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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 08827/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge, è manifestamente infondato.

Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. di dichiarare non esecutiva la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribubale di Taranto, in data 20 dicembre 2021, ha correttamente osservato che tale decisione è stata dichiarata legittimamente irrevocabile perché non impugnata oltre il termine di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1 lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza redatta e depositata entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia a nulla rilevando che il termine di deposito previsto dalla norma sia stato esplicitamente indicato anche nel dispositivo.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge, è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. di dichiarare non esecutiva la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribubale di Taranto, in data 20 dicembre 2021, ha correttamente osservato che tale decisione è stata dichiarata legittimamente irrevocabile perché non impugnata oltre il termine di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1 lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza redatta e depositata entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia a nulla rilevando che il termine di deposito previsto dalla norma sia stato esplicitamente indicato anche nel dispositivo. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 08827/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris