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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33079/2026

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ona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, ValentinaManuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 25/06/2024, la Corte di appello di Catania, in riformadella decisione di primo grado - che aveva dichiarato XXXXXXXXXXXXXXXXcolpevole del delitto di atti persecutori commesso ai danni della moglie separata,ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., con condotta permanente a decorreredall’aprile 2015, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione,condizionalmente sospesa - ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.2.

Investita del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corted’appello di Catania, la Quinta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n.11579 del 18/02/2025, ha annullato con rinvio la predetta sentenza assolutoria,rilevando come la Corte territoriale non si fosse adeguatamente confrontata conla struttura motivazionale della decisione di primo grado, che aveva ritenutointegrato il delitto di atti persecutori sulla base delle dichiarazioni della personaoffesa, valutate positivamente e corroborate da plurimi riscontri dichiarativi edocumentali.In particolare, la Corte di legittimità ha censurato la valutazione diinattendibilità della persona offesa, fondata dalla Corte di appello sullaconflittualità tra i coniugi, sulla pendenza e sull’esito di precedenti denunce esulla ritenuta pretestuosità delle iniziative assunte anche dal figlio XXXXXX.Tali elementi, secondo la sentenza rescindente, non potevano esserevalorizzati in modo assorbente per escludere la credibilità della persona offesa,ma imponevano soltanto una più prudente verifica delle sue dichiarazioni nelcomplessivo contesto probatorio, tanto più in presenza di riscontri costituiti dalledeposizioni del figlio XXXXXX e del sovrintendente di polizia giudiziaria OrazioLucà, dal referto di pronto soccorso del 4 novembre 2015, nonché dagliscreenshot, dai messaggi e dalle mail acquisiti agli atti.La sentenza rescindente ha inoltre evidenziato che la Corte territorialeaveva ricondotto gli ulteriori elementi documentali alla normale dinamica deirapporti successivi alla separazione senza procedere ad un effettivoapprofondimento dei relativi contenuti e senza valutare, neppure in viafrazionata, gli episodi non smentiti da elementi di segno contrario.Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diCatania, chiamata a rinnovare il giudizio attenendosi ai principi indicati e arivalutare il compendio probatorio anche al fine di verificare l’eventualeconfigurabilità di ipotesi qualificatorie diverse da quella originariamentecontestata.3.

Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catania, consentenza deliberata il 12/11/2025, ha riqualificato i fatti contestati a XXXXXXXXnei reati di cui agli artt. 582, 577 comma 2, e 612 cod. pen., e, ritenuta lacontinuazione tra gli stessi, ha rideterminato la pena inflitta al XXXXXXXX in mesisette di reclusione.La Corte territoriale ha esaminato nuovamente l’attendibilità della personaoffesa, distinguendo le dichiarazioni non sorrette da riscontri esterni da quelleinvece confermate da ulteriori elementi probatori.

Ha, quindi, escluso che ilnarrato della denunciante, nella parte priva di riscontri, fosse sufficiente aprovare il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., non ritenendodimostrata l’abitualità delle condotte contestate.La stessa Corte ha, tuttavia, ritenuto che alcuni singoli episodi riferiti dallapersona offesa fossero confermati da riscontri estrinseci e potessero, pertanto,essere posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità per fatti diversi dalreato abituale originariamente contestato.In particolare, è stato ritenuto provato l’episodio di aggressione fisica del 4novembre 2015, in ragione del riscontro documentale costituito dal verbale dipronto soccorso redatto nella stessa serata, recante diagnosi di «contusionecranica superficiale, trauma spalla dx, trauma 3° e 4° dito mano dx, ecchimositraumatica regione laterale dx collo» e prognosi di guarigione di dieci giorni.

Ilreferto è stato ritenuto compatibile, sul piano cronologico e per la tipologia dellelesioni riscontrate, con il racconto della persona offesa.È stato, inoltre, ritenuto provato l’episodio verificatosi il 20 ottobre 2017negli uffici del giudice di pace di Catania, nel corso del quale l’imputato, allapresenza di più persone, minacciava XXXXXX di lasciarla in mezzo alla strada e ditoglierle la casa di sua proprietà.Su tale base ha riqualificato le condotte nei reati di lesioni aggravate eminaccia, ai sensi degli artt. 582, 577 e 612 cod. pen.4.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXX, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando duemotivi di ricorso, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di leggein relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei relativiriscontri.Il ricorrente sostiene, in particolare, che la Corte territoriale, pur a seguitodell’annullamento con rinvio, avrebbe erroneamente valorizzato il narrato dellapersona offesa, ritenendo provati alcuni episodi sulla base di riscontri non idoneia superare il necessario vaglio di attendibilità.

La censura investe, dunque,l’affermazione di responsabilità per i reati di lesioni aggravate e minaccia,fondata dalla sentenza impugnata sui singoli episodi reputati attendibili perchécorroborati da elementi estrinseci.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’intervenuta prescrizionedei reati, lamentando l’omesso rilievo d’ufficio della relativa causa estintiva daparte del giudice di merito.Secondo la prospettazione difensiva, avuto riguardo alla collocazionetemporale dei fatti e al tempo decorso, la Corte di appello avrebbe dovutoverificare la maturazione del termine prescrizionale e trarne le conseguentistatuizioni.5.

Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile quanto al primo motivo; è, invece, fondato neilimiti di seguito indicati quanto alla dedotta prescrizione del reato di lesionipersonali, mentre impone, con riferimento al residuo reato di minaccia,l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.2.

Il primo motivo è inammissibile, poiché, dietro la formale deduzione delvizio di motivazione e della violazione di legge, tende a sollecitare una nuovalettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e non siconfronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha riesaminato lerisultanze processuali in modo non manifestamente illogico e nel rispetto delperimetro segnato dalla sentenza rescindente.La Corte di appello, in particolare, ha nuovamente vagliato l’attendibilitàdella persona offesa, ha distinto le parti del narrato non sorrette da riscontri daquelle assistite da conferme esterne e, proprio in ragione di tale selezione critica,ha escluso la prova dell’abitualità richiesta dall’art. 612-bis cod. pen.,riqualificando soltanto i singoli episodi ritenuti dimostrati nei reati di lesionipersonali aggravate e minaccia.La motivazione impugnata non presenta, sul punto, fratture logiche nétravisamenti immediatamente rilevabili dal testo del provvedimento.Il fatto del 4 novembre 2015 è stato ritenuto provato valorizzando ilreferto di pronto soccorso redatto nella stessa serata, recante lesioni compatibili,per tempi e tipologia, con il racconto della persona offesa.L’episodio del 20 ottobre 2017 è stato ricostruito sulla base del contenutominaccioso della condotta tenuta negli uffici del giudice di pace di Catania, in uncontesto non riducibile a mera conflittualità coniugale.Le censure difensive mirano, in realtà, a sostituire alla valutazione delgiudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie, insistendo sullainattendibilità della persona offesa e sulla asserita insufficienza dei riscontri,senza confrontarsi in modo puntuale con la struttura argomentativa dellasentenza impugnata, che ha proceduto ad una valutazione frazionata e nonindiscriminata del narrato accusatorio.La doglianza si colloca, dunque, integralmente sul terreno del merito,poiché sollecita un nuovo apprezzamento del giudizio di attendibilità dellapersona offesa, non consentito in sede di legittimità, dovendosi ribadire che ognivaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesaovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio alprincipio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto cheha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicee non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non siaincorso in manifeste contraddizioni (in tal senso Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026,Caiazzo, Rv. 289369 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 –01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).Tali evenienze, per quanto detto, non ricorrono nel caso in esame, avendola Corte territoriale dato conto, con motivazione immune da vizi manifesti, delleragioni per le quali soltanto alcuni segmenti del narrato accusatorio sono statiritenuti attendibili perché assistiti da riscontri esterni.3.

Il secondo motivo è parzialmente fondato.Deve essere preliminarmente disattesa la richiesta del Procuratore generalepresso questa Corte, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità delmotivo relativo alla prescrizione, richiamando Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019,Rv. 277495-01, secondo cui: «È inammissibile, perché carente del requisito dellaspecificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo exofficio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando ilricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentalee non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine dilegge. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prescrizione è un eventogiuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione diplurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto delmero computo aritmetico del relativo termine sul calendario)».Il principio richiamato, che va tenuto fermo, non conduce, nella fattispeciein esame, alla conclusione sollecitata dalla parte pubblica.

In quel caso, infatti, ladeclaratoria di inammissibilità era stata correlata all’assoluta genericità delladeduzione difensiva, essendosi il ricorrente limitato a sollecitare l’annullamentodella sentenza impugnata «con qualsiasi formula, anche in relazione allaprescrizione», senza individuare il reato interessato, il relativo dies a quo, ladisciplina applicabile e le ragioni per le quali il termine estintivo avrebbe dovutoritenersi maturato.Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha articolato un autonomo motivo,specificamente volto a censurare l’omesso rilievo della causa estintiva, facendoleva sulla collocazione temporale dei fatti e sul tempo decorso.

La deduzione, purnon sviluppata con piena completezza quanto alla ricostruzione della sequenzaprocedimentale e al computo analitico di eventuali cause di sospensione o diinterruzione, non si risolve in una richiesta meramente esplorativa o di stile, masottopone al giudice di legittimità una questione giuridica individuata nel suonucleo essenziale.Ne consegue che il motivo non può essere dichiarato inammissibile perdifetto assoluto di specificità e deve essere scrutinato nel merito.4.

Occorre, dunque, distinguere tra i due episodi oggetto dellariqualificazione operata dalla Corte territoriale in sede rescissoria.4.1.

Quanto al reato di lesioni personali aggravate, di cui agli artt. 582 e577 cod. pen., relativo al fatto commesso il 4 novembre 2015, trova applicazionela disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017.Trattandosi di delitto punito con pena massima non superiore a sei anni direclusione, il termine ordinario di prescrizione è pari a sei anni; tenuto contodell’aumento massimo di un quarto per effetto degli atti interruttivi, e nonemergendo cause di sospensione del corso della prescrizione idonee a differirnela scadenza, il termine complessivo è pari a sette anni e sei mesi, con scadenzaal 4 maggio 2023.Ne consegue che, alla data della sentenza pronunciata dalla Corte diappello in sede di rinvio (12 novembre 2025), il termine massimo di prescrizioneera già integralmente decorso.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio,limitatamente al reato di lesioni personali, perché il reato è estinto perprescrizione.4.2.

Diversa è la conclusione quanto al reato di minaccia (art. 612 cod.pen.), relativo all’episodio del 20 ottobre 2017.In tema di prescrizione, va ricordato che le Sezioni Unite hanno affermatoche, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, continua adapplicarsi la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non essendo stataessa abrogata con effetti retroattivi né dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, né dallalegge 27 settembre 2021, n. 134; regime che deve ritenersi più favorevolerispetto a quelli successivi, poiché consente comunque il decorso dellaprescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia pure allo spirare del periodo disospensione (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv.288175-01).Tale principio deve essere applicato nei limiti segnati dalla stessadisposizione.L’art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 leggen. 103 del 2017, stabiliva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso «daltermine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il depositodella motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa insede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce ilgrado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno esei mesi» e, analogamente, «dal termine previsto dall’articolo 544 del codice diprocedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna disecondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia deldispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a unanno e sei mesi».Il dato letterale della norma è univoco: la sospensione opera soltantoquando il grado di giudizio si sia concluso con una sentenza di condanna.Nel presente procedimento, pertanto, essa rileva con riferimento allasentenza di primo grado, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato, manon anche con riferimento alla prima sentenza di appello del 25 giugno 2024,che era stata assolutoria.Muovendo da tale premessa, per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.,commesso il 20 ottobre 2017, il termine ordinario di prescrizione è pari a seianni, elevabile, per effetto degli atti interruttivi, sino al termine massimo di setteanni e sei mesi, con scadenza al 20 aprile 2025.

A tale termine deve aggiungersila sospensione prevista dall’art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testointrodotto dalla legge n. 103 del 2017, decorrente dal termine previsto dall’art.544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condannadi primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che ha definito ilgrado successivo, nel limite massimo di un anno e sei mesi.Anche computando tale periodo massimo di sospensione, il termine finaledi prescrizione viene a scadere il 20 ottobre 2026.Ne deriva che, alla data della sentenza pronunciata in sede di rinvio dallaCorte di appello, il 12 novembre 2025, il reato di minaccia non era ancora estintoper prescrizione, né lo è alla data odierna.Ne consegue che l’annullamento senza rinvio relativo al reato di lesionipersonali incide esclusivamente sul trattamento sanzionatorio complessivamentedeterminato dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto la continuazione tra ilreato estinto e quello di minaccia.

Venuto meno, per effetto della declaratoria diestinzione, il reato posto a base della valutazione unitaria della pena, occorreprocedere ad una nuova determinazione della sanzione per il solo reato residuodi cui all’art. 612 cod. pen.5.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata, in relazione alreato di minaccia, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Ilricorso va dichiarato inammissibile nel resto.Deve, infine, ri levarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesionipersonali per essere il reato estinto per prescrizione.

Annulla la sentenzaimpugnata in relazione al reato di minaccia limitatamente al trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Catania.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, ValentinaManuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/06/2024, la Corte di appello di Catania, in riformadella decisione di primo grado - che aveva dichiarato XXXXXXXXXXXXXXXXcolpevole del delitto di atti persecutori commesso ai danni della moglie separata,ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., con condotta permanente a decorreredall’aprile 2015, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione,condizionalmente sospesa - ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.2. Investita del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corted’appello di Catania, la Quinta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n.11579 del 18/02/2025, ha annullato con rinvio la predetta sentenza assolutoria,rilevando come la Corte territoriale non si fosse adeguatamente confrontata conla struttura motivazionale della decisione di primo grado, che aveva ritenutointegrato il delitto di atti persecutori sulla base delle dichiarazioni della personaoffesa, valutate positivamente e corroborate da plurimi riscontri dichiarativi edocumentali.In particolare, la Corte di legittimità ha censurato la valutazione diinattendibilità della persona offesa, fondata dalla Corte di appello sullaconflittualità tra i coniugi, sulla pendenza e sull’esito di precedenti denunce esulla ritenuta pretestuosità delle iniziative assunte anche dal figlio XXXXXX.Tali elementi, secondo la sentenza rescindente, non potevano esserevalorizzati in modo assorbente per escludere la credibilità della persona offesa,ma imponevano soltanto una più prudente verifica delle sue dichiarazioni nelcomplessivo contesto probatorio, tanto più in presenza di riscontri costituiti dalledeposizioni del figlio XXXXXX e del sovrintendente di polizia giudiziaria OrazioLucà, dal referto di pronto soccorso del 4 novembre 2015, nonché dagliscreenshot, dai messaggi e dalle mail acquisiti agli atti.La sentenza rescindente ha inoltre evidenziato che la Corte territorialeaveva ricondotto gli ulteriori elementi documentali alla normale dinamica deirapporti successivi alla separazione senza procedere ad un effettivoapprofondimento dei relativi contenuti e senza valutare, neppure in viafrazionata, gli episodi non smentiti da elementi di segno contrario.Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diCatania, chiamata a rinnovare il giudizio attenendosi ai principi indicati e arivalutare il compendio probatorio anche al fine di verificare l’eventualeconfigurabilità di ipotesi qualificatorie diverse da quella originariamentecontestata.3. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catania, consentenza deliberata il 12/11/2025, ha riqualificato i fatti contestati a XXXXXXXXnei reati di cui agli artt. 582, 577 comma 2, e 612 cod. pen., e, ritenuta lacontinuazione tra gli stessi, ha rideterminato la pena inflitta al XXXXXXXX in mesisette di reclusione.La Corte territoriale ha esaminato nuovamente l’attendibilità della personaoffesa, distinguendo le dichiarazioni non sorrette da riscontri esterni da quelleinvece confermate da ulteriori elementi probatori. Ha, quindi, escluso che ilnarrato della denunciante, nella parte priva di riscontri, fosse sufficiente aprovare il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., non ritenendodimostrata l’abitualità delle condotte contestate.La stessa Corte ha, tuttavia, ritenuto che alcuni singoli episodi riferiti dallapersona offesa fossero confermati da riscontri estrinseci e potessero, pertanto,essere posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità per fatti diversi dalreato abituale originariamente contestato.In particolare, è stato ritenuto provato l’episodio di aggressione fisica del 4novembre 2015, in ragione del riscontro documentale costituito dal verbale dipronto soccorso redatto nella stessa serata, recante diagnosi di «contusionecranica superficiale, trauma spalla dx, trauma 3° e 4° dito mano dx, ecchimositraumatica regione laterale dx collo» e prognosi di guarigione di dieci giorni. Ilreferto è stato ritenuto compatibile, sul piano cronologico e per la tipologia dellelesioni riscontrate, con il racconto della persona offesa.È stato, inoltre, ritenuto provato l’episodio verificatosi il 20 ottobre 2017negli uffici del giudice di pace di Catania, nel corso del quale l’imputato, allapresenza di più persone, minacciava XXXXXX di lasciarla in mezzo alla strada e ditoglierle la casa di sua proprietà.Su tale base ha riqualificato le condotte nei reati di lesioni aggravate eminaccia, ai sensi degli artt. 582, 577 e 612 cod. pen.4. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXX, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando duemotivi di ricorso, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di leggein relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei relativiriscontri.Il ricorrente sostiene, in particolare, che la Corte territoriale, pur a seguitodell’annullamento con rinvio, avrebbe erroneamente valorizzato il narrato dellapersona offesa, ritenendo provati alcuni episodi sulla base di riscontri non idoneia superare il necessario vaglio di attendibilità. La censura investe, dunque,l’affermazione di responsabilità per i reati di lesioni aggravate e minaccia,fondata dalla sentenza impugnata sui singoli episodi reputati attendibili perchécorroborati da elementi estrinseci.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’intervenuta prescrizionedei reati, lamentando l’omesso rilievo d’ufficio della relativa causa estintiva daparte del giudice di merito.Secondo la prospettazione difensiva, avuto riguardo alla collocazionetemporale dei fatti e al tempo decorso, la Corte di appello avrebbe dovutoverificare la maturazione del termine prescrizionale e trarne le conseguentistatuizioni.5. Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile quanto al primo motivo; è, invece, fondato neilimiti di seguito indicati quanto alla dedotta prescrizione del reato di lesionipersonali, mentre impone, con riferimento al residuo reato di minaccia,l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.2. Il primo motivo è inammissibile, poiché, dietro la formale deduzione delvizio di motivazione e della violazione di legge, tende a sollecitare una nuovalettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e non siconfronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha riesaminato lerisultanze processuali in modo non manifestamente illogico e nel rispetto delperimetro segnato dalla sentenza rescindente.La Corte di appello, in particolare, ha nuovamente vagliato l’attendibilitàdella persona offesa, ha distinto le parti del narrato non sorrette da riscontri daquelle assistite da conferme esterne e, proprio in ragione di tale selezione critica,ha escluso la prova dell’abitualità richiesta dall’art. 612-bis cod. pen.,riqualificando soltanto i singoli episodi ritenuti dimostrati nei reati di lesionipersonali aggravate e minaccia.La motivazione impugnata non presenta, sul punto, fratture logiche nétravisamenti immediatamente rilevabili dal testo del provvedimento.Il fatto del 4 novembre 2015 è stato ritenuto provato valorizzando ilreferto di pronto soccorso redatto nella stessa serata, recante lesioni compatibili,per tempi e tipologia, con il racconto della persona offesa.L’episodio del 20 ottobre 2017 è stato ricostruito sulla base del contenutominaccioso della condotta tenuta negli uffici del giudice di pace di Catania, in uncontesto non riducibile a mera conflittualità coniugale.Le censure difensive mirano, in realtà, a sostituire alla valutazione delgiudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie, insistendo sullainattendibilità della persona offesa e sulla asserita insufficienza dei riscontri,senza confrontarsi in modo puntuale con la struttura argomentativa dellasentenza impugnata, che ha proceduto ad una valutazione frazionata e nonindiscriminata del narrato accusatorio.La doglianza si colloca, dunque, integralmente sul terreno del merito,poiché sollecita un nuovo apprezzamento del giudizio di attendibilità dellapersona offesa, non consentito in sede di legittimità, dovendosi ribadire che ognivaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesaovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio alprincipio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto cheha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicee non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non siaincorso in manifeste contraddizioni (in tal senso Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026,Caiazzo, Rv. 289369 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 –01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).Tali evenienze, per quanto detto, non ricorrono nel caso in esame, avendola Corte territoriale dato conto, con motivazione immune da vizi manifesti, delleragioni per le quali soltanto alcuni segmenti del narrato accusatorio sono statiritenuti attendibili perché assistiti da riscontri esterni.3. Il secondo motivo è parzialmente fondato.Deve essere preliminarmente disattesa la richiesta del Procuratore generalepresso questa Corte, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità delmotivo relativo alla prescrizione, richiamando Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019,Rv. 277495-01, secondo cui: «È inammissibile, perché carente del requisito dellaspecificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo exofficio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando ilricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentalee non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine dilegge. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prescrizione è un eventogiuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione diplurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto delmero computo aritmetico del relativo termine sul calendario)».Il principio richiamato, che va tenuto fermo, non conduce, nella fattispeciein esame, alla conclusione sollecitata dalla parte pubblica. In quel caso, infatti, ladeclaratoria di inammissibilità era stata correlata all’assoluta genericità delladeduzione difensiva, essendosi il ricorrente limitato a sollecitare l’annullamentodella sentenza impugnata «con qualsiasi formula, anche in relazione allaprescrizione», senza individuare il reato interessato, il relativo dies a quo, ladisciplina applicabile e le ragioni per le quali il termine estintivo avrebbe dovutoritenersi maturato.Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha articolato un autonomo motivo,specificamente volto a censurare l’omesso rilievo della causa estintiva, facendoleva sulla collocazione temporale dei fatti e sul tempo decorso. La deduzione, purnon sviluppata con piena completezza quanto alla ricostruzione della sequenzaprocedimentale e al computo analitico di eventuali cause di sospensione o diinterruzione, non si risolve in una richiesta meramente esplorativa o di stile, masottopone al giudice di legittimità una questione giuridica individuata nel suonucleo essenziale.Ne consegue che il motivo non può essere dichiarato inammissibile perdifetto assoluto di specificità e deve essere scrutinato nel merito.4. Occorre, dunque, distinguere tra i due episodi oggetto dellariqualificazione operata dalla Corte territoriale in sede rescissoria.4.1. Quanto al reato di lesioni personali aggravate, di cui agli artt. 582 e577 cod. pen., relativo al fatto commesso il 4 novembre 2015, trova applicazionela disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017.Trattandosi di delitto punito con pena massima non superiore a sei anni direclusione, il termine ordinario di prescrizione è pari a sei anni; tenuto contodell’aumento massimo di un quarto per effetto degli atti interruttivi, e nonemergendo cause di sospensione del corso della prescrizione idonee a differirnela scadenza, il termine complessivo è pari a sette anni e sei mesi, con scadenzaal 4 maggio 2023.Ne consegue che, alla data della sentenza pronunciata dalla Corte diappello in sede di rinvio (12 novembre 2025), il termine massimo di prescrizioneera già integralmente decorso.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio,limitatamente al reato di lesioni personali, perché il reato è estinto perprescrizione.4.2. Diversa è la conclusione quanto al reato di minaccia (art. 612 cod.pen.), relativo all’episodio del 20 ottobre 2017.In tema di prescrizione, va ricordato che le Sezioni Unite hanno affermatoche, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, continua adapplicarsi la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non essendo stataessa abrogata con effetti retroattivi né dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, né dallalegge 27 settembre 2021, n. 134; regime che deve ritenersi più favorevolerispetto a quelli successivi, poiché consente comunque il decorso dellaprescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia pure allo spirare del periodo disospensione (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv.288175-01).Tale principio deve essere applicato nei limiti segnati dalla stessadisposizione.L’art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 leggen. 103 del 2017, stabiliva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso «daltermine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il depositodella motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa insede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce ilgrado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno esei mesi» e, analogamente, «dal termine previsto dall’articolo 544 del codice diprocedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna disecondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia deldispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a unanno e sei mesi».Il dato letterale della norma è univoco: la sospensione opera soltantoquando il grado di giudizio si sia concluso con una sentenza di condanna.Nel presente procedimento, pertanto, essa rileva con riferimento allasentenza di primo grado, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato, manon anche con riferimento alla prima sentenza di appello del 25 giugno 2024,che era stata assolutoria.Muovendo da tale premessa, per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.,commesso il 20 ottobre 2017, il termine ordinario di prescrizione è pari a seianni, elevabile, per effetto degli atti interruttivi, sino al termine massimo di setteanni e sei mesi, con scadenza al 20 aprile 2025. A tale termine deve aggiungersila sospensione prevista dall’art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testointrodotto dalla legge n. 103 del 2017, decorrente dal termine previsto dall’art.544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condannadi primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che ha definito ilgrado successivo, nel limite massimo di un anno e sei mesi.Anche computando tale periodo massimo di sospensione, il termine finaledi prescrizione viene a scadere il 20 ottobre 2026.Ne deriva che, alla data della sentenza pronunciata in sede di rinvio dallaCorte di appello, il 12 novembre 2025, il reato di minaccia non era ancora estintoper prescrizione, né lo è alla data odierna.Ne consegue che l’annullamento senza rinvio relativo al reato di lesionipersonali incide esclusivamente sul trattamento sanzionatorio complessivamentedeterminato dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto la continuazione tra ilreato estinto e quello di minaccia. Venuto meno, per effetto della declaratoria diestinzione, il reato posto a base della valutazione unitaria della pena, occorreprocedere ad una nuova determinazione della sanzione per il solo reato residuodi cui all’art. 612 cod. pen.5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata, in relazione alreato di minaccia, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Ilricorso va dichiarato inammissibile nel resto.Deve, infine, ri levarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesionipersonali per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la sentenzaimpugnata in relazione al reato di minaccia limitatamente al trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 33079/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris