Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26298/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 2.2.2006 al 22.9.2008 (per complessivi n. 963 .iorni), in seguito prima al fermo eseguito nei suoi confronti in data 2.2.

2. , disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 416, comma 1, 3 e 6, 81, 110, 600 e 630 cod.pen. (associazione al fine di commettere fatti finalizzati all'ingresso ed alla permanenza illegale di migranti nel territorio nazionale attraverso una complessa struttura transnazionale) non convalidato dal Gip del Tribunale di Crotone il quale dopo non aver convalidato il fermo con riferimento all'imminente e concreto pericolo di fuga, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere dichiarando poi la propria incompetenza territoriale e disponendo la restituzione degli atti al PM.

La misura veniva poi rinnovata in data 24.2.2006 dal Gip del Tribunale di Catanzaro e solo in data 22.9.2008 sostituita con la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.

Successivamente il Gup del Tribunale di Catanzaro disponeva il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] il quale veniva assolto con sentenza del Tribunale di Crotone del 17.4.2012, divenuta irrevocabile in data 15.6.2018, dopo che l'appello proposto dalla Procura della Repubblica veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 30.1.2018. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale ekdopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando un comportamento del prevenuto connotato da dolo, come tale ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso.

Con detto motivo, lamenta l'inosservanza e l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. comma 1 e art. 606 cod.proc.pen. lett. b) nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della condotta del ricorrente con particolare riguardo alla valorizzazione del quadro indiziario posto alla base dell'ordinanza di custodia cautelare.

Assume che il giudice della riparazione, nel verificare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve valutare la condotta tenuta dal prevenuto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura, accertamento non effettuato nella specie con riferimento agli interrogatori cui il prevenuto sarebbe stato sottoposto / nel corso dei quali si é dichiarato innocente ed estraneo ai fatti.

Rileva altresì che il compendio intercettivo e nello specifico la intercettazione con il progressivo 835 del 3.8.2005 non può essere attribuita al prevenuto e che, solo dall'intestazione dell'utenza ad un numero fisso corrispondente al locale ove il prevenuto aveva lavorato, si desumeva che l'interlocutore fosse lui.

Inoltre le telefonate indicate a pg. 6 dell'ordinanza non sono riconducibili al prevenuto, nè l'ordinanza considera che i rapporti con i coimputati potessero trovare diversa giustificazione.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

Va premesso che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).E, come ben chiarisce la giurisprudenza di legittimità, bisogna considerare che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, poiché il secondo deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se tilk queste si sii. poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995,dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638).In particolare, "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio d/ assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

2. Posti tali principi, la Corte territoriale, pur avendo in premessa illustrato i principi disciplinanti la materia ha tuttavia fondato il diniego dell'istanza su una sorta di rinnovato esame del quadro indiziario che ha giustifica' l'adozione della misura cautelare.

A tal fine l'ordinanza dà conto di come l'odierno istante sia stato ritenuto pienamente coinvolto nella tratta degli esseri umani / essendo emersi contatti sia con una cellula sudanese che con un gruppo marocchino dei quali mostrava di conoscere il modus operandi e le attività illecite (richiamandosi peraltro espressamente a quanto riportato nell'ordinanza custodiale).

L'ordinanza inoltre pone in rilievo le conversazioni intercettate e poste a base della misura cautelare da cui si evincerebbero i collegamenti mantenuti dall'istante con ì coindagati edi, in particolaree la conversazione n. 835 del 3.8.2005)dalla quale si evince che lo stesso ha trattato l'acquisto di esseri umani.

Ebbene, così compendiato il tessuto logico-argomentativo dell'ordinanza impugnata, la stessa rivela in primis una non corretta impostazione del giudizio, malgrado le premesse, atteso che il giudice della riparazione, pur dovendosi porre nell'ottica ex ante del giudice della cautela, deve valutare non già la gravità del quadro indiziario bensì gli elementi attribuibili a colpa grave o dolo dell'istante all'epoca sussistenti, come positivamente accertati in fatto alla luce del successivo vaglio del giudizio di merito, valutando altresì se detti elementi abbiano potuto esplicare un'efficacia sinergica nell'adozione della misura.

Orbene, a parte detto profilo di per sé dirimente,in quanto investe il proprium del giudizio in questione, l'ordinanza é altresì generica nell'indicare delle conversazioni senza dire se l'odierno istante vi compaia come conversante e senza sufficientemente dettagliare le condotte allo stesso ascrivibili e connotate da colpa grave.

In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 2.2.2006 al 22.9.2008 (per complessivi n. 963 .iorni), in seguito prima al fermo eseguito nei suoi confronti in data 2.2. 2. , disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 416, comma 1, 3 e 6, 81, 110, 600 e 630 cod.pen. (associazione al fine di commettere fatti finalizzati all'ingresso ed alla permanenza illegale di migranti nel territorio nazionale attraverso una complessa struttura transnazionale) non convalidato dal Gip del Tribunale di Crotone il quale dopo non aver convalidato il fermo con riferimento all'imminente e concreto pericolo di fuga, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere dichiarando poi la propria incompetenza territoriale e disponendo la restituzione degli atti al PM. La misura veniva poi rinnovata in data 24.2.2006 dal Gip del Tribunale di Catanzaro e solo in data 22.9.2008 sostituita con la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. Successivamente il Gup del Tribunale di Catanzaro disponeva il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] il quale veniva assolto con sentenza del Tribunale di Crotone del 17.4.2012, divenuta irrevocabile in data 15.6.2018, dopo che l'appello proposto dalla Procura della Repubblica veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 30.1.2018. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale ekdopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando un comportamento del prevenuto connotato da dolo, come tale ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, lamenta l'inosservanza e l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. comma 1 e art. 606 cod.proc.pen. lett. b) nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della condotta del ricorrente con particolare riguardo alla valorizzazione del quadro indiziario posto alla base dell'ordinanza di custodia cautelare. Assume che il giudice della riparazione, nel verificare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve valutare la condotta tenuta dal prevenuto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura, accertamento non effettuato nella specie con riferimento agli interrogatori cui il prevenuto sarebbe stato sottoposto / nel corso dei quali si é dichiarato innocente ed estraneo ai fatti. Rileva altresì che il compendio intercettivo e nello specifico la intercettazione con il progressivo 835 del 3.8.2005 non può essere attribuita al prevenuto e che, solo dall'intestazione dell'utenza ad un numero fisso corrispondente al locale ove il prevenuto aveva lavorato, si desumeva che l'interlocutore fosse lui. Inoltre le telefonate indicate a pg. 6 dell'ordinanza non sono riconducibili al prevenuto, nè l'ordinanza considera che i rapporti con i coimputati potessero trovare diversa giustificazione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Va premesso che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).E, come ben chiarisce la giurisprudenza di legittimità, bisogna considerare che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, poiché il secondo deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se tilk queste si sii. poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995,dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638).In particolare, "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio d/ assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). 2. Posti tali principi, la Corte territoriale, pur avendo in premessa illustrato i principi disciplinanti la materia ha tuttavia fondato il diniego dell'istanza su una sorta di rinnovato esame del quadro indiziario che ha giustifica' l'adozione della misura cautelare. A tal fine l'ordinanza dà conto di come l'odierno istante sia stato ritenuto pienamente coinvolto nella tratta degli esseri umani / essendo emersi contatti sia con una cellula sudanese che con un gruppo marocchino dei quali mostrava di conoscere il modus operandi e le attività illecite (richiamandosi peraltro espressamente a quanto riportato nell'ordinanza custodiale). L'ordinanza inoltre pone in rilievo le conversazioni intercettate e poste a base della misura cautelare da cui si evincerebbero i collegamenti mantenuti dall'istante con ì coindagati edi, in particolaree la conversazione n. 835 del 3.8.2005)dalla quale si evince che lo stesso ha trattato l'acquisto di esseri umani. Ebbene, così compendiato il tessuto logico-argomentativo dell'ordinanza impugnata, la stessa rivela in primis una non corretta impostazione del giudizio, malgrado le premesse, atteso che il giudice della riparazione, pur dovendosi porre nell'ottica ex ante del giudice della cautela, deve valutare non già la gravità del quadro indiziario bensì gli elementi attribuibili a colpa grave o dolo dell'istante all'epoca sussistenti, come positivamente accertati in fatto alla luce del successivo vaglio del giudizio di merito, valutando altresì se detti elementi abbiano potuto esplicare un'efficacia sinergica nell'adozione della misura. Orbene, a parte detto profilo di per sé dirimente,in quanto investe il proprium del giudizio in questione, l'ordinanza é altresì generica nell'indicare delle conversazioni senza dire se l'odierno istante vi compaia come conversante e senza sufficientemente dettagliare le condotte allo stesso ascrivibili e connotate da colpa grave. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata
Sentenza Cassazione n. 26298/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris