CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado, in ordine al reato di tentato furto; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'ad. 62-bis e dall'ad- 62, comma primo, n. 4, cod. pen., oltre che l'applicazione della recidiva contestata, è reiterativo e aspecifico, oltre che manifestamente infondato. Invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.2 ed il riferimento al precedente penale del ricorrente); inoltre, il motivo sull'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è inedito, poiché in appello si è dedotta la richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.; ancora con la valorizzazione del medesimo scopo di lucro del precedente penale, e della relativa sua realizzazione, rispetto al reato in esame, si è risolta la questione dedotta circa la sussistenza della recidiva, la cui censura, pertanto, si rivela manifestamente infondata, oltre che palesemente generica nella sua formulazione; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle