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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 19152/2023

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itto al n.

RG 26698.2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.I.M. p.a., rappresentatae difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e Paolo R. Rocca, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 338; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso da ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, [OSCURATO:PERSONA],22 -controricorrente– Avverso la sentenza delCorte di Appello di Venezia n. 410 /20 1 8 del 28.1 -19.2.2018. udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio non partecipata del 7 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Intermediazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa che ha accolto la domanda proposta dall'appellato [OSCURATO:PERSONA] in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante a fronte del suo credito derivante da operazioni di investimento scoperte di provvista e infruttuose effettuate dal Nodari.

Ha dedotto l'appellante di non svolgere alcuna attività di gestione di fondi del Nodari , di aver assolto ai suoi obblighi informativi attraverso la originaria valutazione di adeguatezza cui aveva sottoposto il cliente, di non esse re, poi , t enuta a offrire servizi di consulenza sull'andamento degli investimenti del cliente.

Ha rappresentato, inoltre, che grazie al sistema di leva finanziaria era accaduto che il cliente avesse, in autonomia, sfruttato il valore del proprio pacchetto azionario [OSCURATO:PERSONA] (valorizzato, però, alla valutazione del giorno antecedente) per effettuare ulteriori investimenti pur essendo privo della effettiva provvista.

Alla fine della giornata di contrattazione la liquidazione delle partite acquistate aveva portato un sbilanciamento a debito del cliente per un importo di poco inferiore ai € 100.000 oggetto del decreto ingiuntivo poi opposto. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnatola sentenza di primo grado laddove le aveva addebitato che il sistema software non aveva impedito al cliente Nodari di continuare ad effettuare operazioni allo scoperto senza consentirgli di percepire che il valore, in forza del quale compiva le sue valutazioni, teneva in considerazione dei valori di mercato del proprio pacchetto azionario non attuali essendo aggiornate alla valutazione del giorno precedente.

Ha rivendicato la correttezza del proprio operato e chiesto la riforma della decisione impugnata.

La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. p.a. propo ne ricorso per cassazione con un motivoillustrato da memoria.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone a sua volta controricorso e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente deduc e con l’unico motivo : Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omesso esame delle eccezioni ex art. 1175, 1375, 1223, 1225, 1227, commi 1 e 2, c.c., di conseguente carenza di nesso causale e di esclusione di garanzia, per avere la Corte d'Appello omesso del tutto di pronunciarsi, come richiesto dall'appellante Directa sin dal primo grado e in uno specifico motivo di appello, sulle eccezioni di violazione da parte del Nodari del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1175 e 1375 c.c., del concorso del fatto colposo del creditore/evitabilità del danno ex art. 1227, comma 1 e 2, c.c., di imprevedibilità del danno ex art. 1225 c.c., di esclusione di garanzia, così ascrivendo la perdita subita dal Nodari nella sua attività di trading online al solo errore del sistema informatico di Directa nella valorizzazione del portafoglio, del cliente ai fini della marginatura senza tener conto in alcuna misura, nella verifica del nesso causale ex art. 1223c.c., della patente violazione della buona fede da parte del Nodari exart.1175 e 1375 c.c., del suo concorso di colpa/evitabilità/imprevedibilità del danno exart. 1227, commi 1 e 2, c.c. e 1225 c.c., nonché per aver conseguentemente la Corte d'Appello escluso il diritto di Directa di ripetere dal Nodari la somma di € 94.49 8, 41 anticipat a per suo conto alla Cassa di Compensazione e oggetto del ricorso per ingiunzione,confermando l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. 1.1 La situa zione analizzata ed accertata è che , a causa di un malfunzionamento informatico, il controricorrente aveva potuto acquistare in un giorno 1.300.000 azioni Seat, per un valore pari a € 466.000,con una disponibilità finanziaria di circa € 7.500 e che a causa del crollo del prezzo erano sensibilmente diminuite di valore.

L’investitore compiva regolarmente operazioni di negoziazioni online e, quindi, conosceva le procedure di funzionamento del sistema.

In entrambi i giudizi di merito era stata decisa la responsabilità esclusiva della Società che aveva anche ammesso che dopo tale vicenda aveva modificato il sistema operativo per evitare il ripetersi del malfunzionamento.

La questione che la ricorrente ha posto in ogni grado è quella di accertare se nella causazione del danno abbia concorso oppur no l’investitore che aveva dei sistemi alternativi per verificare la sua effettiva disponibilità finanziaria nonostante che il sistema gli consentisse di continuare ad operare, e non li ha utilizzati non rendendosi così conto dell’anomalia del funzionamento del sistema operativo.

La ricorrente allega una serie di dati tecnici da cui si dovrebbe desumere che il sistema anche se malfunzionante segnalava comunque l’andamento delle negoziazioni e che il Nodari si sarebbe reso conto dell’accumulo delle perdite e avrebbe sospeso le operazioni di vendita nella speranza del rialzo del loro prezzo. 1.2 L a questione di diritto che viene dunque posta è se in caso di malfunzionamento informatico di sistema di investimento on line è legitti mo procedere al l’indagine sul comportamento del danneggiato ai fini dell’art.1227 c.c.

Preliminare è considerare che l’investitore che negozia autonomamente on line non può essere considerato operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (cfr. Cass., n. 17340/2008; e Cass., n. 22147/2010).

Né, d'altronde, però, può essere omessa la valutazione in concreto del grado di autoconsapevolezza del cliente maturata dalla sua frequenza e dimestichezza dell’uso del sistema.

Questa Corte, d’altro canto,ha precisato anche che se il cliente , che ha avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, e non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, abbia, tuttavia, deciso di conservare nel proprio patrimonio i titoliacquistati, incorre nella previsione dell’art. 1227, comma 2 c.c. per la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con ordinaria diligenza. (Cass., n.29864/2011). 2.La censura è fondata.

La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove non ha accertato - sulla base delle difese e dei documenti in atti - se , tramite il "collegamento telematico" l’investitore era in grado "di conoscere i prezzi di riferimento dei titoli, la loro variazione, e i prezzi delle quotazioni aggiornate".

Accertamento che deve ritenersi necessario alla luce del comportamento del Nodari chenon solo non aveva disinvestito i titoli, ma ne aveva addirittura acquistati altri della stessa specie.

La Corte avrebbe dovuto procedere a tali accertamenti per poter motivatamente decidere sulla richiesta di accertamento del concorso dell’investitore nella produzione del danno mentre ha omesso ogni valutazione sulla documentazione esibita dall’odierna ricorrente finendo per omettere una decisione sul punto.

2. Per quanto esposto la sentenza impugna ta va cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Venezia , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itto al n. RG 26698.2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.I.M. p.a., rappresentatae difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e Paolo R. Rocca, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 338; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso da ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, [OSCURATO:PERSONA],22 -controricorrente– Avverso la sentenza delCorte di Appello di Venezia n. 410 /20 1 8 del 28.1 -19.2.2018. udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio non partecipata del 7 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Intermediazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa che ha accolto la domanda proposta dall'appellato [OSCURATO:PERSONA] in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante a fronte del suo credito derivante da operazioni di investimento scoperte di provvista e infruttuose effettuate dal Nodari. Ha dedotto l'appellante di non svolgere alcuna attività di gestione di fondi del Nodari , di aver assolto ai suoi obblighi informativi attraverso la originaria valutazione di adeguatezza cui aveva sottoposto il cliente, di non esse re, poi , t enuta a offrire servizi di consulenza sull'andamento degli investimenti del cliente. Ha rappresentato, inoltre, che grazie al sistema di leva finanziaria era accaduto che il cliente avesse, in autonomia, sfruttato il valore del proprio pacchetto azionario [OSCURATO:PERSONA] (valorizzato, però, alla valutazione del giorno antecedente) per effettuare ulteriori investimenti pur essendo privo della effettiva provvista. Alla fine della giornata di contrattazione la liquidazione delle partite acquistate aveva portato un sbilanciamento a debito del cliente per un importo di poco inferiore ai € 100.000 oggetto del decreto ingiuntivo poi opposto. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnatola sentenza di primo grado laddove le aveva addebitato che il sistema software non aveva impedito al cliente Nodari di continuare ad effettuare operazioni allo scoperto senza consentirgli di percepire che il valore, in forza del quale compiva le sue valutazioni, teneva in considerazione dei valori di mercato del proprio pacchetto azionario non attuali essendo aggiornate alla valutazione del giorno precedente. Ha rivendicato la correttezza del proprio operato e chiesto la riforma della decisione impugnata. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. p.a. propo ne ricorso per cassazione con un motivoillustrato da memoria. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone a sua volta controricorso e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduc e con l’unico motivo : Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omesso esame delle eccezioni ex art. 1175, 1375, 1223, 1225, 1227, commi 1 e 2, c.c., di conseguente carenza di nesso causale e di esclusione di garanzia, per avere la Corte d'Appello omesso del tutto di pronunciarsi, come richiesto dall'appellante Directa sin dal primo grado e in uno specifico motivo di appello, sulle eccezioni di violazione da parte del Nodari del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1175 e 1375 c.c., del concorso del fatto colposo del creditore/evitabilità del danno ex art. 1227, comma 1 e 2, c.c., di imprevedibilità del danno ex art. 1225 c.c., di esclusione di garanzia, così ascrivendo la perdita subita dal Nodari nella sua attività di trading online al solo errore del sistema informatico di Directa nella valorizzazione del portafoglio, del cliente ai fini della marginatura senza tener conto in alcuna misura, nella verifica del nesso causale ex art. 1223c.c., della patente violazione della buona fede da parte del Nodari exart.1175 e 1375 c.c., del suo concorso di colpa/evitabilità/imprevedibilità del danno exart. 1227, commi 1 e 2, c.c. e 1225 c.c., nonché per aver conseguentemente la Corte d'Appello escluso il diritto di Directa di ripetere dal Nodari la somma di € 94.49 8, 41 anticipat a per suo conto alla Cassa di Compensazione e oggetto del ricorso per ingiunzione,confermando l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. 1.1 La situa zione analizzata ed accertata è che , a causa di un malfunzionamento informatico, il controricorrente aveva potuto acquistare in un giorno 1.300.000 azioni Seat, per un valore pari a € 466.000,con una disponibilità finanziaria di circa € 7.500 e che a causa del crollo del prezzo erano sensibilmente diminuite di valore. L’investitore compiva regolarmente operazioni di negoziazioni online e, quindi, conosceva le procedure di funzionamento del sistema. In entrambi i giudizi di merito era stata decisa la responsabilità esclusiva della Società che aveva anche ammesso che dopo tale vicenda aveva modificato il sistema operativo per evitare il ripetersi del malfunzionamento. La questione che la ricorrente ha posto in ogni grado è quella di accertare se nella causazione del danno abbia concorso oppur no l’investitore che aveva dei sistemi alternativi per verificare la sua effettiva disponibilità finanziaria nonostante che il sistema gli consentisse di continuare ad operare, e non li ha utilizzati non rendendosi così conto dell’anomalia del funzionamento del sistema operativo. La ricorrente allega una serie di dati tecnici da cui si dovrebbe desumere che il sistema anche se malfunzionante segnalava comunque l’andamento delle negoziazioni e che il Nodari si sarebbe reso conto dell’accumulo delle perdite e avrebbe sospeso le operazioni di vendita nella speranza del rialzo del loro prezzo. 1.2 L a questione di diritto che viene dunque posta è se in caso di malfunzionamento informatico di sistema di investimento on line è legitti mo procedere al l’indagine sul comportamento del danneggiato ai fini dell’art.1227 c.c. Preliminare è considerare che l’investitore che negozia autonomamente on line non può essere considerato operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (cfr. Cass., n. 17340/2008; e Cass., n. 22147/2010). Né, d'altronde, però, può essere omessa la valutazione in concreto del grado di autoconsapevolezza del cliente maturata dalla sua frequenza e dimestichezza dell’uso del sistema. Questa Corte, d’altro canto,ha precisato anche che se il cliente , che ha avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, e non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, abbia, tuttavia, deciso di conservare nel proprio patrimonio i titoliacquistati, incorre nella previsione dell’art. 1227, comma 2 c.c. per la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con ordinaria diligenza. (Cass., n.29864/2011). 2.La censura è fondata. La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove non ha accertato - sulla base delle difese e dei documenti in atti - se , tramite il "collegamento telematico" l’investitore era in grado "di conoscere i prezzi di riferimento dei titoli, la loro variazione, e i prezzi delle quotazioni aggiornate". Accertamento che deve ritenersi necessario alla luce del comportamento del Nodari chenon solo non aveva disinvestito i titoli, ma ne aveva addirittura acquistati altri della stessa specie. La Corte avrebbe dovuto procedere a tali accertamenti per poter motivatamente decidere sulla richiesta di accertamento del concorso dell’investitore nella produzione del danno mentre ha omesso ogni valutazione sulla documentazione esibita dall’odierna ricorrente finendo per omettere una decisione sul punto. 2. Per quanto esposto la sentenza impugna ta va cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Venezia , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Came
Decreto Cassazione n. 19152/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris