CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 34284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27909-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorren te- avverso la sentenza n. 1869/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 1869/05/2021 con cui la CTR per la Regione Lazio ha riformato la decisione della C1P di Roma, pronunciatasi in tema di tassazione separata della previdenza complementare di cui all'art. 23 d.lgs. n. 252/2005 relativa ad un ex dipendente INPS. Segnatamente il Collegio d'appello ha ritenuto non potersi riconoscere alla contribuente, ex dipendente ormai collocata a riposo e che aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo di Irpef, l'aliquota ridotta tra il 9% e il 15% per non essere ancora stato approvato il decreto attuativo previsto dall'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005 e con conseguente applicazione del regime previgente. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo la parte contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 11, co. 6, d.lgs. n. 252/2005 e della legge 243/2004. In sostanza la parte contribuente lamenta l'illegittimità della sentenza gravata che aveva ritenuto inapplicabile l'aliquota agevolata di cui all'art. 11, co. 6, d.lgs. n. 252/2005 in ragione della mera mancata adozione del decreto Ric. 2021 n. 27909 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- attuativo di cui all'art. 23, co. 6, dello stesso d.lgs 252/2005 e ritenendo in suo luogo applicabile la disciplina previgente. In assenza di precedenti specifici in materia, nonché per la complessità della vicenda, non sussiste l'evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., donde gli atti debbono essere rimessi alla V sezione civile (tributaria). PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone la trasmissione degli atti alla V sezione civile (tributaria). Così deciso