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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32180/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4554/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ' Avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e d all ' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale avv.ioele55@pec.giuf- frè.it; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rap- presentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BNLNRC51P06 G849S) unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])con domicilio digita- le [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VACCA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ' APPELLO SALERNO n. 1373/2023 depositata il 24/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Angri ha proposto ricorso per cassazione avver- so la sentenza del 24.11.2023, con cui la Corte di appello di Saler- no, pronunciando in seguito a rinvio disposto dalla Corte di Cassa- zione con ordinanza n.5916/2016, lo ha condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori e dei convenuti ad adiuvandum, della somma di € 1.000.543,03 (€ 222.404,00 ol- tre rivalutazione monetaria ed interessi come calcolati dal CTU) e lo ha dichiarato tenuto in favore degli attori e dei convenuti ad adiu- vandum al pagamento, a titolo di indennità di occupazione legitti- ma per gli anni 1987 e 1988, della complessiva somma di € 9.474,92, da maggiorare degli interessi al tasso legale dal

31.3. 1988 sino al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti territorial- mente competente, con aggravio di spese.

2. Si sono costituti separatamente i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- mena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3.I controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibili- tà del ricorso per la mancanza di valida procura speciale per il ri- corso per cassazione ex art.365 cod. proc. civ. 4.Il C onsigliere delegato ha formulato la seguente proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.: «In effetti la procura, indicata in ricorso come “mandato su fo- glio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, cod.proc.civ. da inten- dersi come mandato in calce al presente atto”, recita testualmente: “MANDATO – Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc.

SNDDNC 67L12F912W, Vogliate rappresentare e difendere il Comune di An- gri, in persona del Sindaco/legale rappresentante p.t., cod. fisc. 00555190651, nell'azione giudiziaria volta alla sospensione della provvisoria esecuzione degli effetti della sentenza della Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, n. 1373/2023 pubblica- ta il 24.11.2023, resa nell'ambito n. 981/2016 (come da delibera di G.M. di Angri n. 219 del 19.12.2023 di affidamento incarico) con ogni ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domici- lio, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, transigere e conciliare, riassumere e proseguire il processo, chiamare in causa terzi anche in garanzia, resistere alle opposizioni di cui agli artt.615-617, 619-645 cod. proc. civ., proporre appello, presentare atto di precetto e ricorso per decreto monitorio, procedere esecutiva- mente e nella fase di pignoramento e tutto quant'altro possa occor- rere, con espressa e preventiva ratifica di ogni atto e operato.

A questi fini, dichiariamo : a) di aver ricevuto informativa e di aver fornito il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi delle vigenti norme di legge, per l'assolvimento dell'incarico professiona- le; b) di essere stati compiutamente edotti circa tutti i rischi del contenzioso da intraprendere e il suo grado di complessità, le ca- ratteristiche, l'importanza dell'incarico e la prevedibile durata del processo; c) di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento della procura sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiariamo, altresì, di aver ricevuto informativa ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Eleggiamo domicilio digitale presso l'indirizzo presso l'indirizzo pec: d.siniscal- [OSCURATO:EMAIL] e in Salerno alla via Diaz n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]” – f.to ill.le – per autentica – vergato ill.le – Asseverazione di Conformità trascritta – firmato di- gitalmente da [OSCURATO:PERSONA] –C=IT”.

Si tratta evidentemente di una procura che non soddisfa il re- quisito della specialità ex art.365 cod. proc. civ. e neppure si rife- risce in linea oggettiva all'impugnazione per cassazione della sen- tenza 1373/2023 ma solo alla sospensione della sua esecuzione.

La parte ricorrente con nota di deposito ex art.372 cod. proc. civ. del 23.7.2024 (erroneamente datata 2023) lo ha implicitamen- te riconosciuto, dichiarando “Il sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore costituito del Comune di Angri (SA) nella vicenda epigrafata con la presente deposita Procura Spe- ciale alle liti rilasciata in data 21.12.2023, come da protocollo del Comune di Angri, che sostituisce la precedente procura, erronea- mente allegata.” e allegando una diversa procura speciale, non da- tata ma protocollata dal Comune in data 21.12.2023.

In data 27.2.2025 i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno deposi- tato istanza diretta a che “previa assegnazione del ricorso alla competente sezione, sia fissata la c.d.c. ai fini della delibazione dell'inammissibilità e/o improcedibilità ovvero la manifesta infonda- tezza del ricorso n. 4554/2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 380 bis cod.proc. civ. ”.

Il ricorso appare inammissibile per difetto di idonea procura speciale ex art.365 cod. proc. civ.

Il vizio genetico non può ritenersi sanato per effetto del deposi- to di una nuova procura, rispettosa del precetto di specialità, avve- nuto abbondantemente dopo la scadenza del termine di costituzio- ne del ricorrente e la costituzione dei controricorrenti.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma, infatti , nel ritenere non sia possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 cod.proc. civ., pur dopo la riforma ad opera del d.lgs. 149/2022, dettato per il giudizio di merito, poiché l ' art. 365 cod. proc. civ. prescrive l ' esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso (Sez. 3, n. 1255 del 19.01.2018; Sez. 3, 27.09.2023, n. 27467; Sez. 1, 25.11.2022, n. 34867; Sez.Unite n. 37434 del 21.12.2022).

A nulla rileva la data della nuova procura depositata (che il ri- corrente ritrae dal timbro municipale di protocollo) perché il vizio attiene al mancato tempestivo deposito della procura speciale.

Si propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.». 5.A seguito della comunicazione parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. 6.Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrati- 7.Ritiene il Collegio di decidere il ricorso in conformità alla pro- posta di definizione anticipata, dando così continuità al consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito , secondo il quale ciò che rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ri- corso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti av- venga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettiva- mente, né prima, né dopo (cfr. Cass. Sez.

Un. 2075/2024; id. n. 35466/2021).Non può, dunque , nel giudizio di cassazione una pro- cura speciale depositata al di fuori di detta finestra temporale pro- durre alcuna sanatoriadell'inammissibilità sancita dall'art. 365 cod. proc. civ.. 8.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 9.In applicazione del principio della soccombenza, parte ricor- rente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di cia- scuno dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

10. Inoltre – come previsto dall ' art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ. - va de plano (cfr. Cass. 19641/2025) disposta a carico della parte ricorrente la condanna al pagamento di un analogo im- porto a favore di ciascuno dei controricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonché dell ' importo di euro 2 . 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc, civ. in favore della cassa delle ammende. 11.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorren- te alla rifusione delle spese a favore di ciascuno controricorrente, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre euro 200, per esbor- si ed oltre 15% per rimborso spese generali oltre accessori di leg- ge; condanna parte ricorrente al pagamento a favore di ciascun controricorrente di ulteriori euro 8.000,00 a si sensi dell'art. 96 comma 3 cod. proc. civ. e di euro 2500,00 a favore della cassa del- le ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4554/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ' Avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e d all ' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale avv.ioele55@pec.giuf- frè.it; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rap- presentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BNLNRC51P06 G849S) unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])con domicilio digita- le [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VACCA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ' APPELLO SALERNO n. 1373/2023 depositata il 24/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Angri ha proposto ricorso per cassazione avver- so la sentenza del 24.11.2023, con cui la Corte di appello di Saler- no, pronunciando in seguito a rinvio disposto dalla Corte di Cassa- zione con ordinanza n.5916/2016, lo ha condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori e dei convenuti ad adiuvandum, della somma di € 1.000.543,03 (€ 222.404,00 ol- tre rivalutazione monetaria ed interessi come calcolati dal CTU) e lo ha dichiarato tenuto in favore degli attori e dei convenuti ad adiu- vandum al pagamento, a titolo di indennità di occupazione legitti- ma per gli anni 1987 e 1988, della complessiva somma di € 9.474,92, da maggiorare degli interessi al tasso legale dal 31.3. 1988 sino al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti territorial- mente competente, con aggravio di spese. 2. Si sono costituti separatamente i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- mena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3.I controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibili- tà del ricorso per la mancanza di valida procura speciale per il ri- corso per cassazione ex art.365 cod. proc. civ. 4.Il C onsigliere delegato ha formulato la seguente proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.: «In effetti la procura, indicata in ricorso come “mandato su fo- glio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, cod.proc.civ. da inten- dersi come mandato in calce al presente atto”, recita testualmente: “MANDATO – Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. SNDDNC 67L12F912W, Vogliate rappresentare e difendere il Comune di An- gri, in persona del Sindaco/legale rappresentante p.t., cod. fisc. 00555190651, nell'azione giudiziaria volta alla sospensione della provvisoria esecuzione degli effetti della sentenza della Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, n. 1373/2023 pubblica- ta il 24.11.2023, resa nell'ambito n. 981/2016 (come da delibera di G.M. di Angri n. 219 del 19.12.2023 di affidamento incarico) con ogni ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domici- lio, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, transigere e conciliare, riassumere e proseguire il processo, chiamare in causa terzi anche in garanzia, resistere alle opposizioni di cui agli artt.615-617, 619-645 cod. proc. civ., proporre appello, presentare atto di precetto e ricorso per decreto monitorio, procedere esecutiva- mente e nella fase di pignoramento e tutto quant'altro possa occor- rere, con espressa e preventiva ratifica di ogni atto e operato. A questi fini, dichiariamo : a) di aver ricevuto informativa e di aver fornito il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi delle vigenti norme di legge, per l'assolvimento dell'incarico professiona- le; b) di essere stati compiutamente edotti circa tutti i rischi del contenzioso da intraprendere e il suo grado di complessità, le ca- ratteristiche, l'importanza dell'incarico e la prevedibile durata del processo; c) di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento della procura sino alla conclusione dell'incarico. Dichiariamo, altresì, di aver ricevuto informativa ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Eleggiamo domicilio digitale presso l'indirizzo presso l'indirizzo pec: d.siniscal- [OSCURATO:EMAIL] e in Salerno alla via Diaz n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]” – f.to ill.le – per autentica – vergato ill.le – Asseverazione di Conformità trascritta – firmato di- gitalmente da [OSCURATO:PERSONA] –C=IT”. Si tratta evidentemente di una procura che non soddisfa il re- quisito della specialità ex art.365 cod. proc. civ. e neppure si rife- risce in linea oggettiva all'impugnazione per cassazione della sen- tenza 1373/2023 ma solo alla sospensione della sua esecuzione. La parte ricorrente con nota di deposito ex art.372 cod. proc. civ. del 23.7.2024 (erroneamente datata 2023) lo ha implicitamen- te riconosciuto, dichiarando “Il sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore costituito del Comune di Angri (SA) nella vicenda epigrafata con la presente deposita Procura Spe- ciale alle liti rilasciata in data 21.12.2023, come da protocollo del Comune di Angri, che sostituisce la precedente procura, erronea- mente allegata.” e allegando una diversa procura speciale, non da- tata ma protocollata dal Comune in data 21.12.2023. In data 27.2.2025 i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno deposi- tato istanza diretta a che “previa assegnazione del ricorso alla competente sezione, sia fissata la c.d.c. ai fini della delibazione dell'inammissibilità e/o improcedibilità ovvero la manifesta infonda- tezza del ricorso n. 4554/2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 380 bis cod.proc. civ. ”. Il ricorso appare inammissibile per difetto di idonea procura speciale ex art.365 cod. proc. civ. Il vizio genetico non può ritenersi sanato per effetto del deposi- to di una nuova procura, rispettosa del precetto di specialità, avve- nuto abbondantemente dopo la scadenza del termine di costituzio- ne del ricorrente e la costituzione dei controricorrenti. La giurisprudenza di questa Corte è ferma, infatti , nel ritenere non sia possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 cod.proc. civ., pur dopo la riforma ad opera del d.lgs. 149/2022, dettato per il giudizio di merito, poiché l ' art. 365 cod. proc. civ. prescrive l ' esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso (Sez. 3, n. 1255 del 19.01.2018; Sez. 3, 27.09.2023, n. 27467; Sez. 1, 25.11.2022, n. 34867; Sez.Unite n. 37434 del 21.12.2022). A nulla rileva la data della nuova procura depositata (che il ri- corrente ritrae dal timbro municipale di protocollo) perché il vizio attiene al mancato tempestivo deposito della procura speciale. Si propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.». 5.A seguito della comunicazione parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. 6.Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrati- 7.Ritiene il Collegio di decidere il ricorso in conformità alla pro- posta di definizione anticipata, dando così continuità al consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito , secondo il quale ciò che rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ri- corso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti av- venga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettiva- mente, né prima, né dopo (cfr. Cass. Sez. Un. 2075/2024; id. n. 35466/2021).Non può, dunque , nel giudizio di cassazione una pro- cura speciale depositata al di fuori di detta finestra temporale pro- durre alcuna sanatoriadell'inammissibilità sancita dall'art. 365 cod. proc. civ.. 8.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 9.In applicazione del principio della soccombenza, parte ricor- rente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di cia- scuno dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo. 10. Inoltre – come previsto dall ' art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ. - va de plano (cfr. Cass. 19641/2025) disposta a carico della parte ricorrente la condanna al pagamento di un analogo im- porto a favore di ciascuno dei controricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonché dell ' importo di euro 2 . 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc, civ. in favore della cassa delle ammende. 11.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorren- te alla rifusione delle spese a favore di ciascuno controricorrente, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre euro 200, per esbor- si ed oltre 15% per rimborso spese generali oltre accessori di leg- ge; condanna parte ricorrente al pagamento a favore di ciascun controricorrente di ulteriori euro 8.000,00 a si sensi dell'art. 96 comma 3 cod. proc. civ. e di euro 2500,00 a favore della cassa del- le ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo
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