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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02209/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17519/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già INA [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la Sentenza n. 72/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/01/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17519/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già INA [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la Sentenza n. 72/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/01/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,i
Decreto Cassazione n. 02209/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris