CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3021/2023,depositata il 28 giugno 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Napoli, depositata il 28 giugno 2023, di reiezionedell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Beneventoche aveva revocato il decreto con cui era stato ingiunto alla PosteNumero registro generale 2990/2024Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23356/2026Data pubblicazione 16/07/2026Italiane s.p.a. di pagare in favore del predetto [OSCURATO:PERSONA] la sommadi euro 5.000,00, a titolo di rimborso di due buoni postali fruttiferi;- la sentenza impugnata, dopo aver riferito che il giudice di prime cureaveva ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione, ha confermato ladecisione appellata osservando che la mancata consegna alsottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio informativonon impediva all’intermediario di eccepire, allorché ne venisse richiestoil pagamento, l’intervenuta prescrizione;- il ricorso è affidato a tre motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa degliartt. 3 e 6 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, per aver la sentenzaimpugnata omesso di considerare l’obbligatorietà della consegna del- con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per illogicitàdella motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la indicazione alfanumerica associata ai buoni postali fruttiferi acquistati (AA2) eraidonea a consentire l’individuazione del loro regime giuridico;- con l’ultimo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1175 cod. civ., per aver la Corte territoriale omesso diconsiderare che il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,consistente nella mancata consegna del Foglio informativo all’atto dellasottoscrizione dei buoni, non era improntata ai canoni della correttezzae della trasparenza;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;- come evidenziato in precedenza la Corte territoriale ha ritenuto cheil diritto alla riscossione dei buoni postali sottoscritti fosse estinto perprescrizione, non ostando alla decorrenza del relativo termine lacircostanza della mancata consegna al sottoscrittore del FoglioNumero registro generale 2990/2024Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23356/2026Data pubblicazione 16/07/2026Informativo Analitico;- orbene, questa Corte ha affermato, proprio con riferimento a unavicenda analoga, che «l’impossibilità di far valere il diritto, alla qualel'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo delladecorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da causegiuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gliostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, in cui rientral’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta aragioni oggettive, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solospecifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr.Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022, n. 13343; Cass.24 maggio 2021, n. 14193). In altri termini, la prescrizione rileva peril mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazionisoggettive» (così Cass. 10 marzo 2026, n. 5384);- ne ha fatto conseguire che in assenza della prospettazione dellaricorrenza di alcuna delle situazioni di cui all’art. 2941 cod. civ. nonrisulta concludente, ai fini dell’esame dell’eccezione di prescrizionesollevata dal debitore, la circostanza relativa alla mancata consegnadel [OSCURATO:PERSONA], in quanto inidonea a incidere sulladecorrenza del termine prescrizionale;- ad avviso di questo Collegio non vi sono ragioni per non applicare taliprincipi al caso in esame;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti dellespese di entrambi i gradi merito e di quelle di questo giudizio dilegittimità avuto riguardo all’assenza di un consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità sulle questioni controverse alla datadella proposizione del ricorso per cassazione P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le speseNumero registro generale 2990/2024Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 23356/2026Data pubblicazione 16/07/2026processuali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.Il Presidente