CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 novembre 1975
Cassazione n. 18710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla negata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che il giudice del gravame a pag. 6 della sentenza impugnata ha motivato il diniego della richiesta rinnovazione, stimando trattarsi della rinnovata introduzione valutativa di elementi assolutamente secondari, inidonei ad inficiare la completezza del compendio probatorio già formato; considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia il travisamento del fatto e l'erronea valutazione dell'alibi dell'imputato, delle testimonianze (in particolare quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e delle deposizioni accusatorie in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte di appello ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia correttamente valutato le testimonianze delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno riconosciuto l'imputato quale autore del fatto illecito (la difesa, tra l'altro, non ha contestato l'individuazione di persona e l'individuazione fotografica) e ha ritenuto, per converso, inattendibili sia le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sia le deposizioni dei testimoni della difesa (si vedano, in particolare, pag. 4 e 7); considerato che il terzo motivo di ricorso che censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina impropria ex artt. 56, 628, commi secondo e terzo, n. 1, cod. pen. anziché come tentato furto aggravato ex artt. 56, 624 e 625 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che dalla sentenza impugnata (pag. 8) emerge chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di investire [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una manovra di inversione volta ad uscire dal recinto al fine di procurarsi l'impunità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M