3. le questioni dedotte in giudizio sono state già affrontate da questa Corte con la sentenza Cass. 27 novembre 2017, n. 28250 (seguita da numerose altre, tra le quali si ricorda Cass. 28 maggio 2020, n. 10221); all’orientamento ivi espresso il Collegio intende dare continuità, non essendovi ragioni per discostarsene, ed alle motivazioni delle sopraindicate pronunzie ci si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ribadendosi il principio per cui «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento exart. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis,del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione; va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza», sol precisandosi che la disapplicazione nel caso di specie riguarda anche il d.m. n. 42/2009 e il d.m. n. 44/2011, di tenore analogo, nella parte che interessa, al d.m. n. 235 cit.;

4. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13,c omma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in mi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29864/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ope legisdomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 474, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende con l’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Oggetto:Graduatorie ad esaurimento - richiesta di reinserimento R.G.N. 29864/2017 Pag.avverso la sentenza n. 401/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 21/09/2017 R.G.N. 211/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 401/2017, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione del Tribunale di Savona, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca (di seguito MIUR) e dichiarava il suo diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Savona a far data dall’anno scolastico 2014/2015 con il punteggio attribuitole all’atto della cancellazione e ordinava all’Amministrazione scolastica di procedere al predetto inserimento; 2. riteneva la Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, che, in forza della normativa di riferimento (art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, convertito nella l. n. 143/2004, non abrogato implicitamente dall’art. 1, comma 605, lett. c ) legge 27 dicembre 2006, n. 296), la mancata presentazione da parte di un docente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie ne comporta la cancellazione, ma non pregiudica il diritto dell’insegnante di ottenere, a seguito di domanda presentata successivamente, il reinserimento nelle graduatorie valide per gli anni scolastici a venire; ciò comportava la disapplicazione delle disposizioni di cui ai dd.mm. n. 42 dell’8 aprile 2009,n. 44 del 2 mag gio 2011 e n. 235 dell ’ 11 aprile 2014 in contrasto con il disposto del citato art. 1, comma 1 bis, della l. n. 143/2004; né poteva condurre a diversa conclusione l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70/2011 conv. con l. n. 116/2011, invocato dal Miur, inidonea a prevalere sull’art. 1, comma 1 bis, norma speciale tuttora in vigore e mai abrogata; 3. avverso tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso il MIUR denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 comma 1 cod. proc. civ., la contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 bise 4, del d.l. n. 97/2004 convertito in l. n. 143/2004, dell’art. 1, comma 695, della l. n. 296/2006, nonché la violazione e/o falsa applicazione dei decreti ministeriali n. 42/2009 e n. 44/2011; in particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la cancellazione dalle graduatorie non precludesse all’interessato di chiedere R.G.N. 29864/2017 Pag.il reinserimento nelle stesse in forza dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, in quanto il giudice d’appello, limitando l’analisi al solo comma 1 bis sopracitato, avrebbe omesso di considerare quanto stabilito dal successivo comma 4 che esclude espressamente la possibilità di ulteriori inserimenti, in aderenza con lo scopo perseguito dal legislatore di trasformazione delle graduatorie ad esaurimento; 2. il motivo è infondato e va rigettato; 3. le questioni dedotte in giudizio sono state già affrontate da questa Corte con la sentenza Cass. 27 novembre 2017, n. 28250 (seguita da numerose altre, tra le quali si ricorda Cass. 28 maggio 2020, n. 10221); all’orientamento ivi espresso il Collegio intende dare continuità, non essendovi ragioni per discostarsene, ed alle motivazioni delle sopraindicate pronunzie ci si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ribadendosi il principio per cui «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento exart. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis,del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione; va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza», sol precisandosi che la disapplicazione nel caso di specie riguarda anche il d.m. n. 42/2009 e il d.m. n. 44/2011, di tenore analogo, nella parte che interessa, al d.m. n. 235 cit.; 4. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; 5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13,c omma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in mi
Sentenza Cassazione n. 03371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris