CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RAVENNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato eos [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero della Procura presso il Tribunale di Ravenna propone ricorso per cassazione avvero l'ordinanza di non convalida dell'arresto eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal Tribunale monocratico di Ravenna il 30.12.2020. L'indagato era stato sorpreso, secondo il ricorrente, in flagranza del reato di furto aggravato di energia elettrica dai carabinieri della Stazione di Alfonsine, sottratta da un punto esterno di derivazione pubblica, mediante allacciamento abusivo al contatore, staccato per morosità del precedente titolare. Lo stesso Bondavalli - figlio di colei che era l'intestataria dell'epoca del contratto di locazione immobiliare - aveva reso spontanee dichiarazioni confessorie al momento dell'arresto, poi non confermate in udienza di convalida, dinanzi al giudice. L'ordinanza impugnata non ha ritenuto sussistente il presupposto della flagranza, sul presupposto che l'abitazione presso cui era attivo il contatore elettrico era adibita a "casa famiglia per anziani", sicchè una pluralità di persone fruivano di quel domicilio e, di conseguenza, dell'allaccio abusivo di corrente elettrica. Il ricorrente evidenzia, al riguardo, che la valutazione prognostica da compiersi ai fini di decidere la sussistenza dei presupposti per procedere all'arresto deve svolgersi con giudizio "ex ante", sicchè, in presenza della confessione dell'indagato e trattandosi di furto pluriaggravato (dalla violenza sulle cose e dall'uso del mezzo fraudolento), commesso da soggetto che si trovava ristretto in quell'abitazione in regime di detenzione domiciliare, l'arresto era obbligatorio. 2. Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice ha chiarito da tempo che, in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896; Sez. 3, n. 8422 del 18/1/2018, Glory, Rv. 272392). In altre, parole il giudizio ex ante impone che tenga conto della situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto e non degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi e che sono utilizzabili solo per la pronuncia relativa all'eventuale richiesta di misura cautelare (Sez. 6, n. 18196 del 13/4/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266930; Sez. 3, n. 37861 del 17/6/2014, Pasceri, Rv. 260084).2.1. Nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto valutare utilmente le spontanee dichiarazioni confessorie rese dall'indagato al momento dell'emersione del reato e dell'arresto, poiché esse erano pienamente utilizzabili in tale fase procedimentale, come ha oramai stabilito l'orientamento prevalente di questa Corte regolatrice, secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e quindi nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., ancorchè in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1, e 64 cod. proc. pen. e pur anche se non nell'immediatezza dei fatti, a condizione che emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242; in motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini; conformi Sez. 1, n. 15197 del 8/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 2, n. 14320 del 13/3/2018, Basso, Rv. 272541). Non emerge, nel caso del ricorrente, che egli abbia reso le spontanee dichiarazioni dal contenuto confessorio in modo "non libero", sic:chè esse erano pienamente utilizzabili ai fini dell'arresto e, per quel che concerne la valutazione del giudice in sede di convalida, avrebbero dovuto essere tenute da conto ai fini della sua decisione sulla legittimità dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria, in presenza delle ulteriori condizioni oggettive di flagranza e derivanti dalla constatazione stessa dell'allaccio abusivo del contatore elettrico e del consumo di energia. Ed infatti, in tema di furto di energia elettrica, lo stato di flagranza che consente l'arresto obbligatorio, ai sensi dell'art. 380, comma secondo, lett. e), cod. proc. pen., non presuppone che l'autore del furto sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore o di effettuare l'allacciamento abusivo, essendo sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso e che la condotta integrante l'aggravante di cui all'art. 625 n.2) cod. pen. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l'impossessamento (Sez. 5, Sentenza n. 42602 del 22/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266411; Sez. 4, n. 43693 del 10/10/2019, Chittoglio, Rv. 277359). Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo; pertanto, il delitto è flagrante se, quando è effettuato l'intervento della polizia giudiziaria, la captazione di energia è ancora in atto, essendo irrilevante a tal fine il momento di realizzazione dell'allaccio abusivo alla rete (Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265850; Sez. 4, n. 1537 del 10 del 2/10/2009, Durro, Rv. 246294). 2.2. In conclusione, appare indubbio che, nell'occasione, l'arresto dell'indagato è stato legittimamente eseguito, avendo gli agenti operanti valutato correttamente "allo stato degli atti" l'apparente flagranza del reato per il quale è stata eseguita la misura, considerati gli elementi al momento dagli stessi acquisiti e, in particolare, le spontanee dichiarazioni confessorie rese da Bondavalli, di tal che il provvedimento impugnato, di non convalida dell'arresto, deve essere annullato. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, posto che, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, essendo oramai irrimediabilmente decorso il termine perentorio per la convalida del provvedimento, l'eventuale rinvio sarebbe fonte di una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, del). 2017, Vattimo, Rv. 270042). Deve ribadirsi, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (vedi anche, tra le molte, Sez. 6, n. 13436 del 23/2/2016, Obien, Rv. 266734; Sez. 5, n. 15387 del 19/2/2016, Cosman, Rv. 266566). P. Q. MI. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 25 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]