Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 30012/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Premuda, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

MRGPTR64R01F 2 58W - INTIMATO avverso lasentenza dei 23.7/27.8.2015 de lla Corte d’Appello d i Messina , udita la relazione nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Premetteva che nell’ambito della procedura fallimentare convenuta si era reso aggiudicatario per la somma di euro 47.000,00 di un immobile adibito a magazzino ubicato alla via [OSCURATO:PERSONA] di Milazzo(cfr. ricorso, pag. 1).

Indi esponeva che, difformemente dalla descrizione contenuta nella relazione di stima a firma dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] e nel decreto di aggiudicazione, l’immobile aveva una superficie inferiore a mq. 100, era privo di servizio igienico e non poteva essere adibito ad attività commerciale(cfr. ricorso, pag. 1).

Chiedeva che il convenuto fosse condannato ad eseguire la prestazione promessa ovvero, in caso di impossibilità, che fosse adeguatamente ridotto il prezzo di aggiudicazione con condanna di controparte al risarcimento dei danni. 2.Resisteva il curatore del fallimento.

Eccepiva, peraltro, che sia nella relazione di stima sia nel decreto di aggiudicazione l’unità immobiliare era indicata come “magazzino di circa mq. 100”(cfr. ricorso, pag. 2). 3.Resisteva - chiamato in causa – il ctu [OSCURATO:PERSONA] . 4.Con sentenza n. 299/2008 il t ribunale di chiarava la domanda soggetta al rito di cui agli artt. 93 e ss. l.fall.(cfr. ricorso, pag. 2). 5.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

Si costituiva il F allimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Instava per il rigetto del gravame.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].Del pari instava per il rigetto delgravame. 6.Con sentenza dei 23.7/27.8.2015 la Corte d’Appello di Messina dichiarava le domande dell’attore proponibili nelle forme ordinarie e le rigettava nel merito; compensava integralmente le spese del doppio grado.

Evidenziava la corte – per quel che qui rileva – che era destituita di fondamentol’ipotesi, addotta ex novo in grado d’appello , dell’ “ aliud pro alio ” , configurantesi allorché la res consegnata sia completamente difforme ed appartenga ad un genere del tutto diverso(cfr. sentenza d’appello, pag. 6).

Evidenziavain particolare che , così come si desumeva dalla documentazione allegata,sia nel decreto di aggiudicazione sia nella relazione di stima l’immobile era stato indicato di estensione pari a circa mq. 100,non era stato indicato come munito di servizio igienico e mai era stato indicato come avente destinazione commerciale(cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 - 7 ) .

Evidenziava, infine, che non si configuravano nella specie i presupposti per l’accoglimento della domanda di esatto adempimento, siccome era stata trasferitala proprietà dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). 7.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso; ne ha chiesto, sulla scorta di quattro motivi,la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il F allimento dell a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] atore Francesco e [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

8. Ilricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4, 4 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1490, 1492, 1497 e 2922 cod. civ.

Deduce che la corte di Messina ha erroneamente ritenuto che la domanda di “aliud pro alio” fosse stata proposta per la prima volta in grado d’appello, omettendo di considerare che (come provato dal certificato del Comune di Milazzo da lui prodotto e non esaminato dalla corte) l’inadempimento denunziato traeva origine dalla circostanza che l’immobile trasferito –essendo una mera pertinenza delle soprastanti unità abitative – non poteva essere utilizzato da altri che dai condomini dell’edificio in cui il bene ricade e che pertanto era diverso da quello descritto nel bando di vendita (e nella CTU) essendone preclusa la destinazione a qualsiasi impiego da parte di terzi.

Osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo , il compratore che deduca la sussistenza di una fattispecie di aliud pro alionon è tenuto a chiedere l’annullamento della vendita, ma può anche domandare l’esatto adempimento del venditore. 10.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ.

Deduce chela Corte di Messina ha omesso l’esame della inadempienza più grave ascritta alla curatela,ovvero del fatto che “l’immobile aggiudicato non è passibile di alcun utilizzo da parte di terzi estranei al condominio dell’edificio in cui esso ricade” (così ricorso, pag. 32).

Deduce che di tale limite - assorbente rispetto agli altri denunciati, perché priva l’immobile di un requisito indispensabile, e risultante dagli atti processuali -“fornisce inequivoca riprova il certificato del Comune di Milazzo prodotto” (così ricorso, pag. 32).

Deduce, per altro verso , che la corte d’appello non ha tenuto conto della relazione redatta dall’ingegner [OSCURATO:PERSONA], che attestava la destinazione ad uso commerciale dell’immobile. 11.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ.

Ribadisce che sin dall’iniziale atto dicitazione aveva domanda to la condanna di controparte all’esatto adempimento, azione senz’altro esperibile in ipotesi di “aliud pro alio”(così ricorso, pagg. 36 - 3 7 ) .

Indi deduce cheha errato la Corte di Messina a respingere tale domanda. 12.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. 13.Il primo motivo è inammissibile, perché la corte territoriale, dopo aver rilevato che la richiesta di qualificazione della vendita in termini di aliud pro alio era stata svolta per la prima volta in appello, non ha dichiarato inammissibilela relativa domanda , ancorché formulata solo sotto il profilo dell’esatto adempimento, ma l’ha esaminata e respinta nel merito.

Il ricorrente è pertanto privo di interesse a dolersi del duplice errorenel quale il giudice sarebbe incorso nelritenere, da un lato, che il compratore che agisce invocando l’ aliud pro alio debba necessariamente richiedere la risoluzione del contrattoe nell’ ignora re , dall’altro,la causa petendi che sorreggeva la pretesa azionata in citazione 14.Il secondo motivo è parimenti inammissibile.15 L a C orte d i Messina ha dato atto dell a validità ed efficacia del trasferimento immobiliare, in quanto ha accerta to che sia il decreto di aggiudicazione, sia la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto ad oggetto un magazzino di circa 100 mq., che mai era stato indicato come avente una destinazione commerciale e come fornito di servizio igienico; ha quindi osservato che la domanda di “esatto adempimento” era infondata perché, così individuate le caratteristiche dell’immobile, esso era stato trasferito all’aggiudicatario “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava”. 16.La correttezza del predetto accertamento trova preciso riscontro ne lla descrizione dell’immobile contenuta nel bando di vendita, per come riportata dallo stesso ricorrente (pag. 7 del ricorso).

Peraltro, considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie dell’aliud pro alioè ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata o allorché questo, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all’assolvimento della destinazione d’uso che, presa in considerazione nell’ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l’offerta dell’aggiudicatario (cfr. Cass.29.1.2016, n. 1669)- va escluso in radice che il ricorrente potesse fondare la domanda sulla eccepita mancanza del servizio igienico o sulla minima differenza (di circa 6 mq.) fra la superficie dell’immobile indicata nel bando e quella effettiva. 17.Dalla lettura dell’atto di citazione introduttivo del giudizio emerge che , fra quelle addotte da Salamone, l’unica circostanza di fatto astrattamente idonea a configurare la vendita di aliud pro alio era l’impossibilità di adibire il magazzino all’uso commerciale cui era destinato (ein vista del quale egli assume di essersi indotto all’acquisto) e, a maggior ragione, di adibirlo ad un qualsiasi impiego, commerciale o meno,(così ricorso, pag. 28), stante il limite costituito dalla natura pertinenziale del cespite, non menzionato nel bando di vendita, che ne impediva qualsiasi uso da parte di terzi estranei al condominio” (cfr. ricorso, pag. 31). 18.Ebbene - al di là del rilievo per cui rivestono valenza essenziale e decisiva propriamente le indicazioni di cui al bando di vendita - la censura complessivamente proposta col secondo motivo difetta del requisito della specificità.

Il ricorrente, in primo luogo, non ha a rigore prospettato la sussistenza di diritti reali o personali di terzi sul magazzino acquistato in sede fallimentare.

Egli, inoltre, non ha provveduto, in o ttemperanza a gli oner i impostigli dagli artt. 366I comma n. 6 e 360, I comma, n. 5 c.p.c., a riprodurre nel corpo del ricorso quelle parti della relazione di stima a firma dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] da cui dovrebbe evincersi che il magazzino era destinato ad uso commerciale (Cfr. Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDUSucci e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 -non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, eperò postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure).

Il fattodi cui si denuncia l’omesso esame non può ritenersi dedotto in causa edimostrato mediante il mero richiamo ad una frase della pag. 7 della relazione del ctu (“i fabbricati a piano terra risultano a destinazione d’uso commerciale”) che non appare specificamente riferita al magazzino; né questa Corte può procedere a verificare in via diretta se la circostanza fosse stata compiutamente sottoposta all’esame delgiudice d’appello, atteso che la ctu non è allegata al ricorso e che il ricorrente non precisa dove essa sia rintracciabile in atti.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all’ancor più radicale deduzione del Salamone concernente l’impossibilità di adibire l’immobile a magazzino o a qualsivoglia altro “impiego produttivo”.

Il ricorrente pretende di accreditare il dirittodei condomini dell’edificio in cui è ricompreso il cespite acquistato all’uso esclusivo dello stesso sulla scorta di un certificatodel Comune di Milazzo (che sostiene di aver prodotto – come allegato b -in uno alle note del 13 Gennaio 2007 nel giudizio di primo grado ) il quale attesterebbe che si tratta di “immobile a servizio dell’abitazione”.

Sennonché né questo certificato, né il fascicolo di primo grado del ricorrente sono allegati specificamente al ricorso. 19.Può aggiungersi, ad abundantiam , che la destinazione durevole di una cosa alservizio di un’altra dà luogo ad un rapporto pertinenziale ai sensi dell ’ art.817 cod. civ.solo se effettuata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento su entrambe le cose, che intenda con un atto di disposizione della cosa (elemento soggettivo) colle garla ad un’altra in modo da farne un’entità strutturale.

Sicché, qualora le cose appartengano a due proprietari diversi la destinazione dell’una a servizio dell’altra può avvenire solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria(cfr. Cass. 29.9.2005, n. 19157; Cass.(ord.) 30.10.2018, n. 27636, secondo cui la costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza; in difetto, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria; Cass. 30.7.2004, n. 14559, secondo cui per potersi ravvisare il vincolo pertinenziale tra due beni, tra loro distinti ed autonomi, è necessario che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità anche della cosa accessoria).

Ebbene, nella specie è incontestabile che il “magazzino sito in Milazzo via [OSCURATO:PERSONA] compl.

Nastasi – corpo A1 a piano terra di mq. 100 circa, in catasto fg. 6 part. 1648 sub 2”, appartenesse – alla stregua della subita espropriazione concorsuale -alla fallita s.n.c. ovvero ad uno dei suoi soci o d ai suoi soci collettivisti, soggetti diversi dagli altri condomini.

Cosicché sarebbe stato quanto meno necessario dedurre e dar ragione in termini specifici, puntuali ed “autosufficienti” del “rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria”, idoneo a dar contezza che il magazzino de quo agitur costituisce “mera pertinenza dellesoprastanti unità abitative e, dunque, fuori commercio essendo destinatoall’uso di dette unità” (così memoria, pag. 2).

Di certo, non è a tal fine sufficiente il “certificato del Comune di Milazzo”. 20.Un’ulteriore puntualizzazione va operata .

Il giudizio de quoha avuto inizio in prime cure in data 30.3.2005 (cfr. ricorso, pag. 1), sicché rileva nella fattispecie ratione temporis il dettato dell’art. 115 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge n. 69/2009,applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009.

Or dunque,con riferimento dal previgente dettato dell’art. 115 cod. proc. civ. viene in risalto l’insegnamento di questa Corte secondo cui, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa,pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cass. 9.6.1999, n. 5699).

Invano quindi- pur a prescindere dalla valenza essenziale delle indicazioni di cui al bando di vendita -il ricorrente adduce tout court che controparte non ha contestato la circostanza dedotta nell’iniziale atto di citazione, conseguentementeda reputarsi pacifica, per cui “nella perizia [OSCURATO:PERSONA] veniva certificato che il cespite poteva essere adibito a uso commerciale” (così ricorso, pag. 35).

E ciò viepiù che le deduzion i di controparte, cui [OSCURATO:PERSONA] à ncora l’assunto di “non contestazione”, al di là di singoli riferimenti, non sono state, nelle formepostulate dall’abrogato dettato dell’art. 115 cod. proc. civ., oggetto di prospettazione né specifica né “autosufficiente” (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655). 21.I rilievi svolti assorbono la disamina del terzo e del quarto motivo.

Evidentemente,la validità e l’ efficacia del trasferimento immobiliare danno in totoragione della ineccepibile reiezione della domanda di adempimento titolata dal preteso “aliud pro alio”.

Evidentemente, la validità e l’efficacia del trasferimento immobiliare rendono, del pari, in toto ingiustificat a l a pretesa del ricorrente di condanna delle controparti alla rifusione delle spese del giudizio di merito.22.[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Pertanto, n onostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2023, e, a seguito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Premuda, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– c.f. MRGPTR64R01F 2 58W - INTIMATO avverso lasentenza dei 23.7/27.8.2015 de lla Corte d’Appello d i Messina , udita la relazione nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Premetteva che nell’ambito della procedura fallimentare convenuta si era reso aggiudicatario per la somma di euro 47.000,00 di un immobile adibito a magazzino ubicato alla via [OSCURATO:PERSONA] di Milazzo(cfr. ricorso, pag. 1). Indi esponeva che, difformemente dalla descrizione contenuta nella relazione di stima a firma dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] e nel decreto di aggiudicazione, l’immobile aveva una superficie inferiore a mq. 100, era privo di servizio igienico e non poteva essere adibito ad attività commerciale(cfr. ricorso, pag. 1). Chiedeva che il convenuto fosse condannato ad eseguire la prestazione promessa ovvero, in caso di impossibilità, che fosse adeguatamente ridotto il prezzo di aggiudicazione con condanna di controparte al risarcimento dei danni. 2.Resisteva il curatore del fallimento. Eccepiva, peraltro, che sia nella relazione di stima sia nel decreto di aggiudicazione l’unità immobiliare era indicata come “magazzino di circa mq. 100”(cfr. ricorso, pag. 2). 3.Resisteva - chiamato in causa – il ctu [OSCURATO:PERSONA] . 4.Con sentenza n. 299/2008 il t ribunale di chiarava la domanda soggetta al rito di cui agli artt. 93 e ss. l.fall.(cfr. ricorso, pag. 2). 5.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Si costituiva il F allimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Instava per il rigetto del gravame. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].Del pari instava per il rigetto delgravame. 6.Con sentenza dei 23.7/27.8.2015 la Corte d’Appello di Messina dichiarava le domande dell’attore proponibili nelle forme ordinarie e le rigettava nel merito; compensava integralmente le spese del doppio grado. Evidenziava la corte – per quel che qui rileva – che era destituita di fondamentol’ipotesi, addotta ex novo in grado d’appello , dell’ “ aliud pro alio ” , configurantesi allorché la res consegnata sia completamente difforme ed appartenga ad un genere del tutto diverso(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziavain particolare che , così come si desumeva dalla documentazione allegata,sia nel decreto di aggiudicazione sia nella relazione di stima l’immobile era stato indicato di estensione pari a circa mq. 100,non era stato indicato come munito di servizio igienico e mai era stato indicato come avente destinazione commerciale(cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 - 7 ) . Evidenziava, infine, che non si configuravano nella specie i presupposti per l’accoglimento della domanda di esatto adempimento, siccome era stata trasferitala proprietà dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). 7.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso; ne ha chiesto, sulla scorta di quattro motivi,la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il F allimento dell a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] atore Francesco e [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 8. Ilricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4, 4 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1490, 1492, 1497 e 2922 cod. civ. Deduce che la corte di Messina ha erroneamente ritenuto che la domanda di “aliud pro alio” fosse stata proposta per la prima volta in grado d’appello, omettendo di considerare che (come provato dal certificato del Comune di Milazzo da lui prodotto e non esaminato dalla corte) l’inadempimento denunziato traeva origine dalla circostanza che l’immobile trasferito –essendo una mera pertinenza delle soprastanti unità abitative – non poteva essere utilizzato da altri che dai condomini dell’edificio in cui il bene ricade e che pertanto era diverso da quello descritto nel bando di vendita (e nella CTU) essendone preclusa la destinazione a qualsiasi impiego da parte di terzi. Osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo , il compratore che deduca la sussistenza di una fattispecie di aliud pro alionon è tenuto a chiedere l’annullamento della vendita, ma può anche domandare l’esatto adempimento del venditore. 10.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ. Deduce chela Corte di Messina ha omesso l’esame della inadempienza più grave ascritta alla curatela,ovvero del fatto che “l’immobile aggiudicato non è passibile di alcun utilizzo da parte di terzi estranei al condominio dell’edificio in cui esso ricade” (così ricorso, pag. 32). Deduce che di tale limite - assorbente rispetto agli altri denunciati, perché priva l’immobile di un requisito indispensabile, e risultante dagli atti processuali -“fornisce inequivoca riprova il certificato del Comune di Milazzo prodotto” (così ricorso, pag. 32). Deduce, per altro verso , che la corte d’appello non ha tenuto conto della relazione redatta dall’ingegner [OSCURATO:PERSONA], che attestava la destinazione ad uso commerciale dell’immobile. 11.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ. Ribadisce che sin dall’iniziale atto dicitazione aveva domanda to la condanna di controparte all’esatto adempimento, azione senz’altro esperibile in ipotesi di “aliud pro alio”(così ricorso, pagg. 36 - 3 7 ) . Indi deduce cheha errato la Corte di Messina a respingere tale domanda. 12.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. 13.Il primo motivo è inammissibile, perché la corte territoriale, dopo aver rilevato che la richiesta di qualificazione della vendita in termini di aliud pro alio era stata svolta per la prima volta in appello, non ha dichiarato inammissibilela relativa domanda , ancorché formulata solo sotto il profilo dell’esatto adempimento, ma l’ha esaminata e respinta nel merito. Il ricorrente è pertanto privo di interesse a dolersi del duplice errorenel quale il giudice sarebbe incorso nelritenere, da un lato, che il compratore che agisce invocando l’ aliud pro alio debba necessariamente richiedere la risoluzione del contrattoe nell’ ignora re , dall’altro,la causa petendi che sorreggeva la pretesa azionata in citazione 14.Il secondo motivo è parimenti inammissibile.15 L a C orte d i Messina ha dato atto dell a validità ed efficacia del trasferimento immobiliare, in quanto ha accerta to che sia il decreto di aggiudicazione, sia la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto ad oggetto un magazzino di circa 100 mq., che mai era stato indicato come avente una destinazione commerciale e come fornito di servizio igienico; ha quindi osservato che la domanda di “esatto adempimento” era infondata perché, così individuate le caratteristiche dell’immobile, esso era stato trasferito all’aggiudicatario “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava”. 16.La correttezza del predetto accertamento trova preciso riscontro ne lla descrizione dell’immobile contenuta nel bando di vendita, per come riportata dallo stesso ricorrente (pag. 7 del ricorso). Peraltro, considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie dell’aliud pro alioè ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata o allorché questo, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all’assolvimento della destinazione d’uso che, presa in considerazione nell’ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l’offerta dell’aggiudicatario (cfr. Cass.29.1.2016, n. 1669)- va escluso in radice che il ricorrente potesse fondare la domanda sulla eccepita mancanza del servizio igienico o sulla minima differenza (di circa 6 mq.) fra la superficie dell’immobile indicata nel bando e quella effettiva. 17.Dalla lettura dell’atto di citazione introduttivo del giudizio emerge che , fra quelle addotte da Salamone, l’unica circostanza di fatto astrattamente idonea a configurare la vendita di aliud pro alio era l’impossibilità di adibire il magazzino all’uso commerciale cui era destinato (ein vista del quale egli assume di essersi indotto all’acquisto) e, a maggior ragione, di adibirlo ad un qualsiasi impiego, commerciale o meno,(così ricorso, pag. 28), stante il limite costituito dalla natura pertinenziale del cespite, non menzionato nel bando di vendita, che ne impediva qualsiasi uso da parte di terzi estranei al condominio” (cfr. ricorso, pag. 31). 18.Ebbene - al di là del rilievo per cui rivestono valenza essenziale e decisiva propriamente le indicazioni di cui al bando di vendita - la censura complessivamente proposta col secondo motivo difetta del requisito della specificità. Il ricorrente, in primo luogo, non ha a rigore prospettato la sussistenza di diritti reali o personali di terzi sul magazzino acquistato in sede fallimentare. Egli, inoltre, non ha provveduto, in o ttemperanza a gli oner i impostigli dagli artt. 366I comma n. 6 e 360, I comma, n. 5 c.p.c., a riprodurre nel corpo del ricorso quelle parti della relazione di stima a firma dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] da cui dovrebbe evincersi che il magazzino era destinato ad uso commerciale (Cfr. Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDUSucci e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, eperò postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure). Il fattodi cui si denuncia l’omesso esame non può ritenersi dedotto in causa edimostrato mediante il mero richiamo ad una frase della pag. 7 della relazione del ctu (“i fabbricati a piano terra risultano a destinazione d’uso commerciale”) che non appare specificamente riferita al magazzino; né questa Corte può procedere a verificare in via diretta se la circostanza fosse stata compiutamente sottoposta all’esame delgiudice d’appello, atteso che la ctu non è allegata al ricorso e che il ricorrente non precisa dove essa sia rintracciabile in atti. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all’ancor più radicale deduzione del Salamone concernente l’impossibilità di adibire l’immobile a magazzino o a qualsivoglia altro “impiego produttivo”. Il ricorrente pretende di accreditare il dirittodei condomini dell’edificio in cui è ricompreso il cespite acquistato all’uso esclusivo dello stesso sulla scorta di un certificatodel Comune di Milazzo (che sostiene di aver prodotto – come allegato b -in uno alle note del 13 Gennaio 2007 nel giudizio di primo grado ) il quale attesterebbe che si tratta di “immobile a servizio dell’abitazione”. Sennonché né questo certificato, né il fascicolo di primo grado del ricorrente sono allegati specificamente al ricorso. 19.Può aggiungersi, ad abundantiam , che la destinazione durevole di una cosa alservizio di un’altra dà luogo ad un rapporto pertinenziale ai sensi dell ’ art.817 cod. civ.solo se effettuata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento su entrambe le cose, che intenda con un atto di disposizione della cosa (elemento soggettivo) colle garla ad un’altra in modo da farne un’entità strutturale. Sicché, qualora le cose appartengano a due proprietari diversi la destinazione dell’una a servizio dell’altra può avvenire solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria(cfr. Cass. 29.9.2005, n. 19157; Cass.(ord.) 30.10.2018, n. 27636, secondo cui la costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza; in difetto, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria; Cass. 30.7.2004, n. 14559, secondo cui per potersi ravvisare il vincolo pertinenziale tra due beni, tra loro distinti ed autonomi, è necessario che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità anche della cosa accessoria). Ebbene, nella specie è incontestabile che il “magazzino sito in Milazzo via [OSCURATO:PERSONA] compl. Nastasi – corpo A1 a piano terra di mq. 100 circa, in catasto fg. 6 part. 1648 sub 2”, appartenesse – alla stregua della subita espropriazione concorsuale -alla fallita s.n.c. ovvero ad uno dei suoi soci o d ai suoi soci collettivisti, soggetti diversi dagli altri condomini. Cosicché sarebbe stato quanto meno necessario dedurre e dar ragione in termini specifici, puntuali ed “autosufficienti” del “rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria”, idoneo a dar contezza che il magazzino de quo agitur costituisce “mera pertinenza dellesoprastanti unità abitative e, dunque, fuori commercio essendo destinatoall’uso di dette unità” (così memoria, pag. 2). Di certo, non è a tal fine sufficiente il “certificato del Comune di Milazzo”. 20.Un’ulteriore puntualizzazione va operata . Il giudizio de quoha avuto inizio in prime cure in data 30.3.2005 (cfr. ricorso, pag. 1), sicché rileva nella fattispecie ratione temporis il dettato dell’art. 115 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge n. 69/2009,applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009. Or dunque,con riferimento dal previgente dettato dell’art. 115 cod. proc. civ. viene in risalto l’insegnamento di questa Corte secondo cui, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa,pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cass. 9.6.1999, n. 5699). Invano quindi- pur a prescindere dalla valenza essenziale delle indicazioni di cui al bando di vendita -il ricorrente adduce tout court che controparte non ha contestato la circostanza dedotta nell’iniziale atto di citazione, conseguentementeda reputarsi pacifica, per cui “nella perizia [OSCURATO:PERSONA] veniva certificato che il cespite poteva essere adibito a uso commerciale” (così ricorso, pag. 35). E ciò viepiù che le deduzion i di controparte, cui [OSCURATO:PERSONA] à ncora l’assunto di “non contestazione”, al di là di singoli riferimenti, non sono state, nelle formepostulate dall’abrogato dettato dell’art. 115 cod. proc. civ., oggetto di prospettazione né specifica né “autosufficiente” (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655). 21.I rilievi svolti assorbono la disamina del terzo e del quarto motivo. Evidentemente,la validità e l’ efficacia del trasferimento immobiliare danno in totoragione della ineccepibile reiezione della domanda di adempimento titolata dal preteso “aliud pro alio”. Evidentemente, la validità e l’efficacia del trasferimento immobiliare rendono, del pari, in toto ingiustificat a l a pretesa del ricorrente di condanna delle controparti alla rifusione delle spese del giudizio di merito.22.[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Pertanto, n onostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2023, e, a seguito
Decreto Cassazione n. 30012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris