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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1989

Cassazione n. 19964/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata. 2.11 ricorso, è inammissibile.

Con due distinti motivi il ricorrente contestava la mancata disapplicazione delle recidiva e la definizione del trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto essere rideterminato alla luce della condotta riparatoria posta in essere dall'imputato.

Il collegio ribadisce che la facoltatività della recidiva implica che il giudice deve spiegare le ragioni della sua scelta dando conto della sussistenza dei presupposti richiesti dai vari commi dell'art. 99 cod. pen., e dovrà motivare perché le caratteristiche qualitative, quantitative e temporali dei fatti criminosi in successione indichino una "più accentuata colpevolezza" e una "maggiore pericolosità del reo" (...).

A fortiori dovrà motivare la sua scelta nel caso in cui decida di non applicare gli incrementi di pena previsti dall'art. 99 cod. pen., pur dando atto della sussistenza degli estremi previsti da tale norma, perché la volontà del legislatore che ha riscritto la disposizione è chiaramente orientata nel senso di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale.

Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle.

Sul piano del sindacato di legittimità la sentenza di merito potrà essere valutata in ordine alla possibile "violazione di legge" tanto nel caso in cui abbia applicato gli incrementi di pena per la recidiva in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 99 cod.pen., quanto nel caso in cui il giudice abbia esercitato la facoltà di applicare o non applicare tali incrementi omettendo del tutto di motivare la scelta.

La decisione potrà infine essere sindacata in sede di legittimità, ai sensi e nei limiti dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1 lett. e), nel caso in cui la motivazione sussista, ma sia contraddittoria o manifestamente illogica" (Sez.

II n. 19557 del 19.3.2008, Rv 240404).

Incombe pertanto sul giudice uno specifico onere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Cass. Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Rv. 256183).

Nel caso in esame la Corte di appello adempiva agli oneri motivazionali in ordine al riconoscimento della recidiva, da un lato, rimarcando l'allarmante modalità della condotta e, dall'altro, evidenziando «la continuità tra la condotta in giudizio ed i precedenti penali, tra i quali ricorrono reati contro il patrimonio» (pag. 3 della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione che implica la valutazione di concreto accrescimento della pericolosità del ricorrente in relazione alla condotta in giudizio e che non si presta pertanto a nessuna censura.

3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata. 2.11 ricorso, è inammissibile. Con due distinti motivi il ricorrente contestava la mancata disapplicazione delle recidiva e la definizione del trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto essere rideterminato alla luce della condotta riparatoria posta in essere dall'imputato. Il collegio ribadisce che la facoltatività della recidiva implica che il giudice deve spiegare le ragioni della sua scelta dando conto della sussistenza dei presupposti richiesti dai vari commi dell'art. 99 cod. pen., e dovrà motivare perché le caratteristiche qualitative, quantitative e temporali dei fatti criminosi in successione indichino una "più accentuata colpevolezza" e una "maggiore pericolosità del reo" (...). A fortiori dovrà motivare la sua scelta nel caso in cui decida di non applicare gli incrementi di pena previsti dall'art. 99 cod. pen., pur dando atto della sussistenza degli estremi previsti da tale norma, perché la volontà del legislatore che ha riscritto la disposizione è chiaramente orientata nel senso di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale. Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle. Sul piano del sindacato di legittimità la sentenza di merito potrà essere valutata in ordine alla possibile "violazione di legge" tanto nel caso in cui abbia applicato gli incrementi di pena per la recidiva in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 99 cod.pen., quanto nel caso in cui il giudice abbia esercitato la facoltà di applicare o non applicare tali incrementi omettendo del tutto di motivare la scelta. La decisione potrà infine essere sindacata in sede di legittimità, ai sensi e nei limiti dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1 lett. e), nel caso in cui la motivazione sussista, ma sia contraddittoria o manifestamente illogica" (Sez. II n. 19557 del 19.3.2008, Rv 240404). Incombe pertanto sul giudice uno specifico onere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Cass. Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel caso in esame la Corte di appello adempiva agli oneri motivazionali in ordine al riconoscimento della recidiva, da un lato, rimarcando l'allarmante modalità della condotta e, dall'altro, evidenziando «la continuità tra la condotta in giudizio ed i precedenti penali, tra i quali ricorrono reati contro il patrimonio» (pag. 3 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione che implica la valutazione di concreto accrescimento della pericolosità del ricorrente in relazione alla condotta in giudizio e che non si presta pertanto a nessuna censura. 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2
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