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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23122/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 41/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso otto verbali elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Montalcino per violazione dei limiti di velocità conriferimento al limite di 50 km/h, ex art. 142, comma 8, d.lgs. 30aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’), rilevata in data06.10.2020 mediante dispositivo fisso di rilevazione elettronicadella velocità (Autovelox) installato su strada secondariaextraurbana (S.P. n. 14 “Traversa dei Monti”, al km 51+520 dir.Grosseto-Montalcino), previa autorizzazione mediante decretoemesso dal Prefetto di Siena.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Siena aveva accolto l’opposizione,annullando i verbali di contestazione.Avverso tale decisione ha proposto appello il Comune diMontalcino innanzi al Tribunale di Siena, sostenendo che il trattostradale interessato dovesse qualificarsi come strada extraurbanasecondaria ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett.

C), CdS, conconseguente legittimità del decreto prefettizio n. 27800 del12/11/2014 autorizzativo dell’installazione dell’Autovelox.Il Tribunale adito – con sentenza n. 41/2023 - ha rigettatol’appello muovendo dal principio secondo cui, in tema diaccertamento differito delle violazioni dei limiti di velocità medianteAutovelox, l’orientamento maggioritario della Corte di cassazioneè nel senso per cui il provvedimento prefettizio di individuazionedelle strade sulle quali è consentito il rilevamento automatico dellavelocità senza contestazione immediata è sindacabile dal giudiceNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026ordinario sotto il profilo della legittimità, ove il Prefetto abbiaincluso strade non riconducibili alle categorie tassativamentepreviste dalla legge.In particolare, il Tribunale ha valorizzato il limite derivantedall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, nella formulazione applicabileal menzionato decreto prefettizio del 2014, non potendo applicarsial caso di specie (come invece sostenuto dall’appellante) la nuovaformulazione dell’art. 4 d.l. n. 121/2002, atteso che non risultasopravvenuto un nuovo decreto prefettizio ivi previsto.Osservava il secondo giudice che tale disposizione consentival’installazione dei dispositivi automatici, senza obbligo dicontestazione immediata, solo sulle autostrade, sulle stradeextraurbane principali, nonché — previa individuazione prefettizia— sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento.La questione decisiva veniva individuata nella qualificazionedella S.P. n. 14 come strada extraurbana secondaria.

Ai sensidell’art. 2, comma 3, lett.

C CdS tale categoria presuppone unastrada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso dimarcia e con banchine; sul punto, il Tribunale riteneva che, nellaspecie, mancava proprio tale requisito strutturale, poiché dalleimmagini prodotte dallo stesso Comune risultava che, in più puntidella S.P. 14 e, in particolare, in prossimità dell’Autovelox, labanchina era di dimensioni estremamente ridotte o addiritturainesistente, non consentiva né la sosta di emergenza dei veicoli néil transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.Il Tribunale precisava, altresì, che la verifica dei requisitistrutturali deve riguardare la strada nella sua complessivaconformazione e non soltanto il punto di materiale collocazioneNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026dell’apparecchiatura di rilevamento, richiamando sul punto lagiurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertamento deveriguardare le caratteristiche complessive della strada autorizzatadal Prefetto.Da tale premessa il giudice ha tratto la conseguenza che lastrada in questione, non possedendo i requisiti minimi per esserericondotta alle categorie A, B, C o D dell’art. 2 CdS, doveva esserequalificata, in via residuale, come strada locale di tipo F; categoriache, nella disciplina applicabile al decreto prefettizio del 2014, nonera richiamata dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 e per la qualepermaneva, dunque, la regola della contestazione immediata.In definitiva, il decreto prefettizio n. 27800 del 12/11/2014,nella parte in cui aveva autorizzato la collocazione dell’Autoveloxsulla S.P. 14 “Traversa dei Monti”, km 51+520, è stato ritenutoillegittimo, perché adottato in violazione dei presupposti normativiallora vigenti, e conseguentemente disapplicato dal giudiceordinario.2.

Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Montalcinopropone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivoillustrato da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 3, 157, 158 e 190 CdS, in relazione all’art. 4 d.l. n.121/2002 e agli artt. 200 e 201 CdS, nonché all’art. 49, comma 5-undecies d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge11/9/2020 n. 120 (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.).Numero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026Il Comune di Montalcino censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione della disciplina del codice dellastrada in tema di classificazione delle strade e di legittimainstallazione di dispositivi fissi di rilevazione della velocità senzacontestazione immediata.

La doglianza investe, in particolare,l’affermazione del Tribunale di Siena secondo la quale il tratto dellaS.P. 14 ove transitava il sanzionato e dove era collocato l’Autoveloxnon sarebbe qualificabile come “strada extraurbana secondaria”per difetto di una banchina idonea ad assolvere anche la funzionedi sosta di emergenza.Il Comune ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbeerroneamente valorizzato il requisito dimensionale e funzionaledella banchina (passaggio dei pedoni e sosta di emergenza).

Sisostiene, in diritto, che la nozione di banchina non impone unalarghezza minima inderogabile, né richiede che essa sia idonea allasosta di emergenza dei veicoli.

A fondamento di tale assunto sirichiama l’art. 3 CdS, che definisce la banchina come la parte dellastrada compresa tra il margine della carreggiata e gli elementilongitudinali esterni, nonché l’art. 141 Reg. esec. cod. strada,relativo alle strisce di margine della carreggiata.

Da tale quadronormativo, confermato dagli artt. 157, 158 e 190 CdS, il Comunericorrente trae la conclusione che la banchina sia spazio esternoalla carreggiata, non destinato alla circolazione veicolare, ma altransito dei pedoni, sicché, in assenza di una prescrizionenormativa di larghezza minima, sarebbe sufficiente la sua idoneitàal passaggio pedonale.Il ricorso contrappone alla lettura seguita dal Tribunale di Sienaun diverso indirizzo di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 8934 delNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/202629/03/2019 e Cass. Sez. 2, n. 21604 del 28/07/2021), che nonveicoli, neppure d’emergenza, e che l’eventuale uso occasionaleper soste emergenziali non ne muti la destinazione propria, ossiadi sicurezza del transito pedonale e di delimitazione dellacarreggiataIl Comune contesta anche la riconduzione del tratto stradalealla categoria residuale della “strada locale” di cui all’art. 2, lett.qualificazione della strada in questione né quale “strada locale” néquale “itinerario ciclopedonale”.Da ultimo, il ricorso censura la sentenza nella parte in cui haescluso la rilevanza dell’art. 49, comma 5-undecies, del d.l. n. 76del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020, che ha modificatol’art. 4, comma 1, d.l. n. 120 del 2002.

Il Comune sostiene chetale disposizione, entrata in vigore dal 15.09.2020, ossia primadelle violazioni dell’ottobre 2020, avrebbe esteso l’utilizzabilità deidispositivi di rilevamento a distanza a tutte le tipologie di strade esarebbe stata introdotta proprio per superare le incertezzeapplicative pregresse, senza necessità di un nuovo decretoprefettizio antecedente alle infrazioni.1.1.

Il motivo non può trovare accoglimento.Occorre premettere che il sistema delineato dal CdS èimprontato sulla regola della contestazione immediata delleinfrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamentequando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche cherendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare laNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026contestazione immediata (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n.3701 del 15/02/2011).In particolare, il CdS - con la previsione di cui all'art. 201,comma 1-bis - ammette la possibilità di procedere allacontestazione non immediata dell'infrazione al codice della stradamediante la postazione di un Autovelox esclusivamente sulleautostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbanesecondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nelcontempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stessetipologie di strade devono presentare per potersi qualificare cometali (art. 2, commi 2 e 3, lett.

A, B, C e D; ex multis: Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.21894 del 02/08/2024, Rv. 672177 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 22627 del 26/07/2023, Rv. 668568 - 01).1.2.

Nel caso di specie, la questione controversa attieneall'interpretazione della norma classificatoria della tipologia distrada ove è stata commessa l’infrazione, qualificata dal decretoprefettizio quale “strada secondaria extraurbana” (art. 2, comma3 lett.

C, CdS), per stabilire quali siano i requisiti strutturaliindefettibili che il percorso stradale deve presentare per poteressere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nelricorso degli altri presupposti che l'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 affidaalla valutazione della stessa [OSCURATO:PERSONA].Sul tema, questa Corte ha ribadito in più occasioni che: ilprovvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire lapossibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio peril rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti divelocità, debitamente citato nel verbale di contestazione a pena diNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026carenza di motivazione (ex multis: Cass. n. 412 del 2025, cit.;Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; Sez. 2,Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918del 26/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020),deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge,non potendo il Prefetto fare riferimento, medianteun'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dalcodice della strada; è necessario che l'esistenza dellecaratteristiche minime per la configurazione di una stradaextraurbana come secondaria interessi tutta la strada consideratanella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimitàdel posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronicadella velocità; per banchina deve considerarsi uno spazioall'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata,destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, la cuidimensione è determinata con d.m. prot. 6782 del 05.11.2001 ess.mm., in 1 mt per i tronchi stradali già esistenti e 1,50 per lacostruzione dei nuovi (cfr., sebbene con riferimento alle stradeurbane a scorrimento: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del20/06/2019, Rv. 654339 – 01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 1347 del 17/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1805 del20/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22872 del 27/07/2023; Sez. 2,Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022, Rv. 664613 – 01; Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 15827 del 17/05/2022; Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 10326 del 29/05/2020).Riguardo all’applicazione al caso concreto della nuova versionedell’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, come modificato dall’art. 49, comma5-undecies, del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 delNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/20262020, già vigente all’epoca della contestazione della violazione aDaviddi, non ha pregio quanto affermato in ricorso in merito allamancata richiesta di alcun nuovo atto di “alta amministrazione”:come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, infatti,la norma menzionata richiede che siano individuate con appositodecreto del prefetto, ai sensi del comma 2 della medesima norma,le tipologie di strada ai fini dell’installazione dei dispositivi fissi sustrade diverse da autostrade e strade extraurbane principali.

Nelcaso di specie, però, tale decreto prefettizio non era stato ancoraemanato ai sensi della nuova disposizione, al tempo in cuil’infrazione era stata commessa.Da quanto sopra deriva che una banchina di ridottissimalarghezza - come quella insistente sulla strada extraurbanasecondaria "Traversa dei Monti" nel Comune di Montalcino - nonpuò considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni né, ingenerale, risponde alle caratteristiche imposte dal codice dellastrada, ragion per cui la sua mancata conformazione a talicaratteristiche comporta l'insussistenza di un elemento essenzialeper la qualificazione di “strada extraurbana secondaria”, dovendoperciò considerarsi illegittimo il provvedimento prefettizio cheabbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature inuna strada extraurbana che non abbia tutte le caratteristiche"minime" della "strada extraurbana secondaria", in base alladefinizione recata dal comma 2, lett.

C, del citato art. 2 CdS.1.3. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, aiNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €.1.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agliaccessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2026.Il PresidenteMAURO CRISCUOLO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 41/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso otto verbali elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Montalcino per violazione dei limiti di velocità conriferimento al limite di 50 km/h, ex art. 142, comma 8, d.lgs. 30aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’), rilevata in data06.10.2020 mediante dispositivo fisso di rilevazione elettronicadella velocità (Autovelox) installato su strada secondariaextraurbana (S.P. n. 14 “Traversa dei Monti”, al km 51+520 dir.Grosseto-Montalcino), previa autorizzazione mediante decretoemesso dal Prefetto di Siena.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Siena aveva accolto l’opposizione,annullando i verbali di contestazione.Avverso tale decisione ha proposto appello il Comune diMontalcino innanzi al Tribunale di Siena, sostenendo che il trattostradale interessato dovesse qualificarsi come strada extraurbanasecondaria ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. C), CdS, conconseguente legittimità del decreto prefettizio n. 27800 del12/11/2014 autorizzativo dell’installazione dell’Autovelox.Il Tribunale adito – con sentenza n. 41/2023 - ha rigettatol’appello muovendo dal principio secondo cui, in tema diaccertamento differito delle violazioni dei limiti di velocità medianteAutovelox, l’orientamento maggioritario della Corte di cassazioneè nel senso per cui il provvedimento prefettizio di individuazionedelle strade sulle quali è consentito il rilevamento automatico dellavelocità senza contestazione immediata è sindacabile dal giudiceNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026ordinario sotto il profilo della legittimità, ove il Prefetto abbiaincluso strade non riconducibili alle categorie tassativamentepreviste dalla legge.In particolare, il Tribunale ha valorizzato il limite derivantedall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, nella formulazione applicabileal menzionato decreto prefettizio del 2014, non potendo applicarsial caso di specie (come invece sostenuto dall’appellante) la nuovaformulazione dell’art. 4 d.l. n. 121/2002, atteso che non risultasopravvenuto un nuovo decreto prefettizio ivi previsto.Osservava il secondo giudice che tale disposizione consentival’installazione dei dispositivi automatici, senza obbligo dicontestazione immediata, solo sulle autostrade, sulle stradeextraurbane principali, nonché — previa individuazione prefettizia— sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento.La questione decisiva veniva individuata nella qualificazionedella S.P. n. 14 come strada extraurbana secondaria. Ai sensidell’art. 2, comma 3, lett. C CdS tale categoria presuppone unastrada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso dimarcia e con banchine; sul punto, il Tribunale riteneva che, nellaspecie, mancava proprio tale requisito strutturale, poiché dalleimmagini prodotte dallo stesso Comune risultava che, in più puntidella S.P. 14 e, in particolare, in prossimità dell’Autovelox, labanchina era di dimensioni estremamente ridotte o addiritturainesistente, non consentiva né la sosta di emergenza dei veicoli néil transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.Il Tribunale precisava, altresì, che la verifica dei requisitistrutturali deve riguardare la strada nella sua complessivaconformazione e non soltanto il punto di materiale collocazioneNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026dell’apparecchiatura di rilevamento, richiamando sul punto lagiurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertamento deveriguardare le caratteristiche complessive della strada autorizzatadal Prefetto.Da tale premessa il giudice ha tratto la conseguenza che lastrada in questione, non possedendo i requisiti minimi per esserericondotta alle categorie A, B, C o D dell’art. 2 CdS, doveva esserequalificata, in via residuale, come strada locale di tipo F; categoriache, nella disciplina applicabile al decreto prefettizio del 2014, nonera richiamata dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 e per la qualepermaneva, dunque, la regola della contestazione immediata.In definitiva, il decreto prefettizio n. 27800 del 12/11/2014,nella parte in cui aveva autorizzato la collocazione dell’Autoveloxsulla S.P. 14 “Traversa dei Monti”, km 51+520, è stato ritenutoillegittimo, perché adottato in violazione dei presupposti normativiallora vigenti, e conseguentemente disapplicato dal giudiceordinario.2. Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Montalcinopropone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivoillustrato da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 3, 157, 158 e 190 CdS, in relazione all’art. 4 d.l. n.121/2002 e agli artt. 200 e 201 CdS, nonché all’art. 49, comma 5-undecies d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge11/9/2020 n. 120 (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.).Numero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026Il Comune di Montalcino censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione della disciplina del codice dellastrada in tema di classificazione delle strade e di legittimainstallazione di dispositivi fissi di rilevazione della velocità senzacontestazione immediata. La doglianza investe, in particolare,l’affermazione del Tribunale di Siena secondo la quale il tratto dellaS.P. 14 ove transitava il sanzionato e dove era collocato l’Autoveloxnon sarebbe qualificabile come “strada extraurbana secondaria”per difetto di una banchina idonea ad assolvere anche la funzionedi sosta di emergenza.Il Comune ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbeerroneamente valorizzato il requisito dimensionale e funzionaledella banchina (passaggio dei pedoni e sosta di emergenza). Sisostiene, in diritto, che la nozione di banchina non impone unalarghezza minima inderogabile, né richiede che essa sia idonea allasosta di emergenza dei veicoli. A fondamento di tale assunto sirichiama l’art. 3 CdS, che definisce la banchina come la parte dellastrada compresa tra il margine della carreggiata e gli elementilongitudinali esterni, nonché l’art. 141 Reg. esec. cod. strada,relativo alle strisce di margine della carreggiata. Da tale quadronormativo, confermato dagli artt. 157, 158 e 190 CdS, il Comunericorrente trae la conclusione che la banchina sia spazio esternoalla carreggiata, non destinato alla circolazione veicolare, ma altransito dei pedoni, sicché, in assenza di una prescrizionenormativa di larghezza minima, sarebbe sufficiente la sua idoneitàal passaggio pedonale.Il ricorso contrappone alla lettura seguita dal Tribunale di Sienaun diverso indirizzo di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 8934 delNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/202629/03/2019 e Cass. Sez. 2, n. 21604 del 28/07/2021), che nonveicoli, neppure d’emergenza, e che l’eventuale uso occasionaleper soste emergenziali non ne muti la destinazione propria, ossiadi sicurezza del transito pedonale e di delimitazione dellacarreggiataIl Comune contesta anche la riconduzione del tratto stradalealla categoria residuale della “strada locale” di cui all’art. 2, lett.qualificazione della strada in questione né quale “strada locale” néquale “itinerario ciclopedonale”.Da ultimo, il ricorso censura la sentenza nella parte in cui haescluso la rilevanza dell’art. 49, comma 5-undecies, del d.l. n. 76del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020, che ha modificatol’art. 4, comma 1, d.l. n. 120 del 2002. Il Comune sostiene chetale disposizione, entrata in vigore dal 15.09.2020, ossia primadelle violazioni dell’ottobre 2020, avrebbe esteso l’utilizzabilità deidispositivi di rilevamento a distanza a tutte le tipologie di strade esarebbe stata introdotta proprio per superare le incertezzeapplicative pregresse, senza necessità di un nuovo decretoprefettizio antecedente alle infrazioni.1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.Occorre premettere che il sistema delineato dal CdS èimprontato sulla regola della contestazione immediata delleinfrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamentequando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche cherendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare laNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026contestazione immediata (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n.3701 del 15/02/2011).In particolare, il CdS - con la previsione di cui all'art. 201,comma 1-bis - ammette la possibilità di procedere allacontestazione non immediata dell'infrazione al codice della stradamediante la postazione di un Autovelox esclusivamente sulleautostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbanesecondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nelcontempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stessetipologie di strade devono presentare per potersi qualificare cometali (art. 2, commi 2 e 3, lett. A, B, C e D; ex multis: Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.21894 del 02/08/2024, Rv. 672177 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 22627 del 26/07/2023, Rv. 668568 - 01).1.2. Nel caso di specie, la questione controversa attieneall'interpretazione della norma classificatoria della tipologia distrada ove è stata commessa l’infrazione, qualificata dal decretoprefettizio quale “strada secondaria extraurbana” (art. 2, comma3 lett. C, CdS), per stabilire quali siano i requisiti strutturaliindefettibili che il percorso stradale deve presentare per poteressere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nelricorso degli altri presupposti che l'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 affidaalla valutazione della stessa [OSCURATO:PERSONA].Sul tema, questa Corte ha ribadito in più occasioni che: ilprovvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire lapossibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio peril rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti divelocità, debitamente citato nel verbale di contestazione a pena diNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026carenza di motivazione (ex multis: Cass. n. 412 del 2025, cit.;Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; Sez. 2,Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918del 26/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020),deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge,non potendo il Prefetto fare riferimento, medianteun'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dalcodice della strada; è necessario che l'esistenza dellecaratteristiche minime per la configurazione di una stradaextraurbana come secondaria interessi tutta la strada consideratanella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimitàdel posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronicadella velocità; per banchina deve considerarsi uno spazioall'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata,destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, la cuidimensione è determinata con d.m. prot. 6782 del 05.11.2001 ess.mm., in 1 mt per i tronchi stradali già esistenti e 1,50 per lacostruzione dei nuovi (cfr., sebbene con riferimento alle stradeurbane a scorrimento: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del20/06/2019, Rv. 654339 – 01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 1347 del 17/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1805 del20/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22872 del 27/07/2023; Sez. 2,Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022, Rv. 664613 – 01; Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 15827 del 17/05/2022; Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 10326 del 29/05/2020).Riguardo all’applicazione al caso concreto della nuova versionedell’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, come modificato dall’art. 49, comma5-undecies, del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 delNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/20262020, già vigente all’epoca della contestazione della violazione aDaviddi, non ha pregio quanto affermato in ricorso in merito allamancata richiesta di alcun nuovo atto di “alta amministrazione”:come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, infatti,la norma menzionata richiede che siano individuate con appositodecreto del prefetto, ai sensi del comma 2 della medesima norma,le tipologie di strada ai fini dell’installazione dei dispositivi fissi sustrade diverse da autostrade e strade extraurbane principali. Nelcaso di specie, però, tale decreto prefettizio non era stato ancoraemanato ai sensi della nuova disposizione, al tempo in cuil’infrazione era stata commessa.Da quanto sopra deriva che una banchina di ridottissimalarghezza - come quella insistente sulla strada extraurbanasecondaria "Traversa dei Monti" nel Comune di Montalcino - nonpuò considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni né, ingenerale, risponde alle caratteristiche imposte dal codice dellastrada, ragion per cui la sua mancata conformazione a talicaratteristiche comporta l'insussistenza di un elemento essenzialeper la qualificazione di “strada extraurbana secondaria”, dovendoperciò considerarsi illegittimo il provvedimento prefettizio cheabbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature inuna strada extraurbana che non abbia tutte le caratteristiche"minime" della "strada extraurbana secondaria", in base alladefinizione recata dal comma 2, lett. C, del citato art. 2 CdS.1.3. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, aiNumero registro generale 4599/2023Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 23122/2026Data pubblicazione 13/07/2026sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €.1.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agliaccessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2026.Il PresidenteMAURO CRISCUOLO
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