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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06350/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 2753 / 20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), nonché gestore del relativo contenzioso, giusti contratti di concessione n. 34257/2006, n. 55265/2010, n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Frosinone, con studio legale in Alatri (FR), alla Via del Giardino n. 5 ([OSCURATO:TELEFONO], posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] – Estinzione per definizione agevolata [OSCURATO:PERSONA] ' 82 S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA],con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro temporeArch. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54M48 L182X), rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 19R48 H401A) del Foro di Roma, giusta procura speciale in calce al controricorso,ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n 28 ( [OSCURATO:TELEFONO] ; posta elettronica : [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente– e Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - - avverso la sentenza n. 3003 / 20 2 2 emessa dal la CTR Lazio in data 25/06/2022e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] ’82 di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 16433/18, depositata il 25.9.2018, con cui era stato respinto, compensando le spese, il suo ricorso contro gli avvisi di accertamento nn. 62039, 62040, 62041 e 62042, relativi al mancato pagamento dell’IMU per le annualità di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 al Comune di [OSCURATO:PERSONA] sui terreni – cat.

D/3 -adibiti in concessione a cave, per complessivi euro 106.798,98, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, per un totale di € 148.408,48.

2. La CTR Lazio accoglieva il gravame, affermando che le aree in oggetto erano assoggettabili all’IMU, atteso che, sebbene l’autorizzazione al loro utilizzo come cava fosse formalmente scaduta in data 23.2.2012, la ditta concessionaria aveva continuato, abusivamente, ad escavare le aree, che l'area classificata come D3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorché concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non era perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, che la base imponibile doveva essere determinata avendo riguardo al valore venale, che i vincoli (di inedificabilità) e gli oneri si riflettevano sulla potenzialità edificatoria dei terreni, che il valore attribuito nel caso in esame dal Comune di Guidonia - euro 54,75/mq – appariva inadeguato per eccesso, perché nella fattispecie si doveva determinare il valore non di un normale terreno edificabile, ma di un’area destinata ad attività estrattiva nella quale le “potenzialità edificatorie” erano estremamente ridotte e per la quale andava tenuto conto dei costi di ripristino dell’area una volta cessata l’attività estrattiva, e che, considerando che con l’ordinanza n. 17006 del 2021 la Cassazione aveva riconosciuto piena validità alla delibera n. 174/2008 (che aveva rideterminato, rispetto alla stima contenuta nel regolamento del 30 maggio 2007, il valore dei terreni estrattivi in zona D/3, differenziandolo dal valore dei terreni in D/1 e D/2 e riducendolo ad euro 7,82 x mq.), tale provvedimento risultava pienamente idoneo a superare la “presunzione hominis” di cui alle delibere previste dall’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ed in particolare quella n. 23 del 2007), sulla base della quale il Comune di Guidonia aveva determinato nei termini predetti - euro 54,75 x mq. – il valore delle aree edificabili per cui è giudizio, con riferimento al valore venale in comune commercio.

3. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] '82 S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR operato un contemperamento dell’indice di edificabilità con gli ulteriori indici dettati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, conferendo preminente rilievo – attesa la evidente peculiarità del bene oggetto di tassazione – a quello della destinazione d’uso.2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché l’errata e/o insufficiente valutazione delle prove, per aver laCTR conferito rilevanza alla delibera di Giunta n. 174/2008, così erroneamente o, comunque, insufficientemente, a suo dire, valutando, in sede di attuazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., la documentazione probatoria offerta dalle parti del giudizio, con conseguente vizio di motivazione della sentenza.

3. Preliminarmente va dato atto che la contribuente resistente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, corredata di domanda di definizione agevolata della lite per le annualità qui controverse, con attestazione dell’avvenuto versamento in un’unica soluzione delle somme dovute.

Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art. 1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo (come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella legge n. 56 del 26 maggio 2023), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (come nel caso di specie) o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

In ragione della definizione agevolata della controversia,non si ravvisano i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 2753 / 20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), nonché gestore del relativo contenzioso, giusti contratti di concessione n. 34257/2006, n. 55265/2010, n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Frosinone, con studio legale in Alatri (FR), alla Via del Giardino n. 5 ([OSCURATO:TELEFONO], posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] – Estinzione per definizione agevolata [OSCURATO:PERSONA] ' 82 S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA],con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro temporeArch. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54M48 L182X), rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 19R48 H401A) del Foro di Roma, giusta procura speciale in calce al controricorso,ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n 28 ( [OSCURATO:TELEFONO] ; posta elettronica : [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente– e Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - - avverso la sentenza n. 3003 / 20 2 2 emessa dal la CTR Lazio in data 25/06/2022e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ’82 di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 16433/18, depositata il 25.9.2018, con cui era stato respinto, compensando le spese, il suo ricorso contro gli avvisi di accertamento nn. 62039, 62040, 62041 e 62042, relativi al mancato pagamento dell’IMU per le annualità di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 al Comune di [OSCURATO:PERSONA] sui terreni – cat. D/3 -adibiti in concessione a cave, per complessivi euro 106.798,98, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, per un totale di € 148.408,48. 2. La CTR Lazio accoglieva il gravame, affermando che le aree in oggetto erano assoggettabili all’IMU, atteso che, sebbene l’autorizzazione al loro utilizzo come cava fosse formalmente scaduta in data 23.2.2012, la ditta concessionaria aveva continuato, abusivamente, ad escavare le aree, che l'area classificata come D3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorché concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non era perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, che la base imponibile doveva essere determinata avendo riguardo al valore venale, che i vincoli (di inedificabilità) e gli oneri si riflettevano sulla potenzialità edificatoria dei terreni, che il valore attribuito nel caso in esame dal Comune di Guidonia - euro 54,75/mq – appariva inadeguato per eccesso, perché nella fattispecie si doveva determinare il valore non di un normale terreno edificabile, ma di un’area destinata ad attività estrattiva nella quale le “potenzialità edificatorie” erano estremamente ridotte e per la quale andava tenuto conto dei costi di ripristino dell’area una volta cessata l’attività estrattiva, e che, considerando che con l’ordinanza n. 17006 del 2021 la Cassazione aveva riconosciuto piena validità alla delibera n. 174/2008 (che aveva rideterminato, rispetto alla stima contenuta nel regolamento del 30 maggio 2007, il valore dei terreni estrattivi in zona D/3, differenziandolo dal valore dei terreni in D/1 e D/2 e riducendolo ad euro 7,82 x mq.), tale provvedimento risultava pienamente idoneo a superare la “presunzione hominis” di cui alle delibere previste dall’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ed in particolare quella n. 23 del 2007), sulla base della quale il Comune di Guidonia aveva determinato nei termini predetti - euro 54,75 x mq. – il valore delle aree edificabili per cui è giudizio, con riferimento al valore venale in comune commercio. 3. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] '82 S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR operato un contemperamento dell’indice di edificabilità con gli ulteriori indici dettati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, conferendo preminente rilievo – attesa la evidente peculiarità del bene oggetto di tassazione – a quello della destinazione d’uso.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché l’errata e/o insufficiente valutazione delle prove, per aver laCTR conferito rilevanza alla delibera di Giunta n. 174/2008, così erroneamente o, comunque, insufficientemente, a suo dire, valutando, in sede di attuazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., la documentazione probatoria offerta dalle parti del giudizio, con conseguente vizio di motivazione della sentenza. 3. Preliminarmente va dato atto che la contribuente resistente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, corredata di domanda di definizione agevolata della lite per le annualità qui controverse, con attestazione dell’avvenuto versamento in un’unica soluzione delle somme dovute. Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art. 1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo (come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella legge n. 56 del 26 maggio 2023), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (come nel caso di specie) o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. In ragione della definizione agevolata della controversia,non si ravvisano i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198
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