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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 24557/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 marzo 2022, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli, su appello del Procuratore generale della Corte di appello di Napoli, ha aggravato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

In origine al ricorrente era stata applicata la misura massimamente afflittiva, in pendenza della quale era stato condannato in primo grado, dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di sette anni di reclusione.

A seguito della sentenza emessa in sede di appello, con rideterminazione della pena in cinque anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, la Corte territoriale il 20 gennaio 2022 (e non il 30 dicembre 2020 come scritto nell'atto impugnato), su istanza della difesa, aveva concesso a Romano gli arresti domiciliari.

Il Procuratore Generale della Corte di appello di Napoli aveva impugnato il provvedimento e con l'ordinanza oggetto di ricorso il Tribunale di Napoli aveva ripristinata la custodia cautelare in carcere.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando il seguente motivo enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizi motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 274 e 275 cod. proc. pen in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe solo apparentemente motivata non avendo tenuto conto: a) che l'imputato non era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991; b) che la sostituzione dell' originaria misura cautelare, disposta dalla Corte di appello di Napoli, non si era fondata solo sul decorso del tempo, ma anche sulla rideterminazione della pena avvenuta con la sentenza di secondo grado e sugli argomenti a suo sostegno (il cui stralcio era stato depositato al Tribunale del riesame il 18 marzo 2022).

Questi ultimi, infatti, risultavano espressivi dell'affievolimento delle esigenze cautelari derivante dal buon comportamento processuale di Romano e dalla resipiscenza dimostrata negli anni di detenzione, per come comprovata dagli educatori del carcere.

Invece, il provvedimento impugnato si era limitato a sottolineare la gravità del reato e l' avvenuto successivo arresto del ricorrente il 28 marzo 2019, peraltro facendo riferimento all'applicazione del braccialetto elettronico, in realtà non applicato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il motivo di ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

A P Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, per rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.

Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze allorché vengano valutati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Inoltre, nel caso in esame, al ricorrente è contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rientrante tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca, Rv. 278569) o, comunque sulla base di elementi che comprovino l'insussistenza o l'affievolimento delle esigenze cautelari.

A ciò va aggiunto che per detto reato la prognosi di pericolosità ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, PMT c/Amato, Rv. 281293; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273435).

2.1. Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi che l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Napoli abbia violato alcuna delle indicate disposizioni di legge.

Infatti il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha chiarito che la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, operata dalla Corte di appello, in forza "del senso di dedizione e responsabilità mostrato dal detenuto nel corso della detenzione", non superava la presunzione relativa di sussistenza del periculum libertatis prevista in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.

P.R. 309/1990 contestato al Romano, alla luce di univoci elementi di fatto quali: la natura e la modalità di commissione dei reati, la personalità dell'imputato, gli elementi specifici che avevano indotto 3 m ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come l'unica misura adeguata per impedire la prosecuzione dell'attività criminosa.

In particolare, la pronuncia impugnata ha ricostruito la personalità del Romano ed il contesto delinquenziale in cui ha operato, accertandone l'appartenenza ad un'associazione criminale, attiva nelle province di Napoli e Caserta, con un rilevante ruolo sia per essere fiduciario degli esponenti di vertice dell'organizzazione dedita al narcotraffico, sia per la sua fattiva partecipazione al trasporto delle partite di stupefacenti destinate alla distribuzione sul territorio.

Nonostante per detti gravi reati egli fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari (concessi dal Tribunale del riesame), in data 28 marzo 2019, all'esito di perquisizione domiciliare e personale presso la sua abitazione era stato arrestato, perchè trovato in possesso di cinque involucri termosaldati di cocaina, per un peso complessivo di 25,9 g, nonché di un bilancino di precisione.

Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo contestato in termini molto generici con l'odierno ricorso, come Romano dovesse essere considerato, anche in forza della condanna in primo e in secondo grado per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non solo pieno partecipe dell'associazione per delinquere in argomento ma anche attivamente dedito alla commissione di reati riconducibili al medesimo alveo operativo.

In sostanza, ad avviso del Tribunale del riesame, detta violazione aveva concorso a configurare esigenze di cautela particolarmente intense, non superabili neanche con l'applicazione del presidio di controllo del braccialetto elettronico, di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., in quanto non idoneo a impedire la reiterazione criminosa.

Quanto accertato, ed in particolare la violazione della misura meno afflittiva, rendeva recessivi gli argomenti valorizzati dalla Corte di appello, che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, in forza della rideterminazione del trattamento sanzionatorio e del ritenuto "senso di dedizione e responsabilità mostrato dal detenuto nel corso della detenzione", elementi non proiettati concretamente nel quadro di un contesto di vita, libero da cogenti restrizioni.

A fronte di un delitto per il quale vale la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, non appare dirimente il riferimento ad un percorso positivamente intrapreso a fini rieducativi, in quanto si tratta di argomenti privi di una concreta idoneità dimostrativa, non costituenti prova di per sé sufficiente ad attestare almeno un concreto affievolimento delle esigenze di cautela.3.

In conclusione il ricorso, senza dimostrare alcun travisamento della prova, si è limitato ad esprimere mere critiche alla corretta e plausibile valenza attribuita dal giudice di merito alla violazione dell'imputato della misura cui era sottoposto, proprio alla luce della gravità dei fatti e dei reati contestati, che valgono ad attestare la mancata recisione del legame con il sodalizio criminoso, tanto da escludere un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti con riguardo alla reiterazione del reato.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 marzo 2022, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli, su appello del Procuratore generale della Corte di appello di Napoli, ha aggravato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In origine al ricorrente era stata applicata la misura massimamente afflittiva, in pendenza della quale era stato condannato in primo grado, dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di sette anni di reclusione. A seguito della sentenza emessa in sede di appello, con rideterminazione della pena in cinque anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, la Corte territoriale il 20 gennaio 2022 (e non il 30 dicembre 2020 come scritto nell'atto impugnato), su istanza della difesa, aveva concesso a Romano gli arresti domiciliari. Il Procuratore Generale della Corte di appello di Napoli aveva impugnato il provvedimento e con l'ordinanza oggetto di ricorso il Tribunale di Napoli aveva ripristinata la custodia cautelare in carcere. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando il seguente motivo enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizi motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 274 e 275 cod. proc. pen in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe solo apparentemente motivata non avendo tenuto conto: a) che l'imputato non era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991; b) che la sostituzione dell' originaria misura cautelare, disposta dalla Corte di appello di Napoli, non si era fondata solo sul decorso del tempo, ma anche sulla rideterminazione della pena avvenuta con la sentenza di secondo grado e sugli argomenti a suo sostegno (il cui stralcio era stato depositato al Tribunale del riesame il 18 marzo 2022). Questi ultimi, infatti, risultavano espressivi dell'affievolimento delle esigenze cautelari derivante dal buon comportamento processuale di Romano e dalla resipiscenza dimostrata negli anni di detenzione, per come comprovata dagli educatori del carcere. Invece, il provvedimento impugnato si era limitato a sottolineare la gravità del reato e l' avvenuto successivo arresto del ricorrente il 28 marzo 2019, peraltro facendo riferimento all'applicazione del braccialetto elettronico, in realtà non applicato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. A P Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, per rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze allorché vengano valutati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Inoltre, nel caso in esame, al ricorrente è contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rientrante tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca, Rv. 278569) o, comunque sulla base di elementi che comprovino l'insussistenza o l'affievolimento delle esigenze cautelari. A ciò va aggiunto che per detto reato la prognosi di pericolosità ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, PMT c/Amato, Rv. 281293; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273435). 2.1. Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi che l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Napoli abbia violato alcuna delle indicate disposizioni di legge. Infatti il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha chiarito che la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, operata dalla Corte di appello, in forza "del senso di dedizione e responsabilità mostrato dal detenuto nel corso della detenzione", non superava la presunzione relativa di sussistenza del periculum libertatis prevista in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d. P.R. 309/1990 contestato al Romano, alla luce di univoci elementi di fatto quali: la natura e la modalità di commissione dei reati, la personalità dell'imputato, gli elementi specifici che avevano indotto 3 m ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come l'unica misura adeguata per impedire la prosecuzione dell'attività criminosa. In particolare, la pronuncia impugnata ha ricostruito la personalità del Romano ed il contesto delinquenziale in cui ha operato, accertandone l'appartenenza ad un'associazione criminale, attiva nelle province di Napoli e Caserta, con un rilevante ruolo sia per essere fiduciario degli esponenti di vertice dell'organizzazione dedita al narcotraffico, sia per la sua fattiva partecipazione al trasporto delle partite di stupefacenti destinate alla distribuzione sul territorio. Nonostante per detti gravi reati egli fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari (concessi dal Tribunale del riesame), in data 28 marzo 2019, all'esito di perquisizione domiciliare e personale presso la sua abitazione era stato arrestato, perchè trovato in possesso di cinque involucri termosaldati di cocaina, per un peso complessivo di 25,9 g, nonché di un bilancino di precisione. Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo contestato in termini molto generici con l'odierno ricorso, come Romano dovesse essere considerato, anche in forza della condanna in primo e in secondo grado per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non solo pieno partecipe dell'associazione per delinquere in argomento ma anche attivamente dedito alla commissione di reati riconducibili al medesimo alveo operativo. In sostanza, ad avviso del Tribunale del riesame, detta violazione aveva concorso a configurare esigenze di cautela particolarmente intense, non superabili neanche con l'applicazione del presidio di controllo del braccialetto elettronico, di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., in quanto non idoneo a impedire la reiterazione criminosa. Quanto accertato, ed in particolare la violazione della misura meno afflittiva, rendeva recessivi gli argomenti valorizzati dalla Corte di appello, che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, in forza della rideterminazione del trattamento sanzionatorio e del ritenuto "senso di dedizione e responsabilità mostrato dal detenuto nel corso della detenzione", elementi non proiettati concretamente nel quadro di un contesto di vita, libero da cogenti restrizioni. A fronte di un delitto per il quale vale la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, non appare dirimente il riferimento ad un percorso positivamente intrapreso a fini rieducativi, in quanto si tratta di argomenti privi di una concreta idoneità dimostrativa, non costituenti prova di per sé sufficiente ad attestare almeno un concreto affievolimento delle esigenze di cautela.3. In conclusione il ricorso, senza dimostrare alcun travisamento della prova, si è limitato ad esprimere mere critiche alla corretta e plausibile valenza attribuita dal giudice di merito alla violazione dell'imputato della misura cui era sottoposto, proprio alla luce della gravità dei fatti e dei reati contestati, che valgono ad attestare la mancata recisione del legame con il sodalizio criminoso, tanto da escludere un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti con riguardo alla reiterazione del reato. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
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