CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 47200/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità e, in via subordinata, il rigetto del ricorso; Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 20/05/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con persone diverse da quelle conviventi e dal difensore, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i reati di cui ai capi 17 (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e 59 (artt. 81, comma secondo, 629, 416-bis.1 cod. pen.). Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetistica Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente gravitava. Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituiva l'oggetto principale dei suoi traffici illeciti. In questa ampia cornice investigativa, al capo 17, si contestava a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup., commesso a Rosarno, nelle date del 20/12/2017 e del 22/12/2017, mediante la cessione di due partite di stupefacenti, consegnate a soggetti presenti nel mercato degli stupefacenti locale. Si contestava, inoltre, a [OSCURATO:PERSONA], al capo 59, in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 629, 416-bis.1 cod. pen., consistente nell'estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] - che si concretizzava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rosarno, in un arco temporale compreso tra il febbraio e il settembre del 2018 -, che veniva costretto a corrispondere somme periodiche agli emissari della cosca Pesce di Rosarno. Il coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione delle attività illecite in esame si riteneva corroborato dalle attività di captazione informatica - eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) - svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna, quanto al reato di cui al capo 17, nelle pagine 4-6 dell'ordinanza impugnata, quanto al reato di cui al capo 59, nelle pagine 6-9 dello stesso provvedimento. Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore dei delitti contestati al ricorrente ai capi 17 e 59 della rubrica e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, di matrice 'ndranghetistica, collegato alla sfera di operatività della cosca Pesce di Rosarno, nel cui contesto le attività illecite nelle quali risultava coinvolto l'indagato erano state commesse. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] emetteva il provvedimento cautelare di cui in premessa. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 73 T.U. stup., 273, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 17, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110, 629, 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell'ipotesi estorsiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 59 della rubrica, che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all'assunto accusatorio. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 629, 416-bis.1 cod. pen., 273, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata in relazione al reato di cui al capo 59, non risultando provato che la condotta estorsiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], quand'anche si ritenesse configurabile, fosse collegata alla sfera di operatività della cosca Pesce di Rosarno. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, necessario alla formulazione del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 59, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, era stata applicata in modo automatico, senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. 2.1. Le considerazioni esposte con le doglianze introduttive del ricorso in esame venivano ulteriormente ribadite con i motivi aggiunti depositati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che risultavano articolati in quattro censure difensive.Con tali censure difensive si introducevano preliminarmente due doglianze, contrassegnati dai numeri 1 e 2, relative alle conclusioni del sostituto procuratore generale datate 28/10/2021 - reputate eccentriche rispetto al ricorso introduttivo del presente procedimento - e sulla tecnica motivazionale seguita dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] per confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti del ricorrente, che si riteneva pedissequamente riconducibile ai provvedimenti cautelari sottostanti. Nel merito delle doglianze, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], con i motivi nuovi contrassegnati dai numeri 3 e 4, si deduceva che il compendio indiziario imponeva di escludere il coinvolgimento del ricorrente nelle attività delittuose che gli venivano contestate ai capi 17 e 59 della rubrica, che non potevano ritenersi dimostrate sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente. Sulla scorta di tali ulteriori censure difensive si ribadiva la necessità di annullare l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], così come integrato dai motivi nuovi depositati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, così come integrato dal motivo nuovo contrassegnato dal numero 3, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 73 T.U. stup., 273, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 17, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo 17 della rubrica, ascritto all'imputato ex artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup., è costituito dagli esiti delle attività di captazione informatica svolte nel corso delle indagini preliminari. In questo contesto, si attribuiva peculiare rilievo alle captazioni informatiche nelle quali [OSCURATO:PERSONA] risultava convolto personalmente quale colloquiante, citate nelle pagine 4-6 dell'ordinanza impugnata, che riguardavano la gestione di due partite di droga. Tra queste captazioni, seguendo l'ordine di esposizione utilizzato dal provvedimento censurato, si ritiene opportuno richiamare, per la loro particolare pregnanza indiziaria, l'intercettazione numero 1423 del 20/12/2017, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), citata a pagina 4; l'intercettazione numero 2002 del 22/12/2017, registrata tra gli stessi colloquianti, citata nelle pagine 4 e 5; l'intercettazione numero 1209 del 19/02/2010, registrata tra i medesi conversanti, citata a pagina 5. Gli esiti di queste captazioni informatiche facevano emergere il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di due partite di droga, nelle quali risultavano implicati anche i coindagati [OSCURATO:PERSONA] (1992), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], un congiunto dell'indagato. Di queste intercettazioni il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato l'acquisto delle due partite di droga, rispetto al quale prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le censure difensive finalizzate ad affermare la natura preparatoria delle singole trattative condotte da Giovinazzo. Non può, in proposito, non rilevarsi che il fatto che i soggetti colloquianti discutessero di un campione dello stupefacente oggetto delle trattative non comporta ex se la natura pretipica delle attività svolte, che, al contrario, veniva esclusa sulla base di una valutazione analitica del contenuto dei colloqui registrati. Né, com'è noto, è possibile procedere alla reinterpretazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, salvo casi di travisamento probatorio, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso, così come integrato dal motivo nuovo contrassegnato dal numero 3. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, così come integrato dal motivo nuovo contrassegnato dal numero 4, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110, 629, 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell'ipotesi estorsiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 59, che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all'assunto accusatorio. Osserva il Collegio che, analogamente a quanto evidenziato per la doglianza precedente, il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo 59, è costituito dagli esiti delle attività di captazione informatica svolte nel corso delle indagini preliminari. In questo contesto, si attribuiva peculiare rilievo alle intercettazioni passate in rassegna nelle pagine 6-9 dell'ordinanza impugnata, che riguardavano la gestione delle attività estorsive contestate al ricorrente al capo 59. Tra queste captazioni, seguendo l'ordine di esposizione utilizzato dal provvedimento censurato, si ritiene opportuno richiamare, per la loro particolare pregnanza indiziaria, l'intercettazione numero 1232 del 19/02/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), citata nelle pagine 6 e 7; l'intercettazione numero 2516 del 19/04/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagine 7 e 5; l'intercettazione numero 1619 del 02/08/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 8; l'intercettazione numero 5343 del 14/09/2018, registrata tra i medesimi colloquianti, citata a pagina 9. Dal tenore di queste captazioni emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della natura estorsiva delle richieste di denaro che venivano rivolte a [OSCURATO:PERSONA], essendo pienamente consapevole del fatto che le pretese economiche avanzate dai vertici della cosca Pesce di Rosarno nei confronti della persona offesa erano collegate al cantiere che la vittima aveva aperto presso il Porto di [OSCURATO:PERSONA], presso il quale, peraltro, il ricorrente si recava personalmente. Parimenti dimostrato deve ritenersi l'assunto accusatorio secondo cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) di recarsi da [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a soddisfare le sue pretese economiche, che si evinceva dal contenuto della captazione informatica registrata il 14/09/2018, sopra citata, che chiariva con quali modalità l'indagato era stato coinvolto nell'estorsione di cui al capo 59, essendosi presentato personalmente dalla vittima in diverse occasioni, a nome dei vertici della cosca Pesce. Di queste intercettazioni il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio indiziario omogeneo, che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento personale di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], gestita unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della cosca Pesce, ai cui vertici le somme corrisposte dalla vittima venivano consegnate. Non è, in ogni caso, possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto, pur pregevolmente prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso in esame, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01). Né è possibile contrapporre alla ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati a Giovinazzo effettuata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] - in assenza della dimostrazione che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano logico-processuale - una ricostruzione diversa e alternativa, perché in tal caso verrebbe, inevitabilmente, invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, così come integrato dal motivo nuovo contrassegnato dal numero 4. 4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, così come integrato dal motivo nuovo contrassegnato dal numero 4, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 629, 416-bis.1 cod. pen., 273, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata in relazione al reato di cui al capo 59, non risultando provato che la condotta estorsiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], quand'anche si ritenesse configurabile, fosse collegata alla sfera di operatività della cosca Pesce di Rosarno. Non può, in proposito, non ribadirsi, in linea con quanto affermato nei paragrafi 2 e 3, cui si rinvia, che gli esiti delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminare facevano emergere il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delittuosa contestata al capo 59 della rubrica, nella quale risultavano coinvolti anche [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], dai quali l'indagato riceveva le indicazioni necessarie a eseguire l'attività estorsiva posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi consente di ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., risultando l'attività delittuosa di cui al capo 59 posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della cosca Pesce di Rosarno. Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 10 del provvedimento impugnato, evidenziava che il compendio indiziario imponeva di ritenere il ricorrente «consapevole di fungere da "ambasciatore" alla cosca Pesce, una delle più radicate sul territorio di riferimento che, anche per mezzo dell'intermediazione dell'indagato, faceva pervenire le richieste estorsive della vittima designata». In questa cornice, a conferma della correttezza del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla fattispecie contestata al capo 59 della rubrica a [OSCURATO:PERSONA], non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, formatasi sull'interpretazione dell'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, ma pacificamente applicabile allo stesso art. 416-bis.1, secondo cui: «In terna di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Volpe, Rv. 238399-01). Né sussistono questioni ermeneutiche riguardanti l'assorbimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 nella formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza in esame, essendo in proposito sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: «Sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.» (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273863-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso, così come integrato dal motivo nuovo contrassegnato dal numero 4. 5. Deve ritenersi infondato il quarto di ricorso, così come integrato dal motivo nuovo contrassegnato dal numero 4, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista dì un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, necessario al giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 59 della rubrica, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente. Si tratta, invero, di una doglianza prospettata in termini speculari al secondo motivo e al terzo motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 3 e 4, cui si deve riportare, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere infondate le censure difensive riguardanti l'incongruità del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 59. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso, così come integrato dal motivo nuovo contrassegnato dal numero 4. 6. Deve, infine, ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, era stata applicata in modo automatico, senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone l'applicazione della misura custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento ai reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quanto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 59 -, atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01; Sez. 6, n. 27685 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancini, Rv. 250360-01). Ne discende che, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudizio di pericolosità sociale non può prescindere dalle emergenze indiziarie acquisite nel corso delle indagini preliminari, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo 59, sia concreto e reso probabile dai collegamenti consortili esistenti tra l'indagato e la cosca Pesce di Rosa rno. Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano dimostrati, per effetto del ruolo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività illecite della cosca Pesce - con particolare riferimento ai settori delle estorsioni e degli stupefacenti, ancorché per il reato di cui al capo 17 non risulta contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento cautelare genetico, con cui veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con persone diverse da quelle conviventi e dal difensore, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273- 01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo di ricorso. 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] così come integrato dai motivi aggiunti depositati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deve essere