CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19586/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità con riferimento ai capi 4), 9), 18), 19), 20) e 22)- è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha confermato l'affermazione della penale responsabilità, già ritenuta dal primo giudice (cfr.f7 e ss. della sentenza di primo grado), con un apparato argomentativo esauriente e privo di criticità logica (cfr. p. 2 quanto al capo 4, p. 3 quanto al capo 9, p. 4 quanto al capo 18, p. 4-5 quanto al capo 19, p. 5.7 quanto al capo 20, p. 7-8 quanto al capo 22); rilevato che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico e, in ogni caso, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito logicamente escluso la qualificazione del fatto in temine di "particolare tenuità" in considerazione delle accertate modalità della condotta, avendo il [OSCURATO:PERSONA] realizzato, insieme ad altri correi, una piccola piazza di spaccio, avvalendosi di un ingegnoso sistema di cessione della cocaina finalizzato ad eludere le investigazione, nonché della reiterazione delle condotte delittuose; rilevato che il terzo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, per un verso, ha ribadito l'assenza di elementi valutabili a tal fine, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), e, sul punto, il motivo è generico; per altro verso, ha adeguatamente motivato la congruità sia della pena base, lievemente superiore al minimo in relazione alla modalità e alla reiterazione delle cessioni di cocaina, sia degli aumenti di pena per la continuazione, nella misura di due mesi e 500 euro ciascuno, valutando la gravità delle singole condotte; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il