CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena ad anni uno e mesi uno e giorni dieci di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catania il 28/9/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva; Rilevato che le doglianze oggetto primo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado, evidenziando che l'imputato avrebbe comunque potuto procedere alla ricerca del ferro senza violare le prescrizioni imposte e dando conto della coscienza e volontà dello stesso di commettere il reato, ha fornito adeguata e coerente risposta alle critiche sollevate con i motivi di appello in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico e anche quanto alla inapplicabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., che peraltro non aveva costituito oggetto di specifica censura; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto la sentenza impugnata, cor riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, tenuto conto, quanto a questi aspetti, alla quantità e natura dei precedenti penali, alla modalità della condotta e all'irrilevanza delle giustificazioni addotte dall'imputato (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/C11/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 2491.63; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle