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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 10324/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Livorno aveva dichiarato CIAPONI Matteo penalmente responsabile del reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificato quello contestato ai sensi dell'art. 73, c. 1, stesso d.P.R., in relazione alla illecita detenzione di circa gr. 1170 di marijuana, gr. 780 di hashish e gr. 85 di cocaina.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena base, individuata 'nel massimo edittale con giustificazione che il deducente definisce laconica, tenuto anche conto della valutazione operata dal primo giudice in ordine alla effettiva offensività del fatto, tale da giustificare la riqualificazione nella ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello ha giustificato la individuazione della pena base nel massimo edittale di quattro anni di reclusione dando conto della valutazione complessiva dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, oltre che avuto riguardo alla diversità e al quantitativo delle sostanze detenute.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Già da tempo questa Corte e questa stessa sezione hanno precisato che l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr. sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, RV. 258356; sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 276932).

Diretto precipitato di tale, condivisibile principio è quello secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. (nel caso di specie gravità della condotta e personalità dell'imputato), ritenuto prevalente e di dominante rilievo (cfr. sez. 2, n. 43527 del 3/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]).

4. Nella specie, alla Corte territoriale era stato devoluto dall'appellante il tema della mancata giustificazione dell'apparente contraddizione insita nell'avere il Tribunale riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, c. 5, cit. (valorizzata la quantità non consistente delle sostanze, la loro modesta qualità e il difetto di elementi indicativi di un'attività organizzata, oltre al comportamento collaborativo del CIAPONI), riconoscendo vieppiù le generiche, con la determinazione della pena base in misura pari al massimo edittale.

Tale contraddizione, effettivamente irrisolta nella sentenza appellata, con la quale il primo giudice non era andato al di là di un generico, quanto inidoneo (alla luce dei principi sopra richiamati) rinvio ai criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen., è stata tuttavia risolta in termini più che congrui dalla Corte territoriale che, oltre ad avere espressamente ritenuto la particolare gravità del fatto di cui all'art. 73, c. 5, cit. (giudizio che emerge alla pag. 3 della sentenza censurata, ove si dà atto di quella che è stata ritenuta una benevola riqualificazione giuridica di esso), ha motivato il suo convincimento in ordine alla correttezza della pena individuata.

A tal fine, ha valorizzato elementi di sicuro rilievo, non solo enunciati, ma anche specificamente indicati, vale a dire, i singoli quantitativi delle tre sostanze detenute e la diversa tipologia di ciascuna di esse, una appartenente alla tabella I, le altre due alla II, circostanza quest'ultima che, pur di per sé non ostativa alla configurabilità della ipotesi ritenuta dal primo giudice (cfr., sul punto, Sez. unite n. 51063 del 27/9/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274076), può tuttavia esser valutata ai sensi dell'art. 133 cod.pen., siccome espressione della maggior gravità della condotta nell'ambito della qualificazione giuridica assegnata al fatto.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria lampi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Livorno aveva dichiarato CIAPONI Matteo penalmente responsabile del reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificato quello contestato ai sensi dell'art. 73, c. 1, stesso d.P.R., in relazione alla illecita detenzione di circa gr. 1170 di marijuana, gr. 780 di hashish e gr. 85 di cocaina. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena base, individuata 'nel massimo edittale con giustificazione che il deducente definisce laconica, tenuto anche conto della valutazione operata dal primo giudice in ordine alla effettiva offensività del fatto, tale da giustificare la riqualificazione nella ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha giustificato la individuazione della pena base nel massimo edittale di quattro anni di reclusione dando conto della valutazione complessiva dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, oltre che avuto riguardo alla diversità e al quantitativo delle sostanze detenute. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Già da tempo questa Corte e questa stessa sezione hanno precisato che l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr. sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, RV. 258356; sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 276932). Diretto precipitato di tale, condivisibile principio è quello secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. (nel caso di specie gravità della condotta e personalità dell'imputato), ritenuto prevalente e di dominante rilievo (cfr. sez. 2, n. 43527 del 3/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]). 4. Nella specie, alla Corte territoriale era stato devoluto dall'appellante il tema della mancata giustificazione dell'apparente contraddizione insita nell'avere il Tribunale riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, c. 5, cit. (valorizzata la quantità non consistente delle sostanze, la loro modesta qualità e il difetto di elementi indicativi di un'attività organizzata, oltre al comportamento collaborativo del CIAPONI), riconoscendo vieppiù le generiche, con la determinazione della pena base in misura pari al massimo edittale. Tale contraddizione, effettivamente irrisolta nella sentenza appellata, con la quale il primo giudice non era andato al di là di un generico, quanto inidoneo (alla luce dei principi sopra richiamati) rinvio ai criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen., è stata tuttavia risolta in termini più che congrui dalla Corte territoriale che, oltre ad avere espressamente ritenuto la particolare gravità del fatto di cui all'art. 73, c. 5, cit. (giudizio che emerge alla pag. 3 della sentenza censurata, ove si dà atto di quella che è stata ritenuta una benevola riqualificazione giuridica di esso), ha motivato il suo convincimento in ordine alla correttezza della pena individuata. A tal fine, ha valorizzato elementi di sicuro rilievo, non solo enunciati, ma anche specificamente indicati, vale a dire, i singoli quantitativi delle tre sostanze detenute e la diversa tipologia di ciascuna di esse, una appartenente alla tabella I, le altre due alla II, circostanza quest'ultima che, pur di per sé non ostativa alla configurabilità della ipotesi ritenuta dal primo giudice (cfr., sul punto, Sez. unite n. 51063 del 27/9/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274076), può tuttavia esser valutata ai sensi dell'art. 133 cod.pen., siccome espressione della maggior gravità della condotta nell'ambito della qualificazione giuridica assegnata al fatto. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria lampi
Sentenza Cassazione n. 10324/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris