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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05989/2022

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ORDINANZA sul ricorso 5251-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 3540 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ! - controricorrente - avverso la sentenza n. 754/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/08/2015 R.G.N. 755/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.8.2015, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l'intero ammontare dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7,

I. n. 223/1991, riconosciutagli dall'INPS, a seguito di istanza di anticipazione, solo nella misura di sei mensilità, in luogo delle trentasei domandate; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 3, e 9, comma 9, lett. b),

I. n. 223/1991, e 3, comma 1,

I. n. 92/2012, per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo stata la domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore della

I. n. 92/2012 (che aveva consentito l'erogazione anticipata ai collocati in mobilità dell'intera prestazione per cui è causa), l'anticipazione dell'indennità non potesse essere accordata oltre l'anno finanziario 2012, ostandovi per il periodo successivo l'avvenuta cancellazione dalle liste di mobilità; che, con il secondo motivo, il ricorrente ripropone in subordine questione di legittimità costituzionale delle norme citate al primo motivo ove interpretate nel senso fatto proprio dai giudici territoriali; che il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che l'estensione dell'indennità di mobilità a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con I. n. 236/1993), e sue successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5,

I. n. 223/1991, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata (così Cass. nn. 15654 del 2018, 9023 del 2019, 7470 e 19612 del 2020); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti al suesposto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell'aduna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 5251-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 3540 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ! - controricorrente - avverso la sentenza n. 754/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/08/2015 R.G.N. 755/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.8.2015, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l'intero ammontare dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, I. n. 223/1991, riconosciutagli dall'INPS, a seguito di istanza di anticipazione, solo nella misura di sei mensilità, in luogo delle trentasei domandate; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 3, e 9, comma 9, lett. b), I. n. 223/1991, e 3, comma 1, I. n. 92/2012, per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo stata la domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore della I. n. 92/2012 (che aveva consentito l'erogazione anticipata ai collocati in mobilità dell'intera prestazione per cui è causa), l'anticipazione dell'indennità non potesse essere accordata oltre l'anno finanziario 2012, ostandovi per il periodo successivo l'avvenuta cancellazione dalle liste di mobilità; che, con il secondo motivo, il ricorrente ripropone in subordine questione di legittimità costituzionale delle norme citate al primo motivo ove interpretate nel senso fatto proprio dai giudici territoriali; che il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che l'estensione dell'indennità di mobilità a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con I. n. 236/1993), e sue successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, I. n. 223/1991, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata (così Cass. nn. 15654 del 2018, 9023 del 2019, 7470 e 19612 del 2020); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti al suesposto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'aduna
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