CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 44315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA Cdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto è stato proposto dal suo difensore fuori termine. Infatti, la sentenza impugnata, deliberata il 23.2.2021, è stata depositata nei termini di legge il giorno 11 maggio 2021, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., mentre il ricorso è stato depositato solo il 3 settembre 2021, risultando dunque intempestivo, come peraltro risulta anche dall'attestazione dell'esecutività della sentenza apposta in calce. In ogni caso, il ricorso è anche inammissibile per l'estrema genericità dell'unico motivo di cui si compone, dedicato ad eccepire l'assenza dell'imputato nel processo e la sua erronea indicazione nella posizione processuale di "libero assente" nel giudizio; tuttavia, il ricorrente non specifica in alcun modo quale difetto di notifica eventualmente vi sarebbe stato, ma propone un motivo perplesso ed in forma "esplorativa" al riguardo, con palese accento, dunque, di genericità ed inammissibilità. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza formalità e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobr