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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 18761/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata censurata la sentenza del Tribunale di Palmi con la quale i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati condannati per il reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, è inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione degli elementi di prova sulla base dei quali è stata affermata la responsabilità dei ricorrenti (in particolare dei biglietti con i nomi e indirizzi degli imputati rinvenuti assieme ai rifiuti abbandonati sul suolo pubblico), allo scopo di conseguirne una lettura alternativa da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, non è manifestamente illogica né fondata sul travisamento dei dati probatori e non è quindi suscettibile di rivisitazioni, considerato che il Tribunale ha sottolineato l'univocità e la concludenza di detti elementi di prova (costituiti, tra l'altro, da una ricevuta della BRT [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] e dal relativo imballaggio di quanto spedito), oltre che l'assenza di spiegazioni alternative da parte degli imputati.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale entrambi i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, in quanto consiste nella sola elencazione di principi di diritto, disgiunta dalla considerazione delle condotte e della personalità degli imputati e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; detta censura è, inoltre, manifestamente infondata, in quanto il diniego di detti benefici è stato adeguatamente giustificato attraverso la sottolineatura dei precedenti da cui sono gravati entrambi gli imputati, che è sufficiente, stante la preponderanza di tale dato, a giustificare entrambi i dinieghi censurati dai ricorrenti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata censurata la sentenza del Tribunale di Palmi con la quale i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati condannati per il reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, è inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione degli elementi di prova sulla base dei quali è stata affermata la responsabilità dei ricorrenti (in particolare dei biglietti con i nomi e indirizzi degli imputati rinvenuti assieme ai rifiuti abbandonati sul suolo pubblico), allo scopo di conseguirne una lettura alternativa da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, non è manifestamente illogica né fondata sul travisamento dei dati probatori e non è quindi suscettibile di rivisitazioni, considerato che il Tribunale ha sottolineato l'univocità e la concludenza di detti elementi di prova (costituiti, tra l'altro, da una ricevuta della BRT [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] e dal relativo imballaggio di quanto spedito), oltre che l'assenza di spiegazioni alternative da parte degli imputati. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale entrambi i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, in quanto consiste nella sola elencazione di principi di diritto, disgiunta dalla considerazione delle condotte e della personalità degli imputati e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; detta censura è, inoltre, manifestamente infondata, in quanto il diniego di detti benefici è stato adeguatamente giustificato attraverso la sottolineatura dei precedenti da cui sono gravati entrambi gli imputati, che è sufficiente, stante la preponderanza di tale dato, a giustificare entrambi i dinieghi censurati dai ricorrenti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 18761/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris