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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 16282/2023

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25097/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 5458/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/4/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI Rilevatoche: Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 17 luglio 2015, accogliendo reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], revocava ordinanza ex articolo 700 c.p.c. e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla suddetta Minà e ad un’altra parte, tale Cantafia, le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare.

In seguito la Minà proponeva ricorso al Giudice di pace di Palermo perché ingiungesse alla [OSCURATO:PERSONA] di pagarle le spese di una CTU espletata in tale giudizio cautelare; veniva emesso il decreto ingiuntivo, cui la [OSCURATO:PERSONA] si opponeva, il Giudice di pace con sentenza n. 2367/2018 rigettando però l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva e che il Tribunale di Palermo, con sentenza pronunciata il 10 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c., rigettava. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso (per il quale ha chiesto il patrocinio a spese dello Stato); l’intimata non si si è difesa.

La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

Considerato che: Il ricorso è composto di tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia illegittima duplicazione del titolo: travisamento dei fatti di causa, vizi motivazionali, omesso esame di fatto discusso e decisivo, violazionedei principi di consumazione dell’azione e del divieto relativo a bis in idem che impediscono al creditore di instaurare un secondo giudizio di accertamento dello stesso credito; denuncia altresì violazione dell’articolo 100 c.p.c. e abuso del diritto come violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c.

Il primo giudice -e il secondo lo ha seguito - ha ritenuto l’omessa pronuncia sul rimborso delle spese per la CTU un mero errore materiale, essendo la condanna a tali spese implicita nella condanna del Tribunale nell’ordinanza relativa al reclamo cautelare.

Se così è, dunque, la Minà avrebbe dovuto agire in base all’esistente titolo esecutivo “ovvero chiederne la correzione del mero errore materiale ”; invece ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace un titolo sullo stesso credito, il che è illegittimo alla luce di Cass. sez. 3, ord. 28 agosto 2019 n. 21768.

2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., omessa motivazione su fatto discusso e decisivo.

Si ribadisce in sostanza il motivo precedente, aggiungendo peraltro cheil giudice d’appello, se appunto - confermando la sentenza di primo grado - ritiene mero errore materiale l’omissione della pronuncia, rientrando le spese della CTU nelle spese di difesa e seguendo il principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., “avrebbe dovuto esaminare l’ulteriore profilo dell’opposizione e dell’appello” riguardo “al difetto dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo ed all’illegittima duplicazione del titolo”.

Si riconduce questo profilo all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.c., “l’erroneità, carenza, inadeguatezza ed illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione” ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

La sentenza, ad avviso della ricorrente, presenta una motivazione illogica e contraddittoria: “se il titolo originario era viziato da mero errore materiale è logico che la creditrice non poteva chiederne un altro, ad un altro giudice, in duplicazione” e violando il principio del ne bis in idem.4.

I motivi, pur non formulati secondo una logica espositiva ottimale, sonoidonei a far comprendere la questione che ha suscitato il ricorso e, attingendo la stessa problematica e pur essendo di maggior peso il terzo, meritano dunque un vaglio congiunto.

Invero il punto è che, se si trattava di mero errore materiale, la parte vittoriosa avrebbe potuto effettivamente agire con quel titolo esecutivo, previa naturalmente la correzione dell’errore, onde illegittima è la duplicazione del titolo, alla luce- sine dubio pertinente - di Cass. sez. 3, ord. 28 agosto 2019 n. 21768, per cui il creditore che è già munito di titolo esecutivo può procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché però l’azione non sia consumata, cioè non violi il principio del ne bis in idem, sussista l’interesse di agire ex articolo 100 c.p.c. e non vi sia abuso del diritto o del processo(e, tra gli arresti massimati, su questa linea cfr. già Cass. sez.2, 30 giugno 2006 n. 15084 e Cass. sez.

L, 17 aprile 2004 n . 7354).

Dunque, il giudice d’appello è incorso inuna radicale contraddittorietà, per non dire vera e propria apparenza, nella fornita motivazione, in quanto avrebbe dovuto illustrare, in relazione a tale insegnamento dellagiurisprudenza di questa Suprema Corte, perché nel caso in esame la Minàavrebbe potuto procurarsi un secondo titolo esecutivo, ragion per cui avrebbe pertanto dovuto rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivoe, in conseguenza, rigettare l’appello.

Invece, pur avendo richiamato proprio giurisprudenza di questaSuprema Corte per cui la mancata indicazione nella statuizione delle spese di lite di quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio non costituisce omessa pronuncia in quanto le suddette sono implicitamente ricomprese- in tal senso, le pronunce più r ecenti si riscontrano in Cass. sez.3, 15 giugno 2018 n. 15745, non massimata e citata dal giudice d’appello, nonché Cass. sez.3, 31 ottobre 2017 n. 25817 - il giudice d’appello (che a questo punto avrebbe dovuto, si ripete, raffrontare la regiudicanda con l’ulteriore insegnamento giurisprudenziale ut suprarichiamato sui presupposti per ottenere un ulteriore titolo esecutivo), è rapidamente pervenuto al rigetto del gravame , contraddicendo la propria, pur incompleta come si è visto, impostazionegiuridica del caso.5.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata con rinvio, anche per le spese processuali, al Tribunale diPalermo, in persona di altro magistrato addetto all’ufficio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Palermo, in persona di altro magistrato addett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25097/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 5458/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/4/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI Rilevatoche: Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 17 luglio 2015, accogliendo reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], revocava ordinanza ex articolo 700 c.p.c. e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla suddetta Minà e ad un’altra parte, tale Cantafia, le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare. In seguito la Minà proponeva ricorso al Giudice di pace di Palermo perché ingiungesse alla [OSCURATO:PERSONA] di pagarle le spese di una CTU espletata in tale giudizio cautelare; veniva emesso il decreto ingiuntivo, cui la [OSCURATO:PERSONA] si opponeva, il Giudice di pace con sentenza n. 2367/2018 rigettando però l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva e che il Tribunale di Palermo, con sentenza pronunciata il 10 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c., rigettava. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso (per il quale ha chiesto il patrocinio a spese dello Stato); l’intimata non si si è difesa. La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Considerato che: Il ricorso è composto di tre motivi. 1. Il primo motivo denuncia illegittima duplicazione del titolo: travisamento dei fatti di causa, vizi motivazionali, omesso esame di fatto discusso e decisivo, violazionedei principi di consumazione dell’azione e del divieto relativo a bis in idem che impediscono al creditore di instaurare un secondo giudizio di accertamento dello stesso credito; denuncia altresì violazione dell’articolo 100 c.p.c. e abuso del diritto come violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. Il primo giudice -e il secondo lo ha seguito - ha ritenuto l’omessa pronuncia sul rimborso delle spese per la CTU un mero errore materiale, essendo la condanna a tali spese implicita nella condanna del Tribunale nell’ordinanza relativa al reclamo cautelare. Se così è, dunque, la Minà avrebbe dovuto agire in base all’esistente titolo esecutivo “ovvero chiederne la correzione del mero errore materiale ”; invece ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace un titolo sullo stesso credito, il che è illegittimo alla luce di Cass. sez. 3, ord. 28 agosto 2019 n. 21768. 2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., omessa motivazione su fatto discusso e decisivo. Si ribadisce in sostanza il motivo precedente, aggiungendo peraltro cheil giudice d’appello, se appunto - confermando la sentenza di primo grado - ritiene mero errore materiale l’omissione della pronuncia, rientrando le spese della CTU nelle spese di difesa e seguendo il principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., “avrebbe dovuto esaminare l’ulteriore profilo dell’opposizione e dell’appello” riguardo “al difetto dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo ed all’illegittima duplicazione del titolo”. Si riconduce questo profilo all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.c., “l’erroneità, carenza, inadeguatezza ed illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione” ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. La sentenza, ad avviso della ricorrente, presenta una motivazione illogica e contraddittoria: “se il titolo originario era viziato da mero errore materiale è logico che la creditrice non poteva chiederne un altro, ad un altro giudice, in duplicazione” e violando il principio del ne bis in idem.4. I motivi, pur non formulati secondo una logica espositiva ottimale, sonoidonei a far comprendere la questione che ha suscitato il ricorso e, attingendo la stessa problematica e pur essendo di maggior peso il terzo, meritano dunque un vaglio congiunto. Invero il punto è che, se si trattava di mero errore materiale, la parte vittoriosa avrebbe potuto effettivamente agire con quel titolo esecutivo, previa naturalmente la correzione dell’errore, onde illegittima è la duplicazione del titolo, alla luce- sine dubio pertinente - di Cass. sez. 3, ord. 28 agosto 2019 n. 21768, per cui il creditore che è già munito di titolo esecutivo può procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché però l’azione non sia consumata, cioè non violi il principio del ne bis in idem, sussista l’interesse di agire ex articolo 100 c.p.c. e non vi sia abuso del diritto o del processo(e, tra gli arresti massimati, su questa linea cfr. già Cass. sez.2, 30 giugno 2006 n. 15084 e Cass. sez. L, 17 aprile 2004 n . 7354). Dunque, il giudice d’appello è incorso inuna radicale contraddittorietà, per non dire vera e propria apparenza, nella fornita motivazione, in quanto avrebbe dovuto illustrare, in relazione a tale insegnamento dellagiurisprudenza di questa Suprema Corte, perché nel caso in esame la Minàavrebbe potuto procurarsi un secondo titolo esecutivo, ragion per cui avrebbe pertanto dovuto rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivoe, in conseguenza, rigettare l’appello. Invece, pur avendo richiamato proprio giurisprudenza di questaSuprema Corte per cui la mancata indicazione nella statuizione delle spese di lite di quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio non costituisce omessa pronuncia in quanto le suddette sono implicitamente ricomprese- in tal senso, le pronunce più r ecenti si riscontrano in Cass. sez.3, 15 giugno 2018 n. 15745, non massimata e citata dal giudice d’appello, nonché Cass. sez.3, 31 ottobre 2017 n. 25817 - il giudice d’appello (che a questo punto avrebbe dovuto, si ripete, raffrontare la regiudicanda con l’ulteriore insegnamento giurisprudenziale ut suprarichiamato sui presupposti per ottenere un ulteriore titolo esecutivo), è rapidamente pervenuto al rigetto del gravame , contraddicendo la propria, pur incompleta come si è visto, impostazionegiuridica del caso.5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata con rinvio, anche per le spese processuali, al Tribunale diPalermo, in persona di altro magistrato addetto all’ufficio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Palermo, in persona di altro magistrato addett
Decreto Cassazione n. 16282/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris