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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 03698/2023

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IA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via M. Prestinari n. 13 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Arrrigo; –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n. 5164 / 66 / 1 4 della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sez.distaccata di Brescia, depositata il 7 ottobre2014; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] che prende atto della richiesta di sospensione e non si oppone; [OSCURATO:PERSONA] udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Arrigo.

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, la Società ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, aveva integralmente riformatola decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi riuniti; il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo, previa acquisizione se del caso del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, l’accoglimento del primo motivo di ricorso; la Società ha depositato istanza con la quale chiede, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la sospensione della controversia dichiarando la sua intenzione di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione prevista dall’art.1 commi da 186 a 203 della legge 29.12.2022 n.197.

Considerato che: ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022 n.197 “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso sino al 10 luglio 2023…”; la contribuente ha depositato apposita richiesta di sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; P.Q.M.

Sospende, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la controversia sino al 10 luglio 2023 e rinvia lacausa a nuovo ruolo Così deciso,in Roma , in camera di consiglio della Sezione , il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via M. Prestinari n. 13 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Arrrigo; –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n. 5164 / 66 / 1 4 della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sez.distaccata di Brescia, depositata il 7 ottobre2014; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] che prende atto della richiesta di sospensione e non si oppone; [OSCURATO:PERSONA] udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Arrigo. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, la Società ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, aveva integralmente riformatola decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi riuniti; il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo, previa acquisizione se del caso del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, l’accoglimento del primo motivo di ricorso; la Società ha depositato istanza con la quale chiede, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la sospensione della controversia dichiarando la sua intenzione di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione prevista dall’art.1 commi da 186 a 203 della legge 29.12.2022 n.197. Considerato che: ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022 n.197 “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso sino al 10 luglio 2023…”; la contribuente ha depositato apposita richiesta di sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; P.Q.M. Sospende, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la controversia sino al 10 luglio 2023 e rinvia lacausa a nuovo ruolo Così deciso,in Roma , in camera di consiglio della Sezione , il
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