CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 18749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI IMPERIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061I6T1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa in data 27 gennaio 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] a cui erano stati contestati più delitti di cui agli artt. 81 cpv, 423, e 425 comma primo, n. 1, cod. pen. perché agendo con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso cagionava più incendi, appiccando il fuoco su quattro autovetture e all'interno di un ex convento di proprietà del Comune di Ventimiglia. il Gip, pur dando atto che la richiesta del pubblico ministero si fondava sul fatto che l'indagato era stato sorpreso nei pressi degli incendi, dandosi alla fuga alla vista della p.g. operante, che lo stesso era l'unica persona nei pressi che aveva il viso e le mani annerite e che aveva con sé alcuni petardi con cui si assumeva potesse aver provocato gli incendi, riteneva detti indizi insufficienti al fine di convalidarne l'arresto non potendo considerarli ai fini della "quasi flagranza ovvero "quali indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 274 cod. proc. pen. per l'applicazione di una misura cautelare". 2. Avverso la sopra indicata ordinanza ricorre per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale d'Imperia con due motivi. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 391, comma 4, cod, proc. pen, perché, in sede di convalida dell'arresto il giudice avrebbe dovuto valutarne la legittimità nel senso di verifica dei presupposti per l'adozione della misura pre-cautelare da parte della p.g. ovvero se il titolo di reato avesse consentito di procedere all'arresto, se fosse stato sussistente lo stato di flagranza, se fossero stati rispettati i relativi termini procedurali e se vi fossero o meno manifeste cause di giustificazione, con giurisprudenza di legittimità a supporto. Si sostiene, quindi, che la p.g. ha proceduto all'arresto dell'indagato per un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, tenuto conto delle condizioni fisiche e oggettive - sopra riportate - che lasciavano presupporre che li soggetto avesse poco prima commesso i reati per i quali era stato posto in vinculls. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla pretesa illegittimità dell'arresto perché il Gìp ha affermato che vi fossero "seri indizi" a carico dell'Indagato, ma che questi non potessero essere considerati quali "cose o tracce dalle quali" apparisse evidente che l'indagato avesse appiccato gli incendi immediatamente prima. La contraddittorietà viene posta come evidente e inconciliabile dovendosi considerare gli indizi seri e, quindi, passibili di essere considerati sufficienti, quantomeno, alla convalida dell'arresto ovvero, diversamente, essere considerati quali meri sospetti, 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. E stata depositata dal difensore del Khmissi una memoria difensiva di replica alle conclusioni del P.G. con cui si sollecita il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi posti alla base del ricorso sono fondati. Come correttamente rilevato anche dal P.G. in sede, in sede di convalida dell'arresto, il giudice si deve limitare a una valutazione che abbia a oggetto la sussistenza dei presupposti che legittimino la misura pre-cautelare e la ragionevolezza dell'operato della p.g., senza esprimere giudizi relativi ad altri istituiti o fasi processuali. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza del presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen,, in una chiave di lettura che non deve riguardare nè la gravità indiziaria e le esigenze caute/ari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure caute/ari coercitive), nè l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)" (ex pluribus, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, P.M. in proc. Scalici, Rv. 258230), ovvero che "la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabílità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale" (Sez. 3, Sentenza n. 8422 del 18/01/2018, P.M. in proc. Glory, Rv. 272392). Nel caso in esame, il Gìp, non ha valutato correttamente i presupposti legittimanti l'arresto, ovvero la sussistenza dello stato di flagranza, il titolo di reato, l'assenza di cause di giustificazione evidenti e il rispetto dei termini per la convalida. Non ha, quindi, effettuato una valutazione ex ante sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, ma, in modo scorretto, ha valutato le argomentazioni del p.m. per cui l'indagato è stato sorpreso nei pressi degli incendi e si è dato alla fuga alla vista degli operanti di p.g.; una volta fermato l'indagato si presentava con le mani e I volto anneriti dalla fuliggine, senza che fossero state Individuate nella zona altre persone in dette condizioni, inoltre, era in possesso di petardi. La motivazione resa dal Gip su detti indizi di quasi flagranza è da ritenere contraddittoria non potendo ritenere essi come "indizi seri" suscettibili di ulteriore Indagine, per poi negare che possano "costituire cose o tracce dalle quali appaia evidente che Khmissi abbia appiccato gli incendi", così concludendo per la non convalida dell'arresto (pag. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata). 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, poiché "il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione clf una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici" (Sez. 5, n. 21183 dei 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv, 270042).