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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 41440/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 12 NOV. 2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale in data 30/04/2024 ( con la quale era stata applicata ai predetti la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia tributaria e in materia di accise sugli oli minerali e i connessi delitti di autoriciclaggio oltre ai reati di falso inerenti le etichette apposte sui fusti commercializzati) annullava l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 43) per [OSCURATO:PERSONA], confermandola nel resto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza degli artt. 273, comma 1, e 192 cod.proc.pen, e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico della condotta partecipativa all'associazione.

Argomenta che secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione non è sufficiente il dolo eventuale ai fini della configurabilità delle condotte di cui all'art. 416 cod.pen., principio già affermato in tema di concorso esterno nel delitto associativo ed applicabile, a maggior ragione, anche per la configurabilità della partecipazione ad intraneo nel reato associativo; lamenta che il Tribunale di Torino, nel disattendere il quinto motivo di riesame del ricorrente, non ha fatto buon governo del predetto principio di diritto; in particolare, il ricorrente aveva specificamente contestato le circostanze considerate nel provvedimento genetico quali dimostrative del ruolo addebitatogli all'interno della contestata associazione: strettissimi contatti con Caroli e Gioia; istruzioni impartite ai suoi autisti sulla gestione della documentazione relativo al trasporto; prelievo e consegna del denaro in contante per le transazioni; utilizzo di staffette per monitorare eventuali interventi delle forze dell'ordine; il Tribunale aveva desunto il dolo specifico della condotta partecipativa del ricorrente nell'associazione dalla gestione della documentazione contabile, dagli ordini impartiti ai suoi dipendenti circa la distruzione dei documenti in caso di mancati controlli, nonché dal prelievo e/o consegna del denaro contante per le transazioni relative agii olii e sugli utilizzi delle staffette, omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive su ciascuna di tali circostanze e senza spiegare le ragioni in base alle quali le condotte scritte al ricorrente comprovavano il suo dolo specifico e, cioè, la sua consapevolezza dell'esistenza dell'associazione , dei metodi e dei fini della stessa.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo ricorso ha ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità

2. Va osservato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.

Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687).

Va ricordato, inoltre, che in sede cautelare, al fine dell'emissione del provvedimento, deve essere certamente valutata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non soltanto sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello psicologico.

L'accertamento dell'elemento soggettivo non può, però, spingersi fino al punto di essere equiparato a quello da effettuare in fase di piena cognitio, ma può essere eseguito sulla base dell'intera vicenda processuale e sugli stessi fatti, che costituiscono i dati essenziali della condotta materiale (Sez.5,7465 del 28/11/2013, Rv.259515; Sez.5,n.42368 del 23/09/2004, Rv.229952;Sez.3, n.1740 del 30/07/1993, Rv.195211).La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).

3. Nella specie, il Tribunale ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al contestato delitto associativo nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], richiamando le complessive risultanze istruttorie (plurime intercettazioni telefoniche, dichiarazioni rese da Gallitelli, esito dei controlli effettuati durante i trasporti della ditta del Miraglia e dei sequestri operati) dimostrative della circostanza che il Miraglia aveva messo a disposizione del coindagato Caroli la propria azienda ed i propri autisti, a tempo indeterminato e per un numero non definito di trasporti nella consapevolezza che si trattasse di trasporti illeciti nel senso di cui in contestazione e, quindi, dello stabile e consapevole inserimento del predetto e della sua società nel sodalizio criminoso (pp 20 e 21 dell'ordinanza impugnata).

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Le censure che il ricorrente svolge si risolvono, in sostanza, in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 12 NOV. 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale in data 30/04/2024 ( con la quale era stata applicata ai predetti la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia tributaria e in materia di accise sugli oli minerali e i connessi delitti di autoriciclaggio oltre ai reati di falso inerenti le etichette apposte sui fusti commercializzati) annullava l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 43) per [OSCURATO:PERSONA], confermandola nel resto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza degli artt. 273, comma 1, e 192 cod.proc.pen, e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico della condotta partecipativa all'associazione. Argomenta che secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione non è sufficiente il dolo eventuale ai fini della configurabilità delle condotte di cui all'art. 416 cod.pen., principio già affermato in tema di concorso esterno nel delitto associativo ed applicabile, a maggior ragione, anche per la configurabilità della partecipazione ad intraneo nel reato associativo; lamenta che il Tribunale di Torino, nel disattendere il quinto motivo di riesame del ricorrente, non ha fatto buon governo del predetto principio di diritto; in particolare, il ricorrente aveva specificamente contestato le circostanze considerate nel provvedimento genetico quali dimostrative del ruolo addebitatogli all'interno della contestata associazione: strettissimi contatti con Caroli e Gioia; istruzioni impartite ai suoi autisti sulla gestione della documentazione relativo al trasporto; prelievo e consegna del denaro in contante per le transazioni; utilizzo di staffette per monitorare eventuali interventi delle forze dell'ordine; il Tribunale aveva desunto il dolo specifico della condotta partecipativa del ricorrente nell'associazione dalla gestione della documentazione contabile, dagli ordini impartiti ai suoi dipendenti circa la distruzione dei documenti in caso di mancati controlli, nonché dal prelievo e/o consegna del denaro contante per le transazioni relative agii olii e sugli utilizzi delle staffette, omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive su ciascuna di tali circostanze e senza spiegare le ragioni in base alle quali le condotte scritte al ricorrente comprovavano il suo dolo specifico e, cioè, la sua consapevolezza dell'esistenza dell'associazione , dei metodi e dei fini della stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo ricorso ha ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità 2. Va osservato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687). Va ricordato, inoltre, che in sede cautelare, al fine dell'emissione del provvedimento, deve essere certamente valutata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non soltanto sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello psicologico. L'accertamento dell'elemento soggettivo non può, però, spingersi fino al punto di essere equiparato a quello da effettuare in fase di piena cognitio, ma può essere eseguito sulla base dell'intera vicenda processuale e sugli stessi fatti, che costituiscono i dati essenziali della condotta materiale (Sez.5,7465 del 28/11/2013, Rv.259515; Sez.5,n.42368 del 23/09/2004, Rv.229952;Sez.3, n.1740 del 30/07/1993, Rv.195211).La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). 3. Nella specie, il Tribunale ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al contestato delitto associativo nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], richiamando le complessive risultanze istruttorie (plurime intercettazioni telefoniche, dichiarazioni rese da Gallitelli, esito dei controlli effettuati durante i trasporti della ditta del Miraglia e dei sequestri operati) dimostrative della circostanza che il Miraglia aveva messo a disposizione del coindagato Caroli la propria azienda ed i propri autisti, a tempo indeterminato e per un numero non definito di trasporti nella consapevolezza che si trattasse di trasporti illeciti nel senso di cui in contestazione e, quindi, dello stabile e consapevole inserimento del predetto e della sua società nel sodalizio criminoso (pp 20 e 21 dell'ordinanza impugnata). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Le censure che il ricorrente svolge si risolvono, in sostanza, in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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