CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati da di- stinti Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 14 settembre 2012, in parziale riforma della decisione, appel- lata dagli imputati, con cui il G.u.p. del Tribunale di Asti il 21 gennaio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto il primo responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, B e C, tutti com- messi nel 2015), ed il secondo di favoreggiamento e sfruttamento della prostitu- zione, fatto commesso nel 2015, in conseguenza condannando ciascuno alla pena di giustizia, invece, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A) e C) ed ha conseguentemente rideterminato, riducendola, la pena in relazione al residuo capo; ha inoltre ridotto la sanzione per [OSCURATO:PERSONA]. 2. In sintesi, i motivi di impugnazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di mo- tivazione sotto il profilo dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] censura promiscuamente violazione di legge e difetto di mo- tivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che. 3. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, perché costruiti in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi dai Giudici di merito (v. pp. 6-9 quanto a [OSCURATO:PERSONA] e p. 11 quanto a [OSCURATO:PERSONA]) con argomenti con i quali i ricorsi non si confrontano criticamente. 4. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così