CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 24 maggio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata in data 17 settembre 2020 dal Tribunale di Como nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravati dall'avere commesso più fatti di bancarotta ed esclusa la recidiva contestata. Le imputazioni hanno riguardo alla condotta distrattiva di numerosi automezzi della società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il Mazza era socio ed amministratore unico, svolgente attività di trasporto merci per conto proprio e di terzi, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Como del 24/03/2014, nonché alla sottrazione di libri e scritture contabili per impedire la ricostruzione del patrimonio. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione di legge di cui all'art. 216 comma 1 n.1 R.D. 267/42 e vizio di motivazione con riferimento alla ipotesi distrattiva per travisamento della prova e mancata rinnovazione della istruttoria in appello. La Corte territoriale, osserva il ricorrente, ha omesso di motivare in relazione alla sussistenza dei cd. "indici di fraudolenza" e ha valutato erroneamente gli esiti della istruttoria dibattimentale che hanno confermato la dispersione della documentazione contabile a seguito di un allagamento di una cantina nella quale era custodita nonché le cattive condizioni di salute del ricorrente il quale aveva conservato gli automezzi presso la impresa "Eurotrax" per preservarne il valore, potendosi ravvisare al più una negligenza nel suo comportamento. La insussistenza dell'elemento psicologico del dolo è da ravvisarsi del resto nel comportamento del ricorrente che si è adoperato per far rintracciare alla curatela tutti i veicoli. Inoltre la Corte territoriale, a fronte di una richiesta da parte dell'organo di accusa in primo grado di una sentenza di assoluzione, non condivisa dal Tribunale che ha invece condannato l'imputato, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione istruttoria in relazione alle prove dichiarative come assunte nel giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.11 motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. 2.1.11 ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.1.1.A1 riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in, proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado. La sentenza chiarisce che il ricorrente aveva sottratto dieci automezzi di proprietà della fallita e non aveva consegnato al curatore la documentazione contabile nonostante i numerosi solleciti in tal senso. La circostanza evidenziata dalla difesa secondo la quale il Mazza abbia fornito indicazioni al fine del recupero dei veicoli non assume rilievo, essendosi verificata dopo la chiusura della procedura concorsuale e allorquando i veicoli, che continuavano a circolare indebitamente, erano stati posti sotto sequestro preventivo. Sulla incapacità del fallito di fornire giustificazione concreta della destinazione di beni che non vengono ritrovati nel suo patrimonio, costituisce giurisprudenza pacifica quella che ritiene la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). 2.2.Quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale ha correttamente messo in luce come il ricorrente fu inadempiente all'obbligo di consegna della documentazione. Con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "specifica" di cui alla prima parte dell'art. 216 comma I n. 2) legge fall. - che è quella ritenuta nella sentenza impugnata - la Corte di appello evidenzia che il ricorrente ha ritirato la contabilità, che era depositata presso il commercialista proprio pochi giorni prima che la società fosse dichiarata fallita. Quandanche la documentazione fosse stata realmente consegnata poi ad un amico (la cui cantina si sarebbe successivamente allagata), la consapevolezza di operare in tal modo l'occultamento di quanto necessario a ricostruire il patrimonio sociale emerge in modo evidente' così come correttamente la sentenza impugnata qualifica come indice di fraudolenza il comportamento dell'imputato che si è volontariamente sottratto ai rapporti con la curatela. 2.2.3 Anche in punto di elemento soggettivo in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva i rilievi sono manifestamente infondati, attesa la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, applicata dal giudice di merito, dovendosi ricordare che il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez.5, n.51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739; Sez.5, n. 9807 del 13/02/2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232). In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa(Sez.5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 270763). La sentenza impugnata fa buon governo delle indicazioni giurisprudenziali richiamate e risulta immune da censure nella motivazione laddove valorizza, quali indici di fraudolenza la realizzazione delle operazioni di occultamento del "parco veicoli" della fallita rispetto ad una società che operava nel settore del trasporto dei veicoli su gomma e per la quale i veicoli erano la essenza del patrimonio societario. 2.2.4 Egualmente inammissibile l'ulteriore censura contenuta nell'unico motivo in quanto inedita e manifestamente infondata. La richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale è, infatti, motivo nuovo e come tale inammissibile. E' altresì manifestamente infondato dal momento che l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art.603 comma 3 bis cod. proc. pen. si applica allorquando, a fronte di una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, vi sia una impugnazione della pubblica accusa finalizzata al ribaltamento dell'epilogo assolutorio del primo grado in ragione della diversa valutazione della prova dichiarativa L'ipotesi di specie è affatto diversa: il ricorrente erroneamente ritiene che le conclusioni del pubblico ministero in primo grado consistite in una richiesta di assoluzione ai sensi dell'art.530 cpv. cod proc. pen, a fronte di una pronuncia di condanna del tribunale in primo grado, avrebbero imposto la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]