CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 1985
Cassazione n. 28135/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/03/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1993 avverso l'ordinanza del 29/01/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza n. n.12235/20 emessa dalla Settima Sezione di questa Corte all'udienza camerale del 29.1.2020, nell'ambito del procedimento penale n. 1826/2019 R.G.N., nella prima pagina, nella parte afferente le generalità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], contiene un errore materiale laddove è scritto "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]", anziché "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]". 2. Si deve quindi procedere alla conseguente correzione della intestazione della indicata ordinanza. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza documento n.12235/20 del 29 gennaio 2020 emessa dalla Settima sezione anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che là dove è scritto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] per le annotazioni sugli originali. Così deciso il