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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 1981

Cassazione n. 38702/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse degli imputati: PAGANO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/7/1981, ROSA Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/9/1979; avverso la sentenza del 13/1/2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore degli imputati ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, illustrando diffusamente i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava (quanto ad accertamento della responsabilità e misura della sanzione) la sentenza emessa dal Tribunale monocratico della stessa sede in data 17 febbraio 2022, mentre ne disponeva la riforma (nei soli confronti del Pagano) quanto a qualificazione parcellizzata dei fatti contestati, dovendo viceversa apprezzarsene la dimensione unitaria, caratterizzata dalla intenzione finalistica della minaccia (guadagnare l'impunità per la precedente condotta di pericolo).

Avverso tale decisione ricorrono entrambi gli imputati, a ministero del difensore comune, deducendo i motivi in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 1.1.

Violazione e falsa applicazione della legge penale, (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.; art. 120 cod. pen.), per non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di legittimazione a sporgere querela in capo alla persona offesa della condotta minacciosa, persona diversa dalla titolare della tabaccheria che gli agenti avevano tentato di scassinare a fini di lucro, il che determina improcedibilità del reato di furto per il quale è stato condannato il Rosa (anche in secondo grado).

1.2. vizio esiziale di motivazione, per illogicità manifesta e travisamento della prova, avendo la Corte riconosciuto la penale responsabilità degli imputati sulla base di un compendio indiziario quanto mai equivoco, sia quanto a identificazione della volontà di sottrazione di valori, sia quanto a serietà ed effettività della minaccia profferita dal solo Pagano.

1.3. violazione della legge penale quanto a qualificazione del fatto nel più grave reato di rapina impropria tentata (il solo Pagano) non ricorrendo alcuna forma di connessione tra il tentativo di danneggiamento al distributore di tabacchi e la equivoca frase minacciosa pronunciata, senza alcuna serietà d'intenti, nei confronti della persona che aveva inseguito gli agenti nottetempo.

1.4. violazione dell'art. 6 CEDU, sul giusto processo e vizi esiziali di motivazione, per avere la Corte di appello qualificato, a sorpresa, il fatto (furto tentato seguito dalla minaccia rivolta all'inseguitore) in tentativo di rapina impropria (il solo Pagano) in aperta violazione del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati, alcuni in forma manifesta (1, 2, 3), altro no (4).

1.1. Quanto alla legittimazione a proporre querela del soggetto offeso dalla condotta violenta, ma non titolare del diritto reale sul bene sottratto, occorre ribadire ancora una volta che "Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela" (così Sez.

U. n. 40354 del 19/7/2013, •Rv. 255975).

La querela proposta dal prossimo congiunto (figlio) della titolare dell'autorizzazione amministrativa alla distribuzione al dettaglio di tabacchi, preposto all'esercizio, era pertanto perfettamente legittima.

Il motivo è stato peraltro dedotto per la prima volta con il ricorso oggi discusso, in aperta violazione di quanto dispone il comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen., esso è pertanto inammissibile.

1.2. Il secondo motivo (accertamento della responsabilità per i fatti contestati) rivela manifesta infondatezza e difetto assoluto di specificità, non confrontandosi con le argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata ed anzi ribalta sul "tavolo" della legittimità la traccia dei motivi di gravame di merito, in ordine ai quali la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato la decisione.

Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato in forma manifesta.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo Sez. 2, n. 23231, del 13/4/2022, n.m.; n. 34056 del 2018 Rv. 273617 - 01; N. 43764 del 2013 Rv.. 257310 - 01; N. 30127 del 2009 Rv. 244821 - 01; N. 39924 del 2008) afferma costantemente che in tema di qualificazione della rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione (realizzata o solo tentata) della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, con la conseguenza che per la configurazione del reato complesso, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità.

Ed è proprio questo nesso funzionale e finalistico (neppure separato dal fatto sottrattivo da un dilatato spazio cronologico) che la Corte di merito ha valorizzato nel qualificare diversamente, senza aggravio sanzionatorio, i fatti separatamente contestati.

1.4. L'ultimo motivo di ricorso è infondato, ma in forma non manifesta.

1.4.1. La difesa ritiene che la più grave veste giuridica (tentata rapina impropria) attribuita in appello (proposto dal solo imputato) ai fatti contestati autonomamente (tentato furto e successiva minaccia) ricada sotto la scure sanzionatoria dell'art. 6 CEDU (precipitato nel processo attraverso gli artt. 521 597 cod. proc. pen.), che stigmatizza la condanna a sorpresa per un fatto mai prima chiaramente contestato in fatto.

Si tratta, viceversa, ad avviso del Collegio, della qualificazione (attività propria della giurisdizione: narra mihi factum dabo tibi ius) di una condotta, già descritta in fatto, certamente conosciuta dall'imputato nei suoi tratti identificativi, in quanto immanente in imputazione sin dall'atto di esercizio dell'azione penale.

Il paradigma normativo di riferimento è pertanto quello indicato al comma 1 dell'art. 521 cod. proc. pen..

Alcuna violazione della legge processuale infirma la sentenza impugnata.

Sul punto si deve dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione, di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., (Sez.

U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez.

U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; in senso conforme Sez.

U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; conf. anche Sez. 3, n. 8965, del 16/1/2019, Rv. 275928; Sez. 4, n. 10149, del 15/12/2020, Rv. 280938; Sez. 2, n. 10989 del 28/2/2023, Rv. 284427).

Attesa la medesimezza, poi unificata nella sintesi del reato complesso, delle condotte / .- inizialmente contestate in forma separata, consegue che non, è neppure immaginabile un vulnus difensivo, dovendo escludersi che l'affermazione di responsabilità abbia trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale conosciuto.

L'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni critiche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna intervenuta in grado di appello per il più grave delitto di tentata rapina (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025; Sez. 2, n. 23410 del 1/7/2020, Rv. 279772; Sez.

6. n. 422, del 19/11/2019, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380, del 12/2/2018, Rv. 273204).

1.4.2. La più grave cornice edittale ed il differente regime di procedibilità del reato complesso riconosciuto in appello avrebbero potuto tuttavia sortire effetti deteriori per l'imputato, ove la querela non fosse stata validamente proposta, ma così non è (v. sub 1.1.) ovvero in caso di prescrizione del reato ritenuto in primo grado.

Sul tema non si registra uniformità di esegesi, Sez. 5, n. 5083/2020, Rv. 278143 e Sez. 1, n. 45466 del 06/10/2022, Rv. 284354, propendono per la violazione in tali casi del divieto di reformatio in peius; mentre Sez. 2, n. 23410 del 1/7/2020 Rv. 279772 e Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025, la escludono, attesi i vincoli letterali della espressione semantica usata dal legislatore al comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen..

1.4.3. Nella concreta fattispecie, tuttavia, la rapina impropria tentata avrebbe comunque radicato la competenza del tribunale monocratico (art. 33 ter cod. proc. pen.), così non cadendo nel divieto di cui al comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen..

La qualificazione più grave del fatto non ha pertanto concretamente danneggiato l'imputato, né sotto il profilo sanzionatorio (pena confermata), né sotto quello del più lungo termine di prescrizione (che non è ad oggi ancora elasso: 7 anni e mesi 6, oltre 379 giorni di sospensione per ast. dif. -315- e rinvio causa pandemia -64 gg.-, termine ultimo 28/10/2023 per il furto tentato), tantomeno sotto il profilo del regime di procedibilità (sul quale si diffonde, per negare la ricorrenza del divieto, Sez. 6 n. 47488/2022, cit.), atteso che nella concreta fattispecie la querela era stata validamente proposta.

Il motivo proposto è pertanto infondato, il che determina rigetto del complessivo ricorso plurisoggettivo.

2. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse degli imputati: PAGANO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/7/1981, ROSA Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/9/1979; avverso la sentenza del 13/1/2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore degli imputati ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, illustrando diffusamente i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava (quanto ad accertamento della responsabilità e misura della sanzione) la sentenza emessa dal Tribunale monocratico della stessa sede in data 17 febbraio 2022, mentre ne disponeva la riforma (nei soli confronti del Pagano) quanto a qualificazione parcellizzata dei fatti contestati, dovendo viceversa apprezzarsene la dimensione unitaria, caratterizzata dalla intenzione finalistica della minaccia (guadagnare l'impunità per la precedente condotta di pericolo). Avverso tale decisione ricorrono entrambi gli imputati, a ministero del difensore comune, deducendo i motivi in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.; art. 120 cod. pen.), per non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di legittimazione a sporgere querela in capo alla persona offesa della condotta minacciosa, persona diversa dalla titolare della tabaccheria che gli agenti avevano tentato di scassinare a fini di lucro, il che determina improcedibilità del reato di furto per il quale è stato condannato il Rosa (anche in secondo grado). 1.2. vizio esiziale di motivazione, per illogicità manifesta e travisamento della prova, avendo la Corte riconosciuto la penale responsabilità degli imputati sulla base di un compendio indiziario quanto mai equivoco, sia quanto a identificazione della volontà di sottrazione di valori, sia quanto a serietà ed effettività della minaccia profferita dal solo Pagano. 1.3. violazione della legge penale quanto a qualificazione del fatto nel più grave reato di rapina impropria tentata (il solo Pagano) non ricorrendo alcuna forma di connessione tra il tentativo di danneggiamento al distributore di tabacchi e la equivoca frase minacciosa pronunciata, senza alcuna serietà d'intenti, nei confronti della persona che aveva inseguito gli agenti nottetempo. 1.4. violazione dell'art. 6 CEDU, sul giusto processo e vizi esiziali di motivazione, per avere la Corte di appello qualificato, a sorpresa, il fatto (furto tentato seguito dalla minaccia rivolta all'inseguitore) in tentativo di rapina impropria (il solo Pagano) in aperta violazione del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati, alcuni in forma manifesta (1, 2, 3), altro no (4). 1.1. Quanto alla legittimazione a proporre querela del soggetto offeso dalla condotta violenta, ma non titolare del diritto reale sul bene sottratto, occorre ribadire ancora una volta che "Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela" (così Sez. U. n. 40354 del 19/7/2013, •Rv. 255975). La querela proposta dal prossimo congiunto (figlio) della titolare dell'autorizzazione amministrativa alla distribuzione al dettaglio di tabacchi, preposto all'esercizio, era pertanto perfettamente legittima. Il motivo è stato peraltro dedotto per la prima volta con il ricorso oggi discusso, in aperta violazione di quanto dispone il comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen., esso è pertanto inammissibile. 1.2. Il secondo motivo (accertamento della responsabilità per i fatti contestati) rivela manifesta infondatezza e difetto assoluto di specificità, non confrontandosi con le argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata ed anzi ribalta sul "tavolo" della legittimità la traccia dei motivi di gravame di merito, in ordine ai quali la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato la decisione. Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato in forma manifesta. La giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo Sez. 2, n. 23231, del 13/4/2022, n.m.; n. 34056 del 2018 Rv. 273617 - 01; N. 43764 del 2013 Rv.. 257310 - 01; N. 30127 del 2009 Rv. 244821 - 01; N. 39924 del 2008) afferma costantemente che in tema di qualificazione della rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione (realizzata o solo tentata) della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, con la conseguenza che per la configurazione del reato complesso, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità. Ed è proprio questo nesso funzionale e finalistico (neppure separato dal fatto sottrattivo da un dilatato spazio cronologico) che la Corte di merito ha valorizzato nel qualificare diversamente, senza aggravio sanzionatorio, i fatti separatamente contestati. 1.4. L'ultimo motivo di ricorso è infondato, ma in forma non manifesta. 1.4.1. La difesa ritiene che la più grave veste giuridica (tentata rapina impropria) attribuita in appello (proposto dal solo imputato) ai fatti contestati autonomamente (tentato furto e successiva minaccia) ricada sotto la scure sanzionatoria dell'art. 6 CEDU (precipitato nel processo attraverso gli artt. 521 597 cod. proc. pen.), che stigmatizza la condanna a sorpresa per un fatto mai prima chiaramente contestato in fatto. Si tratta, viceversa, ad avviso del Collegio, della qualificazione (attività propria della giurisdizione: narra mihi factum dabo tibi ius) di una condotta, già descritta in fatto, certamente conosciuta dall'imputato nei suoi tratti identificativi, in quanto immanente in imputazione sin dall'atto di esercizio dell'azione penale. Il paradigma normativo di riferimento è pertanto quello indicato al comma 1 dell'art. 521 cod. proc. pen.. Alcuna violazione della legge processuale infirma la sentenza impugnata. Sul punto si deve dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione, di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., (Sez. U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez. U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; in senso conforme Sez. U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; conf. anche Sez. 3, n. 8965, del 16/1/2019, Rv. 275928; Sez. 4, n. 10149, del 15/12/2020, Rv. 280938; Sez. 2, n. 10989 del 28/2/2023, Rv. 284427). Attesa la medesimezza, poi unificata nella sintesi del reato complesso, delle condotte / .- inizialmente contestate in forma separata, consegue che non, è neppure immaginabile un vulnus difensivo, dovendo escludersi che l'affermazione di responsabilità abbia trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale conosciuto. L'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni critiche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna intervenuta in grado di appello per il più grave delitto di tentata rapina (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025; Sez. 2, n. 23410 del 1/7/2020, Rv. 279772; Sez. 6. n. 422, del 19/11/2019, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380, del 12/2/2018, Rv. 273204). 1.4.2. La più grave cornice edittale ed il differente regime di procedibilità del reato complesso riconosciuto in appello avrebbero potuto tuttavia sortire effetti deteriori per l'imputato, ove la querela non fosse stata validamente proposta, ma così non è (v. sub 1.1.) ovvero in caso di prescrizione del reato ritenuto in primo grado. Sul tema non si registra uniformità di esegesi, Sez. 5, n. 5083/2020, Rv. 278143 e Sez. 1, n. 45466 del 06/10/2022, Rv. 284354, propendono per la violazione in tali casi del divieto di reformatio in peius; mentre Sez. 2, n. 23410 del 1/7/2020 Rv. 279772 e Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025, la escludono, attesi i vincoli letterali della espressione semantica usata dal legislatore al comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen.. 1.4.3. Nella concreta fattispecie, tuttavia, la rapina impropria tentata avrebbe comunque radicato la competenza del tribunale monocratico (art. 33 ter cod. proc. pen.), così non cadendo nel divieto di cui al comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen.. La qualificazione più grave del fatto non ha pertanto concretamente danneggiato l'imputato, né sotto il profilo sanzionatorio (pena confermata), né sotto quello del più lungo termine di prescrizione (che non è ad oggi ancora elasso: 7 anni e mesi 6, oltre 379 giorni di sospensione per ast. dif. -315- e rinvio causa pandemia -64 gg.-, termine ultimo 28/10/2023 per il furto tentato), tantomeno sotto il profilo del regime di procedibilità (sul quale si diffonde, per negare la ricorrenza del divieto, Sez. 6 n. 47488/2022, cit.), atteso che nella concreta fattispecie la querela era stata validamente proposta. Il motivo proposto è pertanto infondato, il che determina rigetto del complessivo ricorso plurisoggettivo. 2. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al p
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