CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 16 febbraio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 1° giugno 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si è censurata la qualificazione del fatto contestato in termini di estorsione, in luogo dell'invocata derubricazione quale truffa, risulta meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che nella sentenza impugnata ha evidenziato come dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa non potessero esservi dubbi circa la sussistenza di una condotta minacciosa e violenta, posta in essere dall'imputato nei suoi confronti; Considerato che la seconda doglianza, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentita in questa sede, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nella presente sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre, avendo il secondo giudice logicamente argomentato sul punto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]