Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47012/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita in carcere dal 9 giugno 2015 al 15 giugno 2016.

2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare per il delitto ex art. 416-bis cod.pen., è stato assolto all'esito del giudizio abbreviato.

3. La Corte di appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, individuando due condotte gravemente colpose dell'istante, causalmente rilevanti nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare: la partecipazione personale a riunioni con i familiari camorristi, aventi ad oggetto armi da fuoco e la divisione di rilevanti somme di danaro di incerta provenienza; il silenzio tenuto all'interrogatorio di garanzia, in cui avrebbe potuto spiegare le ragioni della partecipazioni alle equivoche riunioni.

Nel provvedimento impugnato si è precisato che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sono stati desunti fondamentalmente da tre conversazioni tra presenti intercettate presso la sua abitazione e che il giudice dell'assoluzione ha espresso dubbi sull'identificazione dell'imputato come interlocutore in tali conversazioni, senza, tuttavia, arrivare ad affermare l'erroneità di tale identificazione, precisando piuttosto che si tratta di "una presenza che si limita ad un brevissimo arco temporale" e "di una spartizione di danaro in ambito familiare e senza alcun riferimento al cartello che costituisce l'assoluzione".

4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione di legge, il vizio di motivazione ed il travisamento dei concetti di dolo e colpa grave, rilevanti ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen., rilevando che nel provvedimento impugnato non si è tenuto conto delle conclusioni del giudice del merito che, con la formulazione dei dubbi circa l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in base al solo riconoscimento vocale della polizia giudiziaria, ha escluso la certezza della sua presenza e partecipazione alle conversazioni indizianti, sicché il giudice della riparazione ha illegittimamente rivalutato il materiale probatorio, affermando essere certi fatti (partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle conversazioni in esame), che, al contrario, nella sentenza assolutoria vengono ritenuti incerti e non provati. 5.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01 ).

Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

Come si è recentemente precisato (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 - 01), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.

Tale principio va, tuttavia, collegato al diverso piano di indagine del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello penale: difatti, come già sottolineato, il giudice della riparazione non può affermare avvenuti fatti esclusi dal giudice del merito, ma semplicemente può attribuire a circostanze emerse nel giudizio di merito un diverso valore probatorio con riferimento alle diverse condotte che integrano la condizione ostativa all'indennizzo richiesto.

3. Nel caso di specie, come già evidenziato, la Corte territoriale ha individuato due diverse condotte gravemente colpose dell'istante, causalmente rilevanti ai fini dell'adozione e/o del mantenimento della misura cautelare: la condotta (extra-processuale) contigua con gli associati al clan camorristico, tenuta tramite la partecipazione alle riunioni svoltesi presso la propria abitazione, aventi ad oggetto armi e spartizione di danaro di provenienza incerta, e il silenzio (processuale) tenuto all'interrogatorio di garanzia.

La decisione risulta, dunque, conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione: integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 01/03/2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01); la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744 - 01).

Relativamente alla condotta di contiguità con i sodali del clan camorristico, occorre sottolineare che, anche laddove l'interpretazione del giudice della riparazione in ordine alla sentenza assolutoria risultasse erronea, come asserito dal ricorrente, e, cioè, anche laddove, come plausibile, dovesse escludersi, in considerazione della incertezza probatoria, l'attiva partecipazione, con interventi specifici, di [OSCURATO:PERSONA] alle conversazioni captate, resta, tuttavia, ben individuata, nel provvedimento impugnato, la duplice condotta gravemente colposa dell'istante, eziologicamente rilevante nell'adozione e/o mantenimento della misura cautelare, consistente, da un lato, nell'aver ospitato, presso la propria abitazione, i camorristi, che ivi hanno tenuto le proprie riunioni e, dunque, nell'aver partecipato quantomeno passivamente, quale ospite, a tali riunioni, e, dall'altro lato, nel non aver fornito in proposito, nonostante la sussistenza di una situazione fortemente indiziante a suo carico, collegata alle proprie condotte, alcun chiarimento o spiegazione all'autorità giudiziaria.

A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha formulato alcuna critica relativamente alle argomentazioni del provvedimento impugnato concernenti il proprio silenzio all'interrogatorio di garanzia, argomentazioni da sole g2§ sufficienti a fondare la decisione di rigetto, in considerazione del tipo di indizi di colpevolezza raccolti nella fase investigativa, su cui ben avrebbe potuto fornire l'indagato (e solo lui) spunti interpretativi utili al loro ridimensionamento probatorio.

Va, pertanto, ricordato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 6/12/2017, dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01). 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita in carcere dal 9 giugno 2015 al 15 giugno 2016. 2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare per il delitto ex art. 416-bis cod.pen., è stato assolto all'esito del giudizio abbreviato. 3. La Corte di appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, individuando due condotte gravemente colpose dell'istante, causalmente rilevanti nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare: la partecipazione personale a riunioni con i familiari camorristi, aventi ad oggetto armi da fuoco e la divisione di rilevanti somme di danaro di incerta provenienza; il silenzio tenuto all'interrogatorio di garanzia, in cui avrebbe potuto spiegare le ragioni della partecipazioni alle equivoche riunioni. Nel provvedimento impugnato si è precisato che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sono stati desunti fondamentalmente da tre conversazioni tra presenti intercettate presso la sua abitazione e che il giudice dell'assoluzione ha espresso dubbi sull'identificazione dell'imputato come interlocutore in tali conversazioni, senza, tuttavia, arrivare ad affermare l'erroneità di tale identificazione, precisando piuttosto che si tratta di "una presenza che si limita ad un brevissimo arco temporale" e "di una spartizione di danaro in ambito familiare e senza alcun riferimento al cartello che costituisce l'assoluzione". 4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione di legge, il vizio di motivazione ed il travisamento dei concetti di dolo e colpa grave, rilevanti ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen., rilevando che nel provvedimento impugnato non si è tenuto conto delle conclusioni del giudice del merito che, con la formulazione dei dubbi circa l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in base al solo riconoscimento vocale della polizia giudiziaria, ha escluso la certezza della sua presenza e partecipazione alle conversazioni indizianti, sicché il giudice della riparazione ha illegittimamente rivalutato il materiale probatorio, affermando essere certi fatti (partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle conversazioni in esame), che, al contrario, nella sentenza assolutoria vengono ritenuti incerti e non provati. 5.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01 ). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come si è recentemente precisato (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 - 01), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale. Tale principio va, tuttavia, collegato al diverso piano di indagine del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello penale: difatti, come già sottolineato, il giudice della riparazione non può affermare avvenuti fatti esclusi dal giudice del merito, ma semplicemente può attribuire a circostanze emerse nel giudizio di merito un diverso valore probatorio con riferimento alle diverse condotte che integrano la condizione ostativa all'indennizzo richiesto. 3. Nel caso di specie, come già evidenziato, la Corte territoriale ha individuato due diverse condotte gravemente colpose dell'istante, causalmente rilevanti ai fini dell'adozione e/o del mantenimento della misura cautelare: la condotta (extra-processuale) contigua con gli associati al clan camorristico, tenuta tramite la partecipazione alle riunioni svoltesi presso la propria abitazione, aventi ad oggetto armi e spartizione di danaro di provenienza incerta, e il silenzio (processuale) tenuto all'interrogatorio di garanzia. La decisione risulta, dunque, conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione: integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 01/03/2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01); la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744 - 01). Relativamente alla condotta di contiguità con i sodali del clan camorristico, occorre sottolineare che, anche laddove l'interpretazione del giudice della riparazione in ordine alla sentenza assolutoria risultasse erronea, come asserito dal ricorrente, e, cioè, anche laddove, come plausibile, dovesse escludersi, in considerazione della incertezza probatoria, l'attiva partecipazione, con interventi specifici, di [OSCURATO:PERSONA] alle conversazioni captate, resta, tuttavia, ben individuata, nel provvedimento impugnato, la duplice condotta gravemente colposa dell'istante, eziologicamente rilevante nell'adozione e/o mantenimento della misura cautelare, consistente, da un lato, nell'aver ospitato, presso la propria abitazione, i camorristi, che ivi hanno tenuto le proprie riunioni e, dunque, nell'aver partecipato quantomeno passivamente, quale ospite, a tali riunioni, e, dall'altro lato, nel non aver fornito in proposito, nonostante la sussistenza di una situazione fortemente indiziante a suo carico, collegata alle proprie condotte, alcun chiarimento o spiegazione all'autorità giudiziaria. A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha formulato alcuna critica relativamente alle argomentazioni del provvedimento impugnato concernenti il proprio silenzio all'interrogatorio di garanzia, argomentazioni da sole g2§ sufficienti a fondare la decisione di rigetto, in considerazione del tipo di indizi di colpevolezza raccolti nella fase investigativa, su cui ben avrebbe potuto fornire l'indagato (e solo lui) spunti interpretativi utili al loro ridimensionamento probatorio. Va, pertanto, ricordato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 6/12/2017, dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01). 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]