CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 33474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 33135/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 99 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3546/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/08/2019; 2o22, )59 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per sentirne accertare la responsabilità professionale (con conseguente condanna risarcitoria) in relazione all'assistenza prestata in una controversia di lavoro che l'attore aveva promosso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per far valere l'illegittimità del suo licenziamento rispetto ad un rapporto di lavoro da considerare di natura subordinata (ancorché stipulato come contratto a progetto); dedusse che, introdotta la causa di lavoro, la Novavision aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'intervenuta decadenza del ricorrente dalla facoltà di impugnare il licenziamento; che la causa non era stata riassunta davanti al giudice dichiarato competente; che, ove l'avvocato avesse adempiuto diligentemente il proprio mandato, l'attore avrebbe visto accogliere la propria domanda; il convenuto resistette e richiese, in via riconvenzionale, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del compenso professionale; il Tribunale di Milano accertò l'inesatto adempimento del Savia e lo condannò al risarcimento dei danni nella misura di 11.327,88 euro; rigettò la domanda riconvenzionale e condannò il convenuto al pagamento delle spese di lite; la Corte di Appello ha rigettato il gravame del Savia, affermando -fra l'altro- che: l'avvocato aveva depositato il ricorso oltre il termine di 270 giorni previsto dall'art. 32 I. n. 183/2010, «incorrendo nella decadenza che la Novavision, costituendosi, ha prontamente eccepito e che sarebbe stata certamente dichiarata, se il giudizio fosse stato riassunto dinanzi al giudice competente per territorio»; il Savia, «consapevole dell'esito infausto della vertenza, non ha provveduto alla riassunzione, asserendo che tale decisione sia stata concordata con il cliente in un colloquio, di cui non ha provato l'effettiva verificazione e, peraltro, smentito dall'interessato»;ove la causa fosse stata tempestivamente promossa, «l'esito della prova testimoniale [...] avrebbe più probabilmente che non consentito di acclarare le mansioni effettivamente svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, il vincolo di subordinazione» e, «accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro e l'illegittimità del licenziamento ne sarebbe conseguito, con apprezzabile probabilità, [...] l'annullamento del provvedimento, la reintegrazione nel posto di lavoro [...] e la condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto»; ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria; l'intimato ha resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. Considerato che: con l'unico motivo, il ricorrente denuncia «violazione/errata/falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla disciplina del contratto di lavoro intercorrente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360 n. 3) e 4) c.p.c.»; il ricorrente censura, siccome contraddittorio, il passaggio della sentenza con cui la Corte ha ritenuto privo di fondamento l'assunto difensivo secondo cui l'affermazione da parte del Tribunale dell'esistenza del contratto a progetto sarebbe in contrasto con la valutazione di probabile fondatezza dell'impugnazione del licenziamento; rileva che «non vi è traccia, nella sentenza [...], delle ragioni per le quali il contratto a termine predetto pur considerandosi "ben individuato nel fine e nelle modalità di realizzazione" avrebbe tuttavia potuto portare "molto probabilmente il sig. [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere una sentenza di accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto di lavoro»; assume, inoltre, il passaggio in giudicato della parte della sentenza del Tribunale che dichiarava la correttezza del contratto a progetto, rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto appello incidentale; ne fa discendere che «anche il sig.[OSCURATO:PERSONA] [ha] riconosciuto la correttezza del suddetto contratto e pertanto [...]l'impossibilità sia di invocare la disciplina di cui all'art. 29 del d. Lgs. 276/2003 sia di chiedere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro»; il motivo è, sotto più profili, inammissibile, in quanto: la violazione, errata o falsa applicazione di norme di diritto è stata dedotta in modo generico, senza individuare in modo specifico le norme che sarebbero state violate o falsamente applicate e senza illustrare in quali termini e con quali affermazioni ciò sarebbe avvenuto; la contestazione concernente la contraddittorietà della pronuncia della Corte (in relazione all'accertamento della correttezza dell'indicazione del progetto e alla contestuale affermazione della natura subordinata del rapporto) è inibita dai limiti del sindacato sulla motivazione risultanti dalla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e sarebbe comunque infondata anche laddove prospettasse (come consentito) un vizio di radicale inidoneità della motivazione a palesare il percorso logico-giuridico seguito dal decidente, giacché non tiene conto del fatto che la Corte milanese ha affermato che la sussistenza di un progetto, ancorché ben individuato nel fine e nelle modalità di realizzazione, «non esclude, invece, che il rapporto di lavoro abbia avuto sostanzialmente i caratteri di un lavoro subordinato»; per le stesse ragioni, risulta del tutto inconsistente l'assunto dell'esistenza di giudicato sul fatto che il rapporto fosse "a progetto"; la censura relativa alla mancanza degli elementi in base ai quali la Corte ha ritenuto che il rapporto potesse essere qualificato come di natura subordinata investe il merito della controversia e omette del tutto di confrontarsi col rilievo -contenuto nella sentenza- secondo cui la prova testimoniale richiesta avrebbe consentito di acclarare le mansioni effettivamente svolte, il rispetto di orari fissi, delle direttive dei responsabili e dello svolgimento del lavoro presso gli uffici del datore di lavoro con utilizzo esclusivo di beni aziendali; le spese di lite seguono la soccombenza;sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell