CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]' per il ricorrente, il quale in replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 dicembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in data 10 dicembre 2020 dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era condannato per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n.2 cod. pen. con la contestata recidiva alla pena di giustizia, oltre stal:uizioni accessorie.L'accusa attiene al furto in appartamento di gioielli e computer in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla violenza sulle cose. Con la recidiva reiterata e specifica. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto contenente i seguenti motivi, sottoscritto dal difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Evidenzia la difesa che: - il decreto di citazione è stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma quarto cod. proc. pen. sebbene l'imputato abbia in data 29 settembre 2012 eletto domicilio in Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] n. 24; - con memoria difensiva, inviata a mezzo PEC presso la Cancelleria della Corte di appello, la difesa eccepiva la omessa notifica; - all'udienza del 27 dicembre 2021 la Corte pronunciava sentenza senza pronunciarsi in relazione alla eccezione formulata. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, tradottosi in travisamento della prova, in relazione all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente. La penale responsabilità del ricorrente si fonda: sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] le cui lacune dichiarative sono state illogicamente giustificate dalla Corte territoriale in ragione del tempo trascorso dall'accadimento dei fatti; sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], seppure oggetto di numerose contestazioni dibattimentali quanto al colore della camicia indossata dall'imputato; sulla testimonianza della persona offesa Musnneci che, a differenza della moglie Natalello, conosceva l'imputato e che, dunque, avrebbe potuto influenzare la donna nel riconoscimento. A fronte di una prova dichiarativa "debole", la Corte terntoriale ha altresì trascurato la prova negativa risultante da accertamenti di natura dattiloscopica e dagli esiti delle perquisizioni personali. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. La sentenza impugnata ha omesso di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche espressamente richieste, non considerando il comportamento processuale del ricorrente e la necessità di mitigare il severo trattamento sanzionatorio rispetto alla entità dell'offesa arrecata.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Nel negare la concessione della richiamata circostanza attenuante la sentenza impugnata ha omesso di applicare i plurimi criteri di valutazione della entità del danno richiesti da questa Corte (Sez. 5, n.32097 del 31 maggio 2011). 2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'aumento di pena effettuato per la contestata recidiva. La Corte territoriale ha offerto una motivazione apparente sul punto limitandosi a richiamare i plurimi precedenti penali dai quali il ricorrente risulta gravato, considerandoli rivelatori di una consolidata inclinazione a delinquere, omettendo di verificare la sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo reato commesso, il tempo trascorso dalla commissione dei precedenti reati e gli elementi favorevoli offerti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/1C1/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - il decreto di citazione è stato notificato presso il domicilio eletto (Agrigento viale Emporium) a mezzo raccomandata e l'agente postale ha dato atto di avere trovato sul posto il fratello dell'imputato il quale gli ha riferito che quest'ultimo si era trasferito in un luogo a lui sconosciuto; - successivamente la Corte di appello ha provveduto a notificare il decreto di citazione presso il domicilio del difensore di fiducia ai sensi Cell'art.161 comma quarto cod. proc. pen. 1.2. La Corte territoriale ha operato corretta applicazione del principio fissato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 -dep. 2022- Rv. 282848). La censura proposta nelle conclusioni è chiaramente superata dall'indicazione fornita dalle Sezioni unite, perfettamente applicabile al caso di specie. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorso, infatti, non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). La sentenza con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che: - il rinvenimento del telefono cellulare dell'imputato all'interno della proprietà della persona offesa (foro di recinzione) e la ricerca da parte del primo, alla presenza di operatori di polizia giudiziaria, dell'apparecchio telefonico con il riconoscimento dello stesso allorquando squillava, è circostanza di per sé fortemente sintomatica; - il dato richiamato è riscontrato dalle testimonianze d Gallo e Natalello, della cui attendibilità la sentenza impugnata ha già fornito motivazione logica e non contraddittoria a fronte della censura già sollevata in appello (P.2); - la versione alternativa fornita è priva di logicità e verosimiglianza; - le risultanze negative appaiono non decisive. 2.2. Occorre inoltre richiamare le indicazioni fornite da questa Corte in relazione alla corretta interpretazione dell'invocato "travisamento della prova" quale vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 3 della legge n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame nonché l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cosiddetto travisamento dlella prova) - (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Dunque, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Grava sul ricorrente, come indicato nella giurisprudenza richiamata, l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere. Il motivo appare manifestamente infondato nella parte in cui ha erroneamente considerato quale travisamento della prova la doverosa e legittima interpretazione che delle prove ha fornito la Corte territoriale; generico nella parte in cui non ha indicato in concreto in che modo i riferiti travisamenti abbiano influito sul corretto accertamento della penale responsabilità del ricorrente. 3. Il terzo, il quarto e quinto motivo, relativi al trattamento sanzionatorio, sono generici nonché manifestamente infondati. 3.1.La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ha argomentato: - sul diniego della concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. richiamando l'entità del danno determinato e la capacità a delinquere, senza peraltro che il ricorrente abbia indicato elementi positivi sussistenti e non valutati; - sul diniego della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., indicando con motivazione esaustiva in fatto non solo il valore commerciale del notebook sottratto, ma anche il danno relativo alla memoria in esso contenuta e destinata alla raccolta e conservazione dei dati personali; - sul ritenuto aumento per la contestata recidiva, avendo la Corte territoriale non solo richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 dep 2017- Rv. 270419) che ha indicato il percorso logico- motivazionale che deve seguire il giudice in tema di recidiva, ma ha correttamente applicato il richiamato principio (ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice") e ha chiarito che la sussistenza di numerosi specifici precedenti in materia di delitti contro il patrimonio, anche temporalmente vicini, è rivelatrice di una consolidata inclinazione a delinquere. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso