CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 20905/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA], difesocome in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, il difensore della ricorrente ha fatto pervenire richiesta di decisione del ricorso, accompagnata da una nuova procura speciale solo “apparente”, in quanto non sottoscritta dalla parte (come risulta da approfonditi accertamenti della cancelleria); Ritenuto chela richiesta di decisione della causa deve ritenersi avanzata in assenza di nuova procura speciale (espressamente prescritta dall’art. 380 bis nuovo testo), cosicché la stessa risulta inammissibile; Ritenuto che, pertanto, il ricorso ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provveder si sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile la richiesta di decisione avanzata dal difensore; dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alleparti costituite. Ro