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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 gennaio 1968

Cassazione n. 42343/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di questo. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24/1/2024 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 22/12/2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone in relazione a reati cui all'art. 73 d.p.r. 390/90, alla partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e ad estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

A sostegno del ricorso ha articolato tre motivi di impugnazione:

1.1. Con il primo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., non essendosi in alcun modo contestato nel ricorso al Tribunale del riesame l'esistenza di cosche di 'ndrangheta nelle zone territoriali teatro dei fatti, ed in particolar modo l'esistenza di una cosca [OSCURATO:PERSONA], bensì la partecipazione ad esse del ricorrente.

Si deduce anche che la cosca lona, di cui il C::omito è stato sodale come da condanna passata in giudicato, negli anni 2000 sarebbe stata contrapposta e non contigua alla cosca Megna, sicché sarebbe contraddittorio ritenere proprio il Comito promotore della cosca Corigliano-Comito.

Il ricorso contesta anche l'efficacia probatoria delle dichiarazioni del collaboratore Oliverio che, pur cardine probatorio dell'operazione "Six towns", risulterebbe smentito nella sua credibilità dalla Corte di Assise laddove questa ha assolto [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso collaboratore indicato come co-collaboratore e contabile della medesima cosca, sicché le sue dichiarazioni in ordine al coinvolgimento dei fratelli Comito con Pietro e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero un indizio autosufficiente, attesi anche i rapporti di solo astio del ricorrente con i Corigliano.

Allo stesso modo, le dichiarazioni del collaboratore Zaffonte riportate a pag. 9 dell'ordinanza attribuiscono espressamente solo "per sentito dire" al Comito il coinvolgimento in piccole estorsioni.

1.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen.: in realtà, a fronte di un titoletto del motivo di tal genere, si contesta il ruolo attribuito al Comito nel sodalizio, di partecipe alle decisioni relative alle estorsioni, assumendosi che dalle intercettazioni il predetto risulterebbe del tutto assente dalle fasi attuative e programmatiche delle estorsioni, e mero percettore di somme che si suppone derivino da queste.

Difetterebbe, pertanto, qualsiasi elemento idoneo a riconoscere una sua "messa a disposizione" del sodalizio, a maggior ragione con il ruolo di organizzatore, non potendosi certo desumersi questa da una sua pregressa condanna nel procedimento nato dall'"[OSCURATO:PERSONA]" per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen.Si contesta anche l'idoneità del solo riferimento, a quelli della "cornetta" ad attribuire al Comito una partecipazione all'estorsione ai danni della [OSCURATO:PERSONA]

1.3. Con il terzo motivo, infine, sono stati dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari: si assume che, nonostante la presunzione relativa di legge, il giudice non poteva sottrarsi all'obbligo di motivazione in ordine alla prognosi di reiterazione del reato che si deduce essere presupposto dell'applicazione della misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

2. I primi due motivi di impugnazione, in particolare, sono inammissibili in quanto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).

Il ricorso, in particolare, nel contestare che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero accusato il Comito di partecipazione alla cosca di 'ndrangheta operante in Rocca di Neto soltanto sulla base di un "sentito dire", non si confronta adeguatamente con le motivazioni dell'ordinanza impugnata che, invece, ha dato conto delle dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia evidenziando che l'[OSCURATO:PERSONA] si è autoaccusato di essere stato il capo locale di [OSCURATO:PERSONA], articolazione che spiegava la sua influenza nei territori locali limitrofi, tra i quali Rocca di Neto, ed altresì che entrambi i collaboratori hanno riferito di aver conosciuto personalmente il Comito, indicato dall'Oliverio come persona che "comandava Rocca di Neto", sia pure alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e lona Geremia, indicati come veri leader della zona.

Entrambi i collaboratori, poi, hanno riferito delle estorsioni nei confronti di piccoli imprenditori e commercianti, per l'Oliverio "anche di scarsa entità", alle quali i Connito ed i Corigliano erano dediti.

Dal percorso argomentativo dell'ordinanza del Tribunale di Napoli emerge, però, che dei due collaboratori soltanto lo Zafferano, dopo aver riferito del commercio di cocaina da parte dei Comito, ha precisato di sapere "anche", ma "solo per sentito dire", delle piccole estorsioni alle quali gli stessi erano dediti.

Quel che più rileva, però, e che rende congrua sul punto la motivazione dell'ordinanza impugnata, è la diffusa descrizione (alle pagg. 10 e 11 dell'ordinanza) di conversazioni intercettate dalle quali sono emerse direttamente la costante partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle decisioni relative ad attività estorsive ai danni di aziende di diversa natura (non solo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., citata nel ricorso, ma anche la società Ormins.r.I., la società agricola dei fratelli Lidonnici, l'impresa [OSCURATO:PERSONA]), le sue interlocuzioni in ordine ai criteri di ripartizione dei profitti illeciti elaborati da [OSCURATO:PERSONA] e, poi, la sua partecipazione a tale ripartizione, tanto da essere più volte ripreso dalle telecamere al momento della ricezione della quota di sua pertinenza.

Si tratta di elementi con i quali il ricorso, nel contestare essenzialmente il merito della decisione impugnata, nemmeno si confronta adeguatamente e che smentiscono l'assunto difensivo secondo cui l'ordinanza impugnata avrebbe attribuito ad alcuno degli indizi il carattere di autosufficienza.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, invece, per la sua cienericità, non avendo la difesa in alcun modo specificato a quali censure o argomentazioni l'ordinanza avrebbe omesso di dare adeguata risposta.

4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché, con argomentazioni del tutto generiche, contesta la sussistenza di esigenze cautelari, senza adeguatamente confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha correttameme richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., evidenziando anche, però, la continuità e la gravità e reiterazione delle condotte criminose e l'assenza di segni di resipiscenza o, comunque, di distacco dall'articolazione criminale di cui si tratta, senza vizi logici ritenute confermare, in concreto, la presunzione di pericolosità del ricorrente e di adeguatezza della sola misura adottata a prevenire reiterazioni di condotte criminose.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di questo. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24/1/2024 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 22/12/2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone in relazione a reati cui all'art. 73 d.p.r. 390/90, alla partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e ad estorsioni aggravate dal metodo mafioso. A sostegno del ricorso ha articolato tre motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., non essendosi in alcun modo contestato nel ricorso al Tribunale del riesame l'esistenza di cosche di 'ndrangheta nelle zone territoriali teatro dei fatti, ed in particolar modo l'esistenza di una cosca [OSCURATO:PERSONA], bensì la partecipazione ad esse del ricorrente. Si deduce anche che la cosca lona, di cui il C::omito è stato sodale come da condanna passata in giudicato, negli anni 2000 sarebbe stata contrapposta e non contigua alla cosca Megna, sicché sarebbe contraddittorio ritenere proprio il Comito promotore della cosca Corigliano-Comito. Il ricorso contesta anche l'efficacia probatoria delle dichiarazioni del collaboratore Oliverio che, pur cardine probatorio dell'operazione "Six towns", risulterebbe smentito nella sua credibilità dalla Corte di Assise laddove questa ha assolto [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso collaboratore indicato come co-collaboratore e contabile della medesima cosca, sicché le sue dichiarazioni in ordine al coinvolgimento dei fratelli Comito con Pietro e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero un indizio autosufficiente, attesi anche i rapporti di solo astio del ricorrente con i Corigliano. Allo stesso modo, le dichiarazioni del collaboratore Zaffonte riportate a pag. 9 dell'ordinanza attribuiscono espressamente solo "per sentito dire" al Comito il coinvolgimento in piccole estorsioni. 1.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen.: in realtà, a fronte di un titoletto del motivo di tal genere, si contesta il ruolo attribuito al Comito nel sodalizio, di partecipe alle decisioni relative alle estorsioni, assumendosi che dalle intercettazioni il predetto risulterebbe del tutto assente dalle fasi attuative e programmatiche delle estorsioni, e mero percettore di somme che si suppone derivino da queste. Difetterebbe, pertanto, qualsiasi elemento idoneo a riconoscere una sua "messa a disposizione" del sodalizio, a maggior ragione con il ruolo di organizzatore, non potendosi certo desumersi questa da una sua pregressa condanna nel procedimento nato dall'"[OSCURATO:PERSONA]" per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen.Si contesta anche l'idoneità del solo riferimento, a quelli della "cornetta" ad attribuire al Comito una partecipazione all'estorsione ai danni della [OSCURATO:PERSONA] 1.3. Con il terzo motivo, infine, sono stati dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari: si assume che, nonostante la presunzione relativa di legge, il giudice non poteva sottrarsi all'obbligo di motivazione in ordine alla prognosi di reiterazione del reato che si deduce essere presupposto dell'applicazione della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 2. I primi due motivi di impugnazione, in particolare, sono inammissibili in quanto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Il ricorso, in particolare, nel contestare che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero accusato il Comito di partecipazione alla cosca di 'ndrangheta operante in Rocca di Neto soltanto sulla base di un "sentito dire", non si confronta adeguatamente con le motivazioni dell'ordinanza impugnata che, invece, ha dato conto delle dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia evidenziando che l'[OSCURATO:PERSONA] si è autoaccusato di essere stato il capo locale di [OSCURATO:PERSONA], articolazione che spiegava la sua influenza nei territori locali limitrofi, tra i quali Rocca di Neto, ed altresì che entrambi i collaboratori hanno riferito di aver conosciuto personalmente il Comito, indicato dall'Oliverio come persona che "comandava Rocca di Neto", sia pure alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e lona Geremia, indicati come veri leader della zona. Entrambi i collaboratori, poi, hanno riferito delle estorsioni nei confronti di piccoli imprenditori e commercianti, per l'Oliverio "anche di scarsa entità", alle quali i Connito ed i Corigliano erano dediti. Dal percorso argomentativo dell'ordinanza del Tribunale di Napoli emerge, però, che dei due collaboratori soltanto lo Zafferano, dopo aver riferito del commercio di cocaina da parte dei Comito, ha precisato di sapere "anche", ma "solo per sentito dire", delle piccole estorsioni alle quali gli stessi erano dediti. Quel che più rileva, però, e che rende congrua sul punto la motivazione dell'ordinanza impugnata, è la diffusa descrizione (alle pagg. 10 e 11 dell'ordinanza) di conversazioni intercettate dalle quali sono emerse direttamente la costante partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle decisioni relative ad attività estorsive ai danni di aziende di diversa natura (non solo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., citata nel ricorso, ma anche la società Ormins.r.I., la società agricola dei fratelli Lidonnici, l'impresa [OSCURATO:PERSONA]), le sue interlocuzioni in ordine ai criteri di ripartizione dei profitti illeciti elaborati da [OSCURATO:PERSONA] e, poi, la sua partecipazione a tale ripartizione, tanto da essere più volte ripreso dalle telecamere al momento della ricezione della quota di sua pertinenza. Si tratta di elementi con i quali il ricorso, nel contestare essenzialmente il merito della decisione impugnata, nemmeno si confronta adeguatamente e che smentiscono l'assunto difensivo secondo cui l'ordinanza impugnata avrebbe attribuito ad alcuno degli indizi il carattere di autosufficienza. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, invece, per la sua cienericità, non avendo la difesa in alcun modo specificato a quali censure o argomentazioni l'ordinanza avrebbe omesso di dare adeguata risposta. 4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché, con argomentazioni del tutto generiche, contesta la sussistenza di esigenze cautelari, senza adeguatamente confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha correttameme richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., evidenziando anche, però, la continuità e la gravità e reiterazione delle condotte criminose e l'assenza di segni di resipiscenza o, comunque, di distacco dall'articolazione criminale di cui si tratta, senza vizi logici ritenute confermare, in concreto, la presunzione di pericolosità del ricorrente e di adeguatezza della sola misura adottata a prevenire reiterazioni di condotte criminose. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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